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L’inesistenza del principio di simmetria tra elementi che compongono il TEG e il TEGM

Nel documento DOTTORATO DI RICERCA TITOLO TESI (pagine 173-177)

8. I PROFILI INTERTEMPORALI LEGATI ALLA FLUTTUAZIONE DEI TASSI SOGLIA E L ’ USURA

2.1. L’inesistenza del principio di simmetria tra elementi che compongono il TEG e il TEGM

Come evidenziato nel precedente paragrafo, una parte rilevante della dottrina e della giurisprudenza ritiene che dalla lettura degli artt. 644 c.p. e 1815 cpv c.c. non possa ricavarsi alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e moratori.

Allo stesso modo, il predetto filone interpretativo esclude che la L. 108/1996 abbia fissato un principio di simmetria tra elementi che compongono il TEGM ed il TEG, vale a dire il tasso effettivo globale del singolo rapporto. Invero, una delle principali critiche che viene mossa nei confronti della tesi omnicomprensiva deriva dal fatto che le Istruzioni della Banca d’Italia non ricomprendono la mora tra le voci di costo che gli intermediari finanziari devono comunicare ai fini della rilevazione del TEGM per ogni singola categoria omogenea di operazioni.

406 G.MERUZZI, Il contratto usurario tra nullità e rescissione, cit., 493; G.GIOIA, Difesa dell’usura?, in Corr. giur., 1998, p. 506, che rimedita una sua precedente posizione espressa nel contributo Interessi usurari: rapporti in corso e ius superveniens, nella medesima Rivista, 1998, 197, ove in nota osservava come gli interessi colpiti dalla sanzione dell’art. 1815, co. 2 c.c. sono solo quelli corrispettivi e non i moratori; Così anche A.PISU, Aspetti problematici della disciplina dei mutui usurari, in Contratto e impresa, 2002, 1266

407 Tra le tante Giudice di Pace Domodossola, 2 maggio 2014, in I Contratti, 2014, 8-9, 794 e ss, che si segnala per una questione di competenza per valore. Gli attori, infatti, pur contestando la presenza di usura su un mutuo di € 240.000,00 agivano per la restituzione della sola quota d’interessi corrispettivi di una singola rata, pari ad € 261,01. Tale comportamento processuale non pare per vero corretto e avrebbe dovuto essere stigmatizzato anche sotto il profilo dell’abusivo frazionamento del credito.

Il risultato pratico è che il TSU – calcolato come maggiorazione percentuale rispetto al tasso effettivo globale medio – non tiene conto del valore della mora. Così discorrendo, se si assume che il TEG debba tener conto della mora, si arriva a confrontare due grandezze disomogenee, poiché la prima, il TSU, non prende in considerazione la mora, mentre la seconda, il TEG, assume la mora come addendo ai fini del calcolo del valore finale. Tale conclusione non desta preoccupazioni nell’orientamento in discorso, che anzi ribadisce l’ontologica diversità tra le grandezze del TEGM e del TEG. 408

Secondo quest’indirizzo, la mancata incisione degli interessi moratori sul valore del TEGM non sarebbe in alcun modo determinante, posto che la legge antiusura si fonda sulla rilevazione dei tassi medi per tipo di contratto e non per tipo di spesa o di tipologia d’interesse.409 L’art. 2, L. 108/1996 dispone infatti che il sindacato antiusura sia condotto per categorie omogenee di operazioni e non in relazione ai singoli oneri contrattuali, indipendentemente dalla categoria negoziale di riferimento.

Il problema si pone in maniera speculare a quanto osservato supra in materia di Commissioni di massimo scoperto, poiché anche tale voce di costo non era rilevata ai fini del TEGM, fino all’entrata in vigore delle nuove Istruzioni della Banca d’Italia il 1° gennaio 2010. Invero l’art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, inserito dalla Legge di conversione n. 2/2009, stabilisce che “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole (…) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”.

Per l’indirizzo maggioritario la norma in esame avrebbe portata innovativa e con efficacia solo pro futuro, circostanza che deporrebbe a favore della tesi che nega che il principio di simmetricità sia un dato logico imprescindibile, dato che se così fosse la predetta novella non sarebbe stata necessaria, ovvero, avrebbe al più avuto

408 Sottolinea il fatto che i due tassi rimangano separati R.MARCELLI,L’usura “fotografata” dalla Cassazione e l’usura gestita dalla Banca D’Italia, cit., 6.

409 Così Cass., 30 ottobre 2018, n. 27442, cit.

funzione di norma di interpretazione autentica.410 Il predetto argomento non pare però risolutivo, poiché il legislatore spesso interviene per dissipare dubbi e incertezze interpretative in merito a questioni che – in realtà – potevano essere dipanate mediante l’applicazione dei principi generali.

Maggiormente pregnanti appaiono invece ulteriori argomenti sviluppati dalla tesi omnicomprensiva. Un’osservazione incisiva trae spunto dalla modalità di calcolo del tasso-soglia, che – come più volte ricordato – si ottiene maggiorando del 25% il TEGM e aggiungendo 4 punti percentuali, con il limite di 8 punti tra il predetto TEGM e la soglia usura di riferimento.

La metodologia di calcolo in discorso dimostrerebbe come il legislatore non abbia ricercato un perfetto parallelismo tra voci di costo e tasso-soglia, posto che il notevole divario tra tassi medi e TSU è idoneo ad assorbire eventuali costi ulteriori non calcolati nel TEGM, ma presi in considerazione dal TEG per valutare il costo totale del singolo rapporto.411

Un’acuta dottrina ha evidenziato come, se si ipotizzasse la necessaria simmetria tra voci che compongono il TEGM e il TEG, si arriverebbe a “trasformare la formula “aperta” del comma 4 dell’art. 1, legge n. 108/1996 (…) in un insieme di voci “tassative”, determinate dalla Banca d’Italia, senza peraltro che nella legge ci sia alcuna indicazione nel senso dell’attribuzione a quest’ultima (…) di un potere (integrativo-specificativo della previsione legale) di questo genere”.412

410 In tal senso, G.D’AMICO, Interessi usurari e contratti bancari, cit., 59, che pur negando la possibilità di applicare l’art. 1815 cpv c.c. ritiene che gli interessi moratori eccedenti il tasso-soglia vadano comunque considerati usurari.

411 Così Trib. Torino, 13 settembre 2017, Dr. Astuni, cit., per il quale se la banca mantiene il tasso degli interessi corrispettivi entro la media di quelli praticati sul mercato ha la possibilità di tutelarsi dal rischio d’insolvenza mediante la previsione di interessi moratori elevati, a loro volta assorbiti nello spread applicato sul TEGM. Al contrario, se gli interessi moratori vengono pattuiti in misura prossima alla soglia significa che l’istituto di credito si è già premunito contro l’altrui inadempimento mediante la previsione di un alto tasso d’interesse. Le considerazioni in discorso non convincono appieno, in quanto sembrano confondere due piani distinti: il primo legato alla maggior rischiosità (e dunque onerosità) dell’operazione economica, il secondo legato al rimedio da accordare al creditore nei confronti dell’inadempimento del mutuatario, anche in un’ottica di prevenzione delle situazioni di morosità, che in difetto non avrebbero alcun valido deterrente. In dottrina si veda anche G.D’AMICO, “Principio di simmetria” e legge anti-usura, in I Contratti, 2017, 5, 508, che allo stesso modo si pone il problema dell’impossibilità di adattare il calcolo del TEGM ad ogni divergenza applicativa da parte degli operatori. In questa prospettiva lo spread tra TEGM e TSU sarebbe idoneo ad assorbire il valore di eventuali voci di costo non prese in considerazione nelle rilevazioni dei tassi medi trimestrali.

412 Con queste parole ID., Interessi usurari e contratti bancari, cit., 62.

Facendo ricorso al principio di simmetria puro, sarebbe sufficiente che la Banca d’Italia non rilevasse una voce di costo al fine di escludere la stessa dal TEG e, quindi, dal vaglio antiusura. In altre parole, non sarebbe più l’art. 644, co. 4 c.p. ad indicare gli oneri da ricomprendere nel costo effettivo del finanziamento, bensì la Banca d’Italia con le sue Istruzioni.413

Difatti, l’accoglimento incondizionato del principio di simmetria potrebbe portare ad un ulteriore effetto distorsivo del mercato del credito in quanto le banche sarebbero indotte ad utilizzare voci di costo atipiche non espressamente previste dalle Istruzioni della Banca d’Italia, al fine di spostare la rimuneratività del credito verso oneri non censiti, anche se tale rischio pare sufficientemente contenuto alla luce dell’ampia dizione dell’art. 644 co. 4 del Codice Penale.414

A ciò si aggiunga che l’esclusione della mora dal calcolo del TEGM pare una scelta logicamente apprezzabile, poiché la sua ricomprensione determinerebbe un significativo innalzamento dei tassi soglia, dal momento che gli interessi moratori sono tipici della fase patologica, che non riguarda evidentemente tutte le singole operazioni commerciali, le quali sono generalmente in bonis.415 Per questo motivo, la valutazione della mora applicata in un ridotto numero di operazioni influirebbe sulla determinazione finale dei TEGM, andando ad innalzare in maniera artificiosa il tasso-soglia.416

413 Così G. COTTINO, Non tutta l’usura ha matrici criminali, in Giur. it., 2011, 4, 865, che nel condividere l’iter argomentativo seguito da Trib. Alba, 19 dicembre 2000, escludeva che la mancata rilevazione delle assicurazioni sulla vita per le cessioni del quinto ad opera della Banca d’Italia potesse avere come effetto quello di escludere la predetta voce di costo dal calcolo del TEG. Invero, al tempo in cui il pensionato delle Langhe aveva disposto la cessione della pensione, le Istruzioni dell’Organo di vigilanza non prevedevano che fosse comunicato il valore delle assicurazioni stipulate a garanzia del predetto rapporto.

414 Ex pluribus rileva il predetto rischio anche F.PIRAINO,Usura e interessi, cit., 194.

415 Si veda A.STILO, Il c.d. principio di simmetria oltre le Sezioni Unite: nuovi scenari interpretativi e possibili “effetti collaterali”, cit., 537, per la quale l’esclusione della mora dal TEGM si spiega agevolmente alla luce del fatto che il tasso effettivo globale medio tende a “fotografare il costo fisiologico del credito”. Contro questa impostazione si pone in maniera convincente tra gli altri U.

SALANITRO,Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia, cit., 142, secondo il quale la maggiorazione del tasso medio “non ha la funzione di assorbire i costi eventuali, in quanto soddisfa l’esigenza di mantenere nell’ambito della liceità anche quei tassi di interesse più elevati che corrispondono, secondo le logiche del mercato, al più alto rischio assunto dagli operatori creditizi”.

416 Tra le tante sentenze Trib. Torino, 27 aprile 2016, in www.ilcaso.it. In dottrina si rinvia invece a G.

D’AMICO, Interessi usurari e contratti bancari, cit., 54, nella parte in cui osserva che “la ragione (…) viene individuata nel carattere meramente eventuale dell’applicazione degli interessi moratori nel corso di un concreto rapporto contrattuale (…) laddove la ricomprensione degli interessi moratori (medi) nel calcolo del T.E.G.M. finirebbe per applicarsi sempre, determinando (a scapito dei clienti delle banche) un innalzamento della “soglia” usuraria anche in rapporto, che, avendo in ipotesi uno svolgimento

“fisiologico” (…)”.

Più in generale, la dottrina ricorda come le Istruzioni della Banca d’Italia non tengano volutamente in considerazione talune operazioni economiche, ovvero talune voci di costo che, per la loro natura eccezionale o comunque legata alla patologia del rapporto, non costituiscono parametri idonei a valutare il “costo medio” del credito.

Nel documento DOTTORATO DI RICERCA TITOLO TESI (pagine 173-177)

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