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La tesi dell’omogeneità degli interessi moratori e corrispettivi

Nel documento DOTTORATO DI RICERCA TITOLO TESI (pagine 27-31)

5. N ATURA E FUNZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA : I DUE OPPOSTI FILONI …

5.1 La tesi dell’omogeneità degli interessi moratori e corrispettivi

L’unificazione del Codice del Regno d’Italia e del Codice del Commercio ha indubbiamente determinato dei riflessi negativi sulla linearità della disciplina degli interessi moratori e corrispettivi e ha stinto la previgente differenza cromatica tra i diversi tipi di interesse.44

Come sopra anticipato, le obbligazioni pecuniarie sono indistintamente qualificate come portable, senza più distinzione tra materia civile e commerciale,

42 N.RIZZO, Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie, in Banca, borsa e tit. credito, 2018, 3, I, 382 e ss, per il quale “l’utilità conferita dalla disponibilità di una somma di denaro “altrui”- semplificazione atecnica per indicare l’oggetto di un credito pecuniario esigibile od inesigibile – fa nascere, a carico di chi se ne giova, l’obbligo di una contropartita, la prestazione di un prezzo che l’ordinamento quantifica, secondo i parametri definiti dell’art. 1284 c.c., nella forma minima del saggio degli interessi legali”. Per l’Autore, la predetta funzione corrispettiva della disponibilità del denaro sarebbe altresì desumibile dal fatto che la stessa legge prevede che in caso d’inadempimento siano sempre dovuti interessi moratori al tasso legale, ovvero al diverso tasso convenzionale pattuito;

ciò indipendentemente dall’esistenza o meno di un danno risarcibile, danno che in concreto potrebbe essere inferiore, ovvero anche superiore rispetto alla misura dei predetti moratori. Dal riconoscimento della medesima natura tra interessi corrispettivi e moratori – vale a dire la corrispettività della messa a disposizione di una somma di denaro – a pag. 384 si conclude che se la mora supera il TSU “la disciplina del genus clausola penale (segnatamente l’art. 1384) cede il passo alla regola della species interessi usurari (artt. 4 l. antiusura e 1815, comma 2°, c.c.), determinando la nullità della clausola degli interessi di mora”, nullità che tuttavia non si comunicherebbe alla clausola sugli interessi corrispettivi.

43 Così Trib. Brindisi, 26 giugno 2018, in www.ilcaso.it, che in quest’ottica discorre di interessi di mora come interessi ultracorrispettivi.

44 Sul fatto che sia più sfumato il discrimen tra interessi corrispettivi e moratori, R.NICOLÒ, Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti di obbligazione, in Foro it., 1944-1946, IV, 44.

dimodoché tutti i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto.

Avrebbe quindi perso di mordente la distinzione tra i diversi interessi, dal momento che il presupposto applicativo dell’art. 1283 e dell’art. 1224 c.c. viene sostanzialmente a coincidere.

È stato così osservato che il vantaggio per il debitore che gode della disponibilità della somma di denaro ed il danno subito dal creditore costituiscono due facce della stessa medaglia.45

All’interno di questa corrente di pensiero è possibile distinguere vari filoni, che pervengono alla medesima soluzione in tema di omogeneità degli interessi osservando il fenomeno da diversi angoli prospettici.

C’è infatti chi ritiene che non sia l’art. 1224 c.c. a dover essere ricondotto nel più ampio genus degli interessi corrispettivi, bensì il contrario. Si afferma allora che

“l’art. 1282, data la sua illuminata applicazione a tutte le obbligazioni pecuniarie

«liquide», si è decisamente inserito nel sistema tradizione degli interessi c.d.

moratori”. 46

Nel contempo, un'altra posizione – per vero maggioritaria – ascrive agli interessi moratori una funzione compensativa. Per i fautori di questa impostazione, la mora compenserebbe il creditore della mancata disponibilità del capitale non prontamente restituito, al pari degli interessi corrispettivi, di guisa che i due tipi d’interesse avrebbero la stessa natura e funzione, poiché entrambi andrebbe a compensare lo spostamento di denaro da una sfera giuridica ad un’altra.47

È possibile distinguere anche una tesi mediana per la quale, seppur è vero che gli interessi moratori assolvono ad una funzione risarcitoria, gli stessi manterrebbero

45 La considerazione è di P.L.FAUSTI, Il mutuo, in Tratt. dir. civ. Cons. naz. Notariato diretto da P.

Perlingeri, Napoli, 2004, 123-124, che osserva come “una funzione risarcitoria o indennitaria debba essere riconosciuta ad ogni specie di obbligazione di interessi”. Da tale punto di vista, continua l’Autore, vi è la tendenza ad accomunare i diversi tipi di interesse sotto il profilo funzionale, anche se “ciò non esclude la permanenza di differenze tecniche, ma può avere riflessi su aspetti pratici importanti, quali l’estensione del concetto di usura”.

46 In questo senso, secondo M.GIORGIANNI, L’inadempimento, cit., 161, sarebbe indicativo il fatto che l’art. 1224 c.c. stabilisca che sono dovuti gli interessi moratori indipendentemente dalla prova dell’avvenuto danno. In maniera non dissimile, l’art. 1283 c.c. prevede che l’obbligazione liquida ed esigibile produca interessi di pieno diritto anche in caso di mancata ed espressa pattuizione.

47 G.FIENGO, Clausola penale per il ritardo e usura, in Giur. merito, 2012, 10, 2042, dall’asserita medesima funzione reintegrativa degli interessi moratori e corrispettivi fa discendere l’applicazione della disciplina antiusura anche ai primi. Vi sarebbe infatti una sovrapposizione tra gli artt. 1282 e 1224 c.c. in quanto “l’esigibilità del credito finisce con il coincidere con la mora del debitore”.

la funzione e la veste di un corrispettivo limitatamente alla messa a disposizione del denaro.48

Invero le due poste d’interessi reintegrerebbero in maniera speculare il patrimonio del creditore per la mancata disponibilità di una somma di denaro.49

Tale accostamento gioca a favore di chi ritiene che gli interessi moratori ricadano sotto l’ombrello applicativo della normativa antiusura, perché, com’è stato sostenuto, occorrerebbe rifuggire “un’idea troppo angusta del concetto di corrispettività” cui fa riferimento l’art. 644 c.p. 50

La locuzione “in corrispettivo di una prestazione di denaro” viene quindi interpretata alla luce dei predetti canoni ermeneutici, secondo i quali qualsiasi interesse va a compensare o ristorare il creditore della messa a disposizione di una somma di denaro e ne costituisce – in senso lato – un corrispettivo.

Secondo quest’ottica, il principio di omogeneità degli interessi sarebbe altresì desumibile dalla regula dell’art. 1224 c.c., a mente del quale se non è pattuita la misura degli interessi moratori essi sono equiparati a quelli corrispettivi.51

48 Con queste parole, F.PIRAINO,Usura e interessi, in Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso a cura di G. D’Amico, 2° edizione, Torino, 2017, 211.

49 A.BENUSSI,Interessi moratori ed usura: trattamento equitativo per chi applica tassi usurari?, in Persona e mercato, 2017, 3, 23, utilizza l’argomento per criticare le tesi che vorrebbero eccettuare gli interessi moratori dalla disciplina in tema di usura.

50 L’espressione è tratta dal titolo del primo paragrafo del saggio di N.RIZZO, Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie, cit., 359 e ss.

51 In realtà, la ratio storica della norma non risiedeva in una presunta equiparazione tra il saggio degli interessi legali e quelli moratori. Come riporta B. INZITARI, La moneta, cit., 196-197, già il Code Napolonéon all’art. 1153 stabiliva la misura massima della mora, parametrando tale valore al limite massimo fissato per gli interessi legali, in modo tale che “il problema della quantificazione del danno da mora seguiva, quindi, una logica molto lineare: l’attribuzione al creditore di un vantaggio economico pari a quello che la più favorevole contrattazione, condotta entro i confini del lecito penalmente consentito, avrebbe potuto assicurargli”. Il parallelismo di cui all’art. 1224 c.c. nacque solo più tardi, quando, “una volta che fu concessa ai privati la possibilità di stabilire liberamente la misura del tasso di interessi, quel collegamento descritto venne meno ed il tasso di interessi moratori venne a riferirsi a quello legale che rappresentava o la continuazione , o in termini più o meno imperativi, del precedente tasso massimo di interesse stabilito nei secoli precedenti per combattere o frenare l’usura, oppure (e le due ipotesi non si escludono) la media dei tassi di interessi, solitamente rinvenibili sul mercato dei capitali negli anni in cui i vari legislatori europei giunsero alla formulazione della disciplina dei danni da mora”. Condivide l’assimilazione dei due tipi d’interesse, seppur nella diversa funzione svolta, anche A.STILO, Il c.d. principio di simmetria oltre le Sezioni Unite: nuovi scenari interpretativi e possibili

“effetti collaterali”, in I Contratti, 2018, 5, 531. Sulla pretesa omogeneità dei due tipi d’interessi A.

LAMORGESE, Interessi moratori e usura, in Il Corriere giur., 2001, 8, 1085-1086, che utilizza l’argomento per giustificare l’applicazione della sanzione dell’art. 1815, co. 2, c.c. anche agli interessi moratori, nonostante nella parte finale del contributo concluda in maniera forse contraddittoria affermando che “ben potrebbe ritenersi che, nel caso di pattuizione di interessi moratori usurari, il creditore conservi il diritto agli interessi al tasso legale, ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c.”. Sulla presunta unitarietà degli interessi corrispettivi e moratori anche F.PIRAINO, Usura e interessi, cit., 205, che ne individua il referente positivo nell’art. 1224 c.c., sebbene, in senso contrario, è possibile

Dall’esegesi dell’art. 1224 c.c. è possibile ricavare un ulteriore argomento a favore della tesi che opta per l’apparentamento dei due tipi di interessi. La norma pone infatti una deroga rispetto al principio generale in tema di onere della prova, dal momento che il creditore non deve provare l’entità del danno subito e, specularmente, il debitore non può dimostrare che dal suo inadempimento non è derivato alcun pregiudizio per la controparte.

In questa prospettiva, l’impossibilità di dimostrare l’esistenza o meno del danno deriverebbe dal generale principio di produttività del denaro, nel senso che gli interessi moratori non si giustificano (tanto) in relazione a una supposta funzione risarcitoria, quanto invece a una precipua finalità compensativa, poiché rappresenterebbero una forma di compensazione per il creditore a fronte della messa a disposizione di una somma di denaro a favore del debitore. 52

In ultima analisi, la mora avrebbe una funzione remuneratoria nella misura in cui rappresenta il guadagno del creditore che si protrae per tutto il periodo dell’inadempimento del debitore.53 Così opinando, verrebbe quindi a ridursi la distanza concettuale tra interessi corrispettivi e moratori.

Per alcuni, la vicinanza teorica tra i due tipi di interesse troverebbe un’ulteriore conferma nel fatto che la misura dei moratori è usualmente determinata maggiorando di un dato spread il saggio degli interessi corrispettivi, anche se tale considerazione non trova consensi unanimi in dottrina.54

osservare come la ragione giustificatrice della norma in discorso si spieghi facilmente alla luce di un dato di carattere logico. Invero, qualora mancasse un meccanismo di adeguamento, il debitore potrebbe essere indotto a non adempiere, confidando nella minore onerosità degli interessi moratori – per ipotesi al saggio legale – rispetto a quelli corrispettivi pattiziamente previsti.

52 La tesi non è univocamente accolta presso la giurisprudenza di merito, che più volte ha posto in luce la diversa funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori. Si afferma correttamente che i termini corrispettivo e remunerazione richiamano inequivocabilmente l’idea dello scambio tra prestazioni e quindi il concetto di sinallagma. Al contrario, gli interessi moratori avrebbero la funzione di liquidare in via forfettaria il danno da ritardo. Tra le tante Trib. Avellino, 10 ottobre 2016, Dr.

Califano, in www.expartecreditoris.it.

53 Così E.LABELLA, Interessi di mora e applicabilità della disciplina antiusura, commento a Corte d’Appello di Roma, 7 luglio 2016, n. 4323, in Contratti, 2017, 2, 136.

54 Nega però tale eventualità A.STILO, Ancora sulla pretesa sommatoria degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi, commento a Cass. sez. VI, ord. 4 ottobre 2017, n. 23192, in I Contratti, 2018, 163, quando esclude che la metodologia di calcolo degli interessi moratori possa orientare l’interprete nel riconoscimento di un presunto principio di omogeneità tra i diversi interessi, in quanto i criteri di calcolo nulla hanno a che vedere con la natura e la funzione degli interessi.

La tesi che sostiene l’apparentamento tra i due interesse svaluta la funzione risarcitoria della mora, partendo però da un’analisi forse poco approfondita delle conseguenze macroeconomiche legate all’inadempimento del debitore.

Si legge a volte che nell’attuale mercato del credito, caratterizzato dalla presenza di soggetti professionali, l’inadempimento del singolo debitore non costituisce un danno per la banca, potendo ravvisarsi un pregiudizio concreto solo quando si radichi una situazione di perdurante inadempimento. Quanto sopra viene fatto discendere da due considerazioni: la maggior disponibilità degli istituti di credito rispetto ai prenditori di credito e la circostanza che sovente – pur a fronte del mancato rispetto delle obbligazioni restitutorie derivanti dal contratto – il rapporto non viene risolto nell’attesa che il debitore superi il momento di temporanea illiquidità e ritorni in bonis, con l’auspicio da parte della banca di veder rimborsati, oltre al capitale, anche gli interessi corrispettivi che continuano a maturare medio tempore, i quali non sarebbero invece dovuti in caso di scioglimento immediato del vincolo negoziale.55

Se è vero che la messa a sofferenza del singolo cliente non incide negativamente sulla solidità finanziaria dell’istituto di credito, occorre considerare che l’analisi dev’essere condotta in una prospettiva di più ampio respiro, ipotizzando una generalizzazione della predetta situazione.

Una diffusa inottemperanza ai piani di ammortamento determina infatti una significativa alterazione della programmazione delle attività creditizie, poiché il capitale e gli interessi non prontamente restituiti non potranno essere reimpiegati dagli istituti di credito in altre operazioni economiche eventualmente già programmate.

Nel documento DOTTORATO DI RICERCA TITOLO TESI (pagine 27-31)

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