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Nullità degli interessi tout court

Nel documento DOTTORATO DI RICERCA TITOLO TESI (pagine 194-197)

3. C ONSEGUENZE SANZIONATORIE IN CASO DI INTERESSI MORATORI USURARI

3.1 Nullità degli interessi tout court

Il filone interpretativo minoritario ritiene che il superamento del tasso-soglia da parte degli interessi moratori si risolva nella gratuità dell’intero finanziamento.464

A tal proposito, viene osservato che l’art. 1815, co. 2 c.c. non distingue tra i diversi tipi d’interesse, utilizzando la locuzione generica “interessi usurari”, dimodoché la nullità dei corrispettivi si riverbera sui moratori e viceversa.465

464 Trib. Chieti, 31 gennaio 2019, n. 85, Dr. Valletta; Corte d’Appello di Bari, 4 giugno 2018, Est. Dr.

Dibisceglia, Trib. Siena, 21 novembre 2017, Dr. Verzillo, tutte in www.ilcaso.it, Anche se con motivazione non troppo esaustiva Corte d’Appello di Roma, Sez. II, 7 luglio 2016, n. 4323, in Contratti, 2017, 2, 131 e ss, con commento critico di E. LABELLA, Interessi di mora e applicabilità̀ della normativa antiusura.

465 Trib. Bari, ord. 17 marzo 2018, cit.; allo stesso modo Trib. Roma, 22 febbraio 2018, n. 4022, con la sentenza pronunciata dal Giudice onorario Dr. Colazingari, in www.expartecreditoris.it, che non sembra porsi il problema dell’esistenza dell’opposto e maggioritario indirizzo secondo cui l’eventuale usurarietà degli interessi di mora non spiegherebbe i propri effetti sulla clausola di determinazione degli interessi corrispettivi e delle altre voci di costo legate alla fisiologia del rapporto. La sentenza merita di essere approfondita anche in merito ad un altro – altrettanto non condivisibile – principio di diritto.

Invero, il Tribunale capitolino effettua una sommatoria tra il valore degli interessi moratori, la penale di estinzione anticipata e le spese di istruttoria, che dovrebbero invece essere computate insieme agli altri oneri legati all’andamento fisiologico del rapporto, come gli interessi corrispettivi, le spese di incasso rata et similia.

La soluzione della gratuità dell’intero finanziamento viene argomentata anche sotto il profilo della ratio della novella del 1996. La Legge di riforma ha infatti inasprito il regime sanzionatorio previsto dall’art. 1815 cpv c.c., perché nella sua nuova formulazione è disposta la purgazione degli interessi dal contratto, mentre in precedenza era prevista la semplice sostituzione del tasso usurario con quello legale.

In base a tale premessa, in caso di sforamento del TSU da parte della mora non parrebbe giustificata la pretesa di interessi corrispettivi pattuiti in misura ben maggiore rispetto al saggio legale, che costituiva la sanzione contemplata dalla previgente disciplina, in tesi più mite.466

La predetta argomentazione non sembra però offrire alcun dato risolutivo, posto che dà per scontato ciò che invece dev’essere dimostrato, vale a dire l’applicabilità dell’art. 1815 c.c. agli interessi moratori.

Allo stesso modo, una parte della dottrina ritiene che vi sarebbe una maggior coerenza sistematica se si ammettesse che l’art. 1815 c.c. si riferisca a qualsiasi tipo di remunerazione del credito.467 La lettura dell’impianto normativo della L. 108/1996 disvelerebbe infatti una finalità sanzionatoria nei confronti di chi pattuisca interessi usurari, indipendentemente dalla loro natura. 468

Come anticipato, l’effetto pratico della tesi in discorso è quello di purgare il rapporto da qualsiasi tipo di interesse o corrispettivo. Il mutuatario potrà quindi pretendere la ripetizione di quanto pagato in adempimento delle clausole contrattuali di cui è stata accertata la nullità, continuando peraltro a rimborsare il capitale secondo l’originario piano di ammortamento, dal momento che la sanzione dell’art. 1815, co.

2 c.c. opera in maniera chirurgica lasciando in vita il rapporto.

466 Tra le tante, quasi testualmente, Trib. Bari, 17 marzo 2018, cit.

467 La dottrina minoritaria propende per questa impostazione partendo dal presupposto secondo cui la norma sembra prevedere “l’azzeramento dell’intero corrispettivo”. Con queste parole V.SANGIOVANNI, Interessi di mora e clausole di salvaguardia contro il rischio usura, cit., 5, 461.

468 Uno spunto interpretativo può trarsi anche da Trib. Ascoli Piceno, 24 gennaio 2019, in www.ilcaso.it, ancorché la pronuncia riguardi la diversa clausola della commissione di estinzione anticipata. Il Tribunale ascolano dichiara la gratuità del contratto in ordine al superamento del tasso-soglia per effetto della commissione di estinzione anticipata pari all’1% del capitale residuo. Effettuando un calcolo ex ante senza che si fossero verificati i presupposti dell’estinzione anticipata, il c.t.u. accertava la presenza di usura nel caso in cui il finanziamento fosse stato estinto prima della scadenza della nona rata. Rilevata quindi la presenza di usura il giudice dichiarava la nullità delle clausole contrattuali ai sensi dell’art.

1815, co. 2, c.c., condannava la Banca a ripetere quanto ricevuto a titolo di interessi corrispettivi e disponeva che il rapporto continuasse secondo il piano di ammortamento prefissato con l’espunzione della quota dovuta a titolo d’interessi; Trib. Campobasso, 29 novembre 2018, Dr. Dentale, sempre in www.ilcaso.it.

Si ricorda infatti che la norma in discorso prevede che “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, da intendere come divieto di sostituzione o integrazione del contenuto dell’accordo ai sensi degli artt.

1339 e 1419, co, 2 c.c.469

Tale formulazione preclude la possibilità di far ricorso alle regole generali in tema di invalidità, per le quali, in linea di principio, la nullità della singola clausola comporta l’invalidità dell’intero contratto se la stessa ha avuto un valore determinante ai fini della genesi del negozio.

Se si adotta questa prospettiva, dovrebbe considerarsi illegittima l’eventuale decadenza dal beneficio del termine dichiarata in precedenza dalla banca, se a seguito del ricalco effettuato computando al capitale gli interessi pagati a titolo di corrispettivo risulti rispettato l’originario piano ammortamento.470

Quanto sopra, oltre ad arrecare un indubbio vantaggio per il mutuatario, determina degli effetti pregiudizievoli per l’istituto bancario che si vede costretto a ricevere il capitale prestato alle scadenze pattuite, senza tuttavia lucrare alcun vantaggio. A ciò si aggiunga che l’azzeramento degli interessi moratori espungerebbe dal regolamento contrattuale un efficace strumento di coazione contro l’altrui inadempimento.

La soluzione giuridica sopra rappresentata presta però il fianco a molte critiche – che verranno riprese nei prossimi paragrafi – e non ha infatti trovato largo seguito tra gli operatori.471

469 Così Trib. Macerata, 28 dicembre 2018, in www.ilcaso.it.

470 Trib. Benevento, 26 luglio 2017, Rel. Dr.ssa D’Orsi, in www.ilcaso.it

471 Trib. Bari, 17 marzo 2018; Trib. Bari, 11 gennaio 2017, entrambe già citate.; Trib. Como, 13 luglio 2017, est. Parlati, in Banca, borsa e tit. credito, 2019, 1, II, 2 e ss.

Nel documento DOTTORATO DI RICERCA TITOLO TESI (pagine 194-197)

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