• Non ci sono risultati.

La tesi della sommatoria nominale del tasso interessi corrispettivi e moratori e la sua critica

Nel documento DOTTORATO DI RICERCA TITOLO TESI (pagine 183-186)

2. I L QUOMODO DELLA RILEVANZA SUB SPECIE USURAE DELLA MORA

2.2. La tesi della sommatoria nominale del tasso interessi corrispettivi e moratori e la sua critica

Risolto il problema circa l’an e il quando, rimane da comprendere in che modo debba svolgersi il sindacato in tema di usura. Occorre infatti stabilire quale valore debba essere confrontato con il TSU.

In base ad una tesi talvolta proposta dalla difesa tecnica della clientela bancaria, il TEG dev’essere calcolato tramite semplice sommatoria nominale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli moratori. In ipotesi: dato il 4% per i corrispettivi e 6%

per quelli moratori, il TEG del rapporto sarebbe pari al 10%. Prima di soffermarsi

432 Trib. Milano, 7 novembre 2017, n. 11181, Dr.ssa Nobili, in www.expartecreditoris.it, che sconfessa il metodo di calcolo del T.E.M.O. basato sulla prospettazione di un inadempimento di 29 giorni, che nel caso di specie avrebbe comportato un ipotetico saggio degli interessi moratori pari al 20,878%, a fronte di un tasso nominale di mora del 6,79%.

433 Così G.D’AMICO, Interessi usurari e contratti bancari, cit., 42, ove osserva come l’eventuale nullità o riduzione degli interessi moratori, anche se valutata ab origine, è destinata ad operare solo nel caso in cui si realizzi il presupposto dell’applicazione della mora, vale a dire l’inadempimento del debitore.

sull’illogicità di tale metodo di calcolo pare opportuno osservare che lo stesso comporta lo sforamento del tasso-soglia nella quasi totalità dei casi. 434

Si ricorda infatti che il TSU è calcolato aumentando del 25% il TEGM a cui si aggiunge uno spread di 4 punti percentuali. Se si assume quindi il predetto valore del 4% come tasso medio praticato sul mercato si avrà:

TSU = [4 + 25%] + 4 = [4 + 1] + 4 = 4 + 4 = 8%

Com’è possibile desumere dal predetto calcolo, il TSU sarebbe pari all’8%, valore inferiore rispetto al TEG calcolato tramite la sommatoria nominale dei tassi d’interesse, pari appunto al 10%.

La tesi del cumulo aritmetico tra i diversi tassi origina da una lettura distorta del meccanismo che regola la produzione di interessi moratori nei prestiti con rimborso rateale. Dall’applicazione della mora sull’intero importo della rata scaduta – anziché sulla sola quota capitale – viene fatta discendere la necessaria sommatoria dei due tipi interesse. Seguendo questo ragionamento, gli interessi moratori dovrebbero essere calcolati autonomamente nel solo nel caso in cui il mutuante dichiari la decadenza del beneficio del termine, con la pretesa dell’immediata restituzione del capitale, applicando la mora solo su quest’ultima voce.

L’impostazione in discorso è stata criticata in maniera compatta sia dalla dottrina435 che dalla giurisprudenza436, in quanto priva di fondamento dal punto di vista tecnico, nonché sotto il profilo logico-giuridico.

Il Collegio di coordinamento dell’A.B.F., che si è autorevolmente pronunciato nel 2014, ha altresì evidenziato come la rata scaduta debba considerarsi oggetto di un debito unitario, non potendo scindersi tra capitale e interessi.437 A seguito dell’inadempimento, infatti, il debito restitutorio riguarda l’intera somma di denaro

434 Spiega questo concetto in maniera chiara G.D’AMICO, Interessi usurari e contratti bancari, cit., 24 – 25. Dato che gli interessi moratori sono tendenzialmente superiori a quelli corrispettivi, se questi ultimi fossero pattuiti in misura pari al TEGM il contratto sarebbe sicuramente affetto da usura.

435 Riassume il concetto L.CANDIANI, Contratti di credito: l’ossimoro dell’usura e della mora, cit., 813-814, quando afferma: “se, nell’ambito di un prestito accordato l’1 gennaio 2018 che contempla un tasso corrispettivo (fisso) del 5% ed uno moratorio del 10%, una determinata rata scade l’1 gennaio 2019, ma viene effettivamente pagata l’1.1.2020, nei primi dodici mesi il mutuatario deve versare, appunto, solo interessi al 5%, mentre nei secondi 12 mesi solo interessi al 10%, con una media ponderata (sull’importo di quella singola rata) del 7,5%, non certo del 15%, come immaginano coloro che si fanno ingannare dall’illusione ottica della sommatoria”.

436 Trib. Milano, 16 febbraio 2017, cit.; Trib. Sciacca, 13 agosto 2014, Dr. Lo Presi; Trib. Verona, 27 aprile 2014, Dr. Mirenda; Trib. Venezia, 15 ottobre 2014, n. 2163, Dr.ssa Zanon, tutte in www.ilcaso.it.

437 Esprime forti riserve in merito alla tesi della sommatoria nominale dei tassi d’interesse A.B.F., Coll.

coord., 30 aprile 2014, n. 2666, in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, 482.

che il creditore era legittimato ad attendersi in forza dell’ordinario sviluppo del piano di ammortamento.438

Dello stesso avviso si sono mostrate anche la giurisprudenza penale439 e quella civile, la quale ha stigmatizzato l’infondatezza della tesi facendo ampio ricorso allo strumento della condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, co. 3 c.p.c.440

Nel condannare per lite temeraria, una parte della giurisprudenza non ha mancato di sottolineare come la proposizione di domande palesemente infondate, come quella legata al cumulo aritmetico tra i diversi tipi di interesse, è tanto più riprovevole se si considera la delicatezza della materia bancaria in relazione alla grave congiuntura economica odierna.441

438 Per la dottrina si rinvia a S.PAGLIANTINI, Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale, cit., 74, che così si esprime: “è, giova evidenziarlo, come se l’inadempimento della rata trasformasse le due obbligazioni in un unico debito”.

439 Trib. Torino, G.U.P. 10 giugno 2014, Dr. Marra, in www.expartecreditoris.it

440 Così Trib. Torino, 17 settembre 2014, Dr. Astuni, in www.ilcaso.it, che dopo aver liquidato le spese dell’opposizione in € 60.000,00 dato l’alto valore del credito contestato dalla società debitrice, pone a carico di quest’ultima l’ulteriore somma di € 60.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c. Allo stesso modo Trib. Mantova, 13 ottobre 2015, n. 942, Dr. Benatti, che ravvisa nella dedotta sommatoria nominare “l’esperimento di domande assurde e pretestuose basate su un’interpretazione del tutto fantasiosa della pronuncia di legittimità 350/2013 con formulazioni di eccezioni standard, avulse dalla realtà fattuale e documentale”, con conseguente condanna per responsabilità processuale aggravata al doppio delle spese processuali per un importo di € 27.512,38.

Allo stesso modo Trib. Reggio Emilia, 6 ottobre 2015, n. 1297, Dr. Morlini; Trib. Milano, 6 ottobre 2015, n. 11139, Dr. Stefani, in www.expartecreditori.it. Si veda ancora Trib. Santa Maria Capua Vetere, 27 marzo 2017, n. 1105, Dr. Colandrea, in www.expartecreditoris.it, che condanna la parte attrice a rifondere una somma doppia a quella liquidata per le spese legali pari a € 10.800,00. In tal caso era stata ravvisata la colpa grave per aver sostenuto “ricostruzioni del tutto “fantasiose” ed incompatibili sia con una serena comprensione del modus operandi dei contratti di mutuo ipotecario, sia con una lettura di

“buon senso” dei rapporti contrattuali”.

441 Trib. Velletri, 3 dicembre 2018, n. 2555, Dr.ssa Pellettieri, in www.expartecreditoris.it, pronuncia che ha come sfondo la pretesa attorea di sommare gli interessi corrispettivi con quelli moratori. Nel condannare l’attore al pagamento di € 14.508,00 ai sensi dell’art. 96, co. 3 c.p.c. per abuso dello strumento processuale, il Giudice rileva che “l’atto introduttivo del giudizio contiene una omnicomprensiva rassegna di tutto lo scibile in materia di usura e diritto bancario; il processo civile è però retto dal principio della domanda e dell’interesse ad agire, talché al Giudice vanno formulate domande concrete, che abbiano attinenza con fattispecie concrete, e non formulati quesiti meramente accademici. Nella fattispecie assai scarsi sono stati i riferimenti al rapporto di mutuo dedotto in giudizio, avendo l’attore richiamato per relationem una perizia contabile, peraltro redatta da un ingegnere (con evidenti dubbi circa la preparazione dello stesso in tema di diritto bancario) nel malcelato tentativo di introdurre una serialità di procedimenti, basati su distorte interpretazioni dei principi giurisprudenziali in materia di usura, argomento quest’ultimo che invece va affrontato con rigore e serietà, avuto riguardo alla attuale congiuntura economica”. Allo stesso modo Trib. Padova, 10 marzo 2015, Dr. Bertola, che condanna gli attori a rifondere un importo di € 43.525,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata per aver sostenuto il superamento del TSU pari a 6,24% a fronte della sommatoria nominale tra gli interessi corrispettivi del 3,5% e di quelli di mora pari al 5,5%. Tale metodologia di calcolo sarebbe infatti “sintomo di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell’evoluzione giurisprudenziale in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre il giudicante

Nel documento DOTTORATO DI RICERCA TITOLO TESI (pagine 183-186)

Outline

Documenti correlati