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I rapporti tra la clausola penale e la disciplina antiusura

Nel documento DOTTORATO DI RICERCA TITOLO TESI (pagine 68-73)

9. L A DISCIPLINA DELLA CLAUSOLA PENALE

9.2 I rapporti tra la clausola penale e la disciplina antiusura

Ai fini della presente indagine non pare superfluo soffermarsi sulla possibile interferenza tra la disciplina della clausola penale e quella dell’usura, per verificare se una clausola penale manifestamente eccessiva possa essere considerata usuraria e, in tal caso, quale debba essere la conseguenza.

Le due discipline entrano infatti in contatto poiché riposano sul medesimo presupposto di una prestazione sproporzionata. Taluni hanno però osservato come come tale coincidenza fattuale sia più apparente che reale. Invero, la riduzione della penale manifestamente eccessiva si giustifica in base all’interesse che il creditore ha all’adempimento dell’obbligazione, dimodoché potrebbe sostenersi che quanto più questo si appalesi consistente, tanto più alta potrà essere in concreto la penale. E tuttavia, così ragionando, ci si sposterebbe significativamente da quanto previsto in tema di usura, laddove la sproporzione non attiene a considerazioni soggettive, ma bensì rigorosamente oggettive, ovvero in termini di discostamento dalla media dei tassi d’interesse applicati sul mercato.148 In senso contrario potrebbe tuttavia evidenziarsi

147 F.PIRAINO,Usura e interessi, cit., 210

148 Per tali riflessioni si veda E.BIVONA, La clausola penale usuraria, cit., 38.

come l’interesse all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria assume una connotazione per così dire “oggettiva”, se si tiene conto che la prestazione inadempiuta riguarda la dazione di una somma di denaro.

Prima della riforma del 1996 era meno avvertito il problema dei rapporti tra l’usura e la penale, anche perché in sede civile non erano frequenti le contestazioni in tema di usura, mentre era più comune la domanda di riduzione della penale. Tale circostanza era legata alla connotazione marcatamente soggettiva della fattispecie usuraria e del difficile accertamento dei suoi presupposti da parte del giudice civile, che secondo un orientamento era chiamato a verificare incidenter tantum la presenza di entrambi gli elementi – soggettivo e oggettivo – del reato previsto dall’art. 644 Codice Penale.

A ciò si aggiunga che le conseguenze della riduzione della penale e dell’usura civilistica non erano poi così diverse, perché da una parte veniva ridotta secondo equità la penale, mentre dall’altra gli interessi moratori venivano ridotti al saggio legale, così come disposto dalla vecchia formulazione dell’art. 1815 c.c., valore quest’ultimo che, fino agli anni ’90, era da considerare tutto fuorché esiguo.

La questione si è invece posta in tutta la sua pienezza all’indomani dell’entrata in vigore della L. 108/1996, grazie alla quale il reato di usura ha assunto una dimensione sostanzialmente oggettiva, dato che il disvalore della condotta viene ancorato al semplice superamento di un valore preventivamente individuato denominato “tasso soglia”. A ciò si aggiunga che la sanzione di cui all’art. 1815 c.c. è stata ulteriormente inasprita, poiché la clausola usuraria si considera nulla e non sono dovuti interessi.

Anche alla luce delle predette modifiche, la dottrina si è interrogata circa la compatibilità tra la disciplina della penale e quella dell’usura. Una prima impostazione esclude che la clausola penale si ponga sotto l’ombrello della L. 108/1996, poiché quest’ultima si riferirebbe ai soli interessi corrispettivi. La tesi in discorso estende tali conclusioni anche agli interessi moratori, vista la possibilità di ricondurli efficacemente nell’alveo della penale, con la conseguenza che gli interessi moratori

manifestamente eccessivi – anche se sopra soglia – dovranno essere ridotti in via equitativa come previsto dall’art. 1384 Codice Civile.149

Secondo un’altra corrente ermeneutica, invece, non si registrerebbe alcun conflitto tra le regole che governano la penale contrattuale e la normativa antiusura, ma vi sarebbe una coesistenza applicativa, nel senso che la penale manifestamente eccessiva verrebbe ridotta, salvo il caso di superamento del tasso soglia, poiché in quest’ultima ipotesi la clausola sarebbe nulla e non sarebbe dovuto alcunché. Difatti, la disciplina dell’usura non mira semplicemente a riequilibrare i rapporti tra le diverse prestazioni, ma a sanzionare chi pone in essere il patto usurario. 150 Allo stesso modo, potrebbero essere trattati gli interessi moratori, con riduzione o invalidità della clausola a seconda che si ecceda o meno il tasso soglia.151

Vi è poi chi ha adottato una soluzione mediana ritenendo che gli interessi moratori rientrino nell’alveo dell’art. 644 c.p., ma che per loro non trovi applicazione né la sanzione dell’art. 1815 c.c. – univocamente riferita ai soli interessi corrispettivi

149 A favore di questa impostazione G.CARRIERO, Credito, interessi, usura: tra contratto e mercato, cit., 115. Anche in passato la posizione era condivisa dalla dottrina più autorevole, tra cui O.T.

SCOZZAFAVA, Gli interessi monetari, cit., 211 e ss., che propendeva per la riduzione degli interessi di mora manifestamente eccessivi ai sensi dell’art. 1384 del Codice Civile. In giurisprudenza si vedano Trib. Modena, 18 aprile 2018, n. 698, Dr. Siracusano, Trib. Vicenza, 7 novembre 2017, n. 3111, Dr.

Lenzi, Trib. Modena, 7 settembre 2016, n. 1703, Dr. Siracusano, tutte in www.expartecreditoris.it.

150 M.TATARANO,L’adeguamento della penale tra clausola e rapporto, in Quaderni della Rassegna di diritto civile diretta da P. Perlingeri, Napoli, 2002, sotto il profilo funzionale assimila gli interessi moratori alla clausola penale, con conseguente applicazione della relativa disciplina (pag. 76 e ss), ma nel caso di interessi moratori sopra soglia troverebbe applicazione la normativa in tema di usura (pag.

81 e ss). Questo il passaggio motivazionale principale, a pag. 88: “la disciplina della penale legale degli interessi moratori si atteggia sostanzialmente in termini differenti rispetto alla disciplina della clausola penale, pur condividendone natura e funzione. È questa una riprova di come l’ordinamento reagisca diversamente all’entità della sproporzione in relazione alla qualità dell’interesse tutelato”, con la conseguenza che gli interessi infra-soglia possono essere ridotti, qualora manifestamente eccessivi, mentre quelli eccedenti il TSU sono sempre nulli. Del ragionamento in discorso non convince appieno la supposta relazione tra diversità di trattamento (applicabilità della disciplina in tema di usura) e qualità dell’interesse tutelato. Pare invero strano ammettere, allo stesso tempo, che una penale di poco al di sotto della soglia possa essere ridotta, mentre nel caso di minimo superamento del TSU debba essere dichiarata in toto nulla e non altrimenti sostituita. Sembra infatti che il legislatore abbia già fissato con l’art. 1384 c.c. il disvalore e le relative tutele nei confronti delle penali eccessive. Se quindi si concorda circa l’assimilazione tra penale e interessi moratori non pare residuino ulteriori margini di manovra per l’estensione della disciplina antiusura ai moratori.

151 N.RIZZO, Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie, cit., 384, che muove dalla considerazione secondo cui gli interessi moratori avrebbero in fondo, al pari di quelli corrispettivi, la funzione minima di compensare il creditore della mancata disponibilità del denaro. Per questo motivo, si argomenta, ben può essere ritenuto applicabile l’art. 1815, co. 2 c.c. In maniera analoga A.TARANTINO, Usura e interessi di mora, in Nuova giur. civ. e comm., 2013, 7-8, I, 680, anche se risulta difficile immaginare che gli interessi pattuiti sotto soglia possano essere considerati manifestamente eccessivi. Sarebbe inoltre complesso fissare la misura della loro riduzione in un valore diverso rispetto a quello massimo consentito, vale a dire la predetta soglia.

– né la riduzione della penale ex art. 1384 c.c., ma unicamente il disposto dell’art. 1224 c.c.152 In altre parole, gli interessi moratori sopra soglia non potrebbero esseri ridotti secondo equità, ma a seguito dell’espunzione della clausola usuraria contrastante con la norma imperativa, occorrerebbe integrare il regolamento negoziale mediante l’art.

1224 del Codice Civile.

Le tesi che per ora si sono solo abbozzate saranno riprese e sviluppate nel III capitolo, al fine di comprendere se la disciplina della clausola penale possa costituire un valido referente in caso di interessi moratori manifestamente eccessivi.

152 E.BIVONA, La clausola penale usuraria, cit., 80 e ss. È interessante la prospettiva d’indagine della studiosa, che da una parte nega la riconduzione degli interessi moratori sotto l’ombrello dell’art. 1815, co. 2 c.c., ma dall’altra ritiene che non possa applicarsi neanche la disciplina della riduzione della penale. Il ragionamento viene compiutamente sviluppato a pag. 75 trattando della ratio e della struttura della L. 108/96. La logica della novella è infatti quella di fornire dei parametri certi, tramite i quali verificare l’anomalia delle prestazioni, mentre la valutazione sull’eccessività della penale è sicuramente di tipo discrezionale. Allo stesso modo, la novella del 1996 non mira unicamente a riequilibrare le prestazioni tramite la sostituzione del tasso convenzionale con quello legale, quanto piuttosto a espungere dal regolamento contrattuale quella determinata clausola; regula iuris che troverebbe applicazione, si legge a pag. 80 e ss, anche nei confronti della mora. Arrivati a questo punto del ragionamento BIVONA cerca di prevenire le critiche che potrebbero arrivare dalla lettura dell’art. 1418 co. 1, c.c. nella parte in cui dispone l’espunzione della clausola nulla qualora non sia possibile ricorrere ad altri rimedi, da taluni individuati proprio nella riducibilità della penale. In questa prospettiva l’Autrice afferma che “né, così opinando, al fine di escludere il ricorso all’art. 1418, I c., c.c., varrebbe obiettare che la regola sulla riducibilità della penale costituisca uno di quei casi in cui “la legge dispone diversamente” giacché tale regola avrebbe per l’appunto riguardo alla sola penale “eccessiva” e non a quella “usuraria”.

CAPITOLO II

La disciplina in tema di usura

Nel documento DOTTORATO DI RICERCA TITOLO TESI (pagine 68-73)

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