• Non ci sono risultati.

Brevi note sul rimedio della rescissione

Nel documento DOTTORATO DI RICERCA TITOLO TESI (pagine 79-82)

Per meglio comprendere i rapporti tra la rescissione e l’usura – seppur brevemente – pare opportuno porre lo sguardo sull’evoluzione dell’istituto. Attorno all’origine della rescissione vi sono molte incertezze. La dottrina ne individua la fonte in un rescritto attribuito agli Imperatori Diocleziano e Massimiano, meglio conosciuto come lex secunda, anche se i più concordano in merito all’origine giustinianea del provvedimento in discorso.175 Alle incertezze storiografiche si sommano quelle legate alla ratio sottesa al rimedio in esame, la quale è stata ricondotta essenzialmente a tre filoni.176

Secondo un primo orientamento, la rescissione affonderebbe le sue radici negli importanti stravolgimenti socio-economici dell’epoca giustinianea e quindi alla necessità di porre dei rimedi avverso le situazioni patologiche di approfittamento dei soggetti più deboli.

Secondo altri, invece, la rescissione sarebbe stata ispirata dalla dottrina patristica che permeava la società del tempo. I nuovi valori di tolleranza e di

174 In dottrina, tra gli altri, A.LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, in Tratt. dir. priv. a cura di G. Iudicia e P. Zatti, Milano, 1995, 716-717.

175 G. MIRABELLI, La rescissione del contratto, cit., 2, trascrive in nota il testo storico “Impp.

Diocletianus et Maximianus A. A. Lupo: Rem maioris pretii si tu vel pater tuus minoris pretii distraxerit, humanum est ut vel, pretium te restituente emtoribus, fundum venditum recipias, auctoritate iudicis intercedente, vel, si emtor elegerit, quod deest iusto pretio recipies. Minor autem pretium esse videtur, si sec dimidia pars veri pretii soluta sit. – P.P.V. Kal. Nov. Diocl. a. II et Aristobulo conss. (=a. 285)”.

Lo stesso Autore concorda però con la dottrina prevalente in merito all’interpolazione del predetto passo ad opera dei compilatori giustinianei, in specie per quanto attiene il riferimento alla lesione ultra dimidium, introdotta forse, così afferma, “per amore di simmetria”. Inoltre, lo stesso istituto della rescissione sembrava porsi in forte contrasto con i principi di epoca classica – quale periodo di reggenza degli imperatori Diocleziano e Massimiano – di libera determinazione delle prestazioni negoziali.

176 Si rimanda in merito alla esauriente ricostruzione di G.MIRABELLI, La rescissione del contratto, cit., 2 e ss, di cui si riportano i passaggi principali.

uguaglianza sarebbero stati alla base di un rimedio che lo stesso rescritto romano definisce humanum.

Da ultimo, v’è chi sostiene che il rescritto originale riguardasse un caso di totale o parziale incapacità del contraente e che quindi l’azione fosse destinata a superare in chiave rimediale il vizio di volontà di uno dei paciscenti.

L’istituto in parola ha avuto nuova linfa nel Medio Evo grazie all’opera dei Glossatori ed agli influssi della Chiesa, quale rimedio a favore del deceptus in caso di approfittamento del suo stato di bisogno, con un’estensione del rimedio anche a negozi diversi dalla vendita fino a ricomprendervi la transazione e la donazione. In particolare, i canonisti spostarono il baricentro dell’istituto dalla lesione subita dal debitore all’approfittamento del deceptor, il cui comportamento costituiva un “peccato”. In epoca successiva, invece, in specie in Francia, si ebbe un ridimensionamento dell’istituto con l’esclusione dei contratti aleatori, della transazione e delle vendite mobiliari. Tale tendenza si accentuò dopo la Rivoluzione francese, sia per ragioni di ordine pratico legate alla difficoltà di stabilire quale fosse il “giusto prezzo” della res, sia per l’esigenza di contenimento del contenzioso derivante da azioni pretestuose e speculative da parte di chi assumeva essere stato leso, specie in periodi di grave svalutazione monetaria.177

I predetti motivi, uniti all’affermarsi delle dottrine liberali, portarono il Code Napoléon a circoscrivere il rimedio rescissorio a tre casi: il contratto stipulato dal minore, la compravendita immobiliare e la divisione. Allo stesso modo, il Codice del Regno d’Italia del 1865 ne individuava il terreno di elezione nella vendita di beni immobili, anche se la dottrina tendeva a estenderne la portata ai contratti di scambio.

Successivamente, con la previsione del delitto di usura ad opera del Codice Rocco, incominciarono a delinearsi le prime interferenze con l’istituto della rescissione. Il possibile concorso tra l’usura e la rescissione diventerà poi palese con l’entrata in vigore del Codice Civile del 1942, che contempla una disciplina generale del rimedio rescissorio. Per quanto qui d’interesse, infatti, l’art. 1448 c.c. assegna tutela alla parte che domandi lo scioglimento del vincolo negoziale qualora si realizzino i seguenti presupposti:

a) Sproporzione ultra dimidium tra le prestazioni dedotte in contratto;

177 Si rinvia sempre a G.MIRABELLI, La rescissione del contratto, cit., 16 e ss.

b) Conclusione del contratto in relazione a uno stato di bisogno;

c) Approfittamento del predetto stato da parte dell’altro contraente al fine di travi un vantaggio.

Lo scioglimento del vincolo può essere tuttavia evitato dal deceptor ove egli offra di modificare il contratto per ricondurlo ad equità. Il riequilibrio del sinallagma non è quindi un atto imposto o comunque dovuto, ma costituisce l’esercizio di un diritto potestativo da parte di colui che ha approfittato dell’altrui stato di bisogno, alla al fine di salvaguardare il suo interesse al mantenimento del contratto seppur modificato.

Così sommariamente delineati i contorni del rimedio rescissorio, si nota subito una parziale coincidenza di contenuti rispetto alla vecchia formulazione dell’art. 644 c.p. per quanto attiene il comportamento di chi si approfitti dello stato di bisogno di una persona, al fine di conseguire interessi o vantaggi usurari come corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile.178 La riscontrata simmetria tra la disciplina dell’usura e quella della rescissione dava luogo a una sovrapposizione dei

178 Per uno sguardo all’evoluzione dei rapporti tra usura e rescissione,cfr. G.MERUZZI, Il contratto usurario tra nullità e rescissione, in Contratti e impresa, 1999, 410 e ss.

due rimedi179, anche se non mancavano voci che individuavano un ambito di operatività autonomo della rescissione rispetto all’usura.180

2.2 La difficile coesistenza tra la fattispecie penale dell’usura, l’istituto della

Nel documento DOTTORATO DI RICERCA TITOLO TESI (pagine 79-82)

Outline

Documenti correlati