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Verso l'approvazione del nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso: le proposte avanzate alla Camera

Analisi strutturale del nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso

5. Verso l'approvazione del nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso: le proposte avanzate alla Camera

A causa dei inquietanti scenari sui rapporti tra le organizzazioni mafiose e la politica245, verificatesi soprattutto negli ultimi anni, il legislatore decise definitivamente di non prorogare più la riforma del reato di scambio.

Già nel 2013, iniziarono i lavori, che nell'anno successivo portarono alla approvazione della legge 17 aprile 2014, n. 62, recante “la modifica dell'art

416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico mafioso”.

Antecedentemente alla riforma del reato di scambio, alla Camera furono presentate diverse proposte di modifica, che passeremo in rapida rassegna.

Una prima proposta di riforma dell'art. 416-ter c.p., venne presentata il

245

Ci riferiamo a diversi uomini politici i quali erano sottoposti a gravi accuse di collusione con le organizzazioni mafiose. Tra i fatti più eclatanti ricordiamo il caso Dell'Utri: fondatore del partito politico Forza Italia, è stato condannato il 25 marzo 2013 dalla terza sezione della Corte di Appello di Palermo, per concorso esterno in associazione mafiosa, riconoscendolo mediatore tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. La pena di sette anni di reclusione è stata confermata in modo definitivo l'anno successivo anche dalla Corte di Cassazione.

Nello stesso anno, il Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola, viene arrestato dalla DIA di Reggio Calabria con l'accusa di aver agevolato la latitanza verso il Libano dell'ex deputato Amedeo Matacena, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.

Infine, si ricordi il caso del sette volte presidente del consiglio, Giulio Andreotti, sottoposta a giudizio a Palermo per il <<reato di partecipazione in associazione mafiosa >>. Nel 2004, la Cassazione per i fatti commessi prima del 1980, dichiarò il reato prescritto, mentre per i fatti successivi a quella data, è stata emessa una sentenza di assoluzione.

15 marzo 2013 dal deputato Giovanni Burtone246. La proposta era la seguente:

“Chiunque, fuori dalle previsioni di cui all'articolo 416-bis, terzo comma, anche senza avvalersi delle condizioni ivi previste, in occasione di consultazioni elettorali ottenga, da parte di soggetti appartenenti a taluna delle associazioni di tipo mafioso punite a norma del medesimo articolo 416-bis ovvero da parte di singoli affiliati per conto delle medesime, la promessa di voti, ancorché in seguito non effettivamente ricevuti, in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la pena prevista dal primo comma del citato articolo 416-bis”.

In particolare, l'iniziativa mirava ad eliminare i principali difetti della fattispecie delittuosa vigente e di proporre una disposizione chiara e incontroversa. Come tutte le proposte che abbiamo sinora analizzato, anche questa volta si intervenne sull'oggetto della prestazione del soggetto attivo, includendovi anche le “altre utilità”.

Inoltre, la proposta in esame con l'espressione “ anche senza avvalersi

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Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XVII Legislatura, 15 marzo 2013, n. 204; nell'opinione del

deputato: “in tema di lotta alla mafia vi sono alcuni settori della legge sostanziale, meritevoli di modifiche migliorative rispetto alla disciplina attualmente vigente. Tale intervento si reputa necessario anche a riguardo del reato di scambio elettorale. Auspicabile e opportuno è pertanto un'innovazione che renda meno sterile la disposizione incriminatrice esaminata e più concreto il suo carattere deterrente. Occorre, infatti, porre attenzione alle conseguenze pratiche cui le diverse possibili letture possono condurre, essendo doveroso, per il generale principio di conservazione delle norme, interpretare una disposizione in modo tale che questa conservi una possibilità applicativa, anziché la stessa sia sostanzialmente disapplicata”.

delle condizioni ivi previste”, riferendosi ovviamente all'art 416- bis c.p.,

andava a risolvere anche il problema inerente alla prova del “metodo mafioso”, specificando che questo non fosse elemento necessario ai fini della integrazione del reato.

Dalla lettura del testo proposto, si evincono ulteriori significative modifiche: da un lato la consumazione del reato coincideva con il perfezionamento delle reciproche promesse, dall'altro, si andava a specificare che la controparte del candidato politico, può essere anche il singolo affiliato.

Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la proposta non introduce alcuna novità: come aveva fatto anche il legislatore del 1992, anche questa volta si rinvia a quanto stabilito dall'art. 416-bis c.p.

Nello stesso giorno, alla camera è stata enunciata un'altra proposta d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri247, così formulata:

“La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di altra utilità”.

La presente proposta di legge, che trae spunto dall’iniziativa «Riparte il futuro», propone un correttivo alla norma de quo, inserendo le parole «o di

altra utilità» tra le ragioni dello scambio, con l’effetto di estendere

l’applicabilità della fattispecie criminosa, rendendola dunque più efficace nella prevenzione del voto di scambio che, oltre a condizionare scelte

247

Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XVII Legislatura, 15 marzo 2013, n. 251.

strategiche della vita del Paese, vincola la libertà elettorale, trasformando il voto del cittadino in merce da barattare.

Tuttavia, essa non risolve tutte le altre problematiche che rendevano il reato di scambio nella prassi pressoché inutile: non viene esplicitato se il reato si consuma con lo scambio delle promesse, e non si comprende se il metodo mafioso sia o meno elemento necessario per l'integrazione del reato.

Dunque, una proposta parziale, che risultava inadeguata all'obiettivo di fungere da efficace strumento di contrasto degli intrecci politico-mafiosi.

Un'ultima proposta che riteniamo degna di essere presa in

considerazione, è quella che porta la firma di Francesco Sanna ed altri248.

Questo il testo della proposta : “La pena stabilita dal primo comma

dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati”.

La presente proposta è volta ad estendere la pena stabilita per lo scambio elettorale politico-mafioso anche “a chi si adopera per far ottenere

248

Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XVII Legislatura, 18 marzo 2013, n. 328; alla camera sono state

presentate successivamente altre proposte di minor rilievo: si tratta di C-923 ( Onn. Micillo ed altri, presentato il 10 maggio 2013), questa proposta riproduceva in larga parte i contenuti della proposta Vendola ed altri; S-688 ( Sen. Fravezzi e altri, presentato il 22 maggio 2013), S- 887 ( Senn. Giarrusso e altri, presentato il 27 giugno 2013), e S-957 (Senn. Lumia e altri, presentato il 19 luglio 2013.

la promessa di voti prevista dal terzo comma dell’articolo 416-bis”249.

Si prevede inoltre che, oltre alla erogazione di denaro, anche il trasferimento di «qualunque altra utilità» ovvero «la disponibilità a

soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa» possano

rientrare tra le finalità del delitto. In tal modo l’oggetto dello scambio potrà superare la semplice dazione o promessa di denaro in cambio dei voti e conferire maggiore efficacia alla disposizione in questione.

L’ampliamento delle condotte che costituiscono reato, secondo i commissari, completerebbe gli strumenti di repressione delle forme di violenza di cui si serve la criminalità organizzata, ed in particolare andrebbe a colpire le possibilità di infiltrazione nelle istituzioni e la capacità di condizionamento di eletti collusi con il sistema criminale.

Secondo una parte della dottrina250, la proposta suscita diverse perplessità.

Va anzitutto rilevato che gli estensori hanno delineato “a monte” un ulteriore condotta punibile consistente nel mero “adoperarsi per ottenere

una promessa” : una sorta di “tentativo di scambio” sanzionato con la stessa

pena prevista per colui che il patto però riesce a stringerlo e a portarlo a

249

Sostanzialmente analogo alla proposta di riforma esaminata è il d.d.l. S-19, presentato dai senn. Grasso e altri - in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio- che infatti, suggeriva un ampliamento della norma fino a comprendervi la condotta di <<chi abbia ottenuto, o si sia adoperato per far ottenere, la promessa di voti di cui al terzo comma dell'art. 416-bis, in cambio della promessa di denaro o di qualunque altra utilità , ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa o dei suoi associati>>. Ancora in senso analogo al d.d.l C- 328, cfr. A.S 2199 ( senn. Li Giotti e altri).

250

COSTANTINO VISCONTI, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico- mafioso:

andiamo avanti, ma con giudizio, in www. Penalecontemporaneo.it, p.9.

termine.

Al riguardo è lecito nutrire un doppio ordine di riserve: si tratterebbe, infatti, di un’equiparazione sul medesimo livello sanzionatorio di condotte aventi, rispettivamente un diverso peso specifico in termini di pericolosità e soprattutto di offensività; e inoltre si determinerebbe una troppo robusta anticipazione della tutela, tenuto anche conto che la condotta di chi si adopera e non riesce tuttavia a stringere accordi con i mafiosi forse non presenta quei caratteri di pericolosità sufficienti a giustificare una criminalizzazione di questa gravità.

Anche sul versante della controprestazione promessa dall’uomo politico, la proposta si espone a forti riserve: in particolare, “la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa di cui all’art. 416-bis o di suoi associati” rischia, per un verso, di rivelarsi superfluo in quanto un mero doppione della pur ivi prevista promessa di “qualunque altra utilità”; e, per altro verso, di snaturare la funzione politico-criminale della fattispecie riducendola a un mero scambio “al minuto” con singoli associati.

Un ultimo elemento critico della proposta, consiste nella già conosciuta formulazione “promessa di voti previsto dal terzo comma dell'art. 416-bis”, con l'evidente effetto di dover ancor una volta determinare se il metodo mafioso sia o meno elemento necessario ai fini della configurazione del reato.

Notiamo, che il trattamento sanzionatorio, come tutte le proposte avanzate in Parlamento, anche questa volta viene determinato tramite il

rinvio espresso al comma primo dell'art. 416-bis c.p.