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L'oggetto del patto di scambio: solo denaro o anche altre utilità?

5. Analisi dei requisiti strutturali della fattispecie

5.4. L'oggetto del patto di scambio: solo denaro o anche altre utilità?

Come ormai è noto a tutti, la disposizione in esame è stata introdotta con

61

L'estraneità e totale in tutti quei casi in cui il candidato politico si rivolge per la prima volta alla consorteria mafiosa per chiedere appoggio elettorale.

l'intento di arginare già in fase genetica, l'instaurazione di rapporti tra il mondo politico e gli esponenti dei sodalizi mafiosi, estendendo ai primi le pene previste dalla fattispecie base di cui all'art. 416-bis c.p. (si prevede la

pena della reclusione da sette a dodici anni).62

Ne consegue un delitto simbolico e sterile sul piano applicativo che ha ampiamente deluso le aspettative della società, della dottrina e giurisprudenza, che auspicavano in una norma capace di ripristinare la

legalità istituzionale. 63 Dunque, una norma niente affatto corrispondente ai

propositi iniziali64.

L'originaria formulazione della norma era stata, oggetto, fin dai tempi successivi alla sua entrata in vigore, di amplissime critiche per la sua inadeguatezza rispetto al perseguimento del obiettivo dichiarato.

Le critiche circa l'inadeguatezza della norma si appuntavano, innanzitutto, sulla scelta legislativa di subordinare la punibilità di chi avesse ottenuto <<la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'art. 416-bis c.p >> alla mera erogazione di denaro, avendo così escluso la rilevanza penale ex art. 416-ter c.p, di tutte quelle altre prestazioni a favore dei sodalizi di stampo mafioso consistenti in vantaggi di qualsiasi altro tipo (quali l'assunzione di lavoratori, l'assegnazione di appalti ecc.), che nella prassi si rilevano di più frequente verificazione e che costituiscono uno strumento assai pericoloso

62

G.FIANDACA-E.MUSCO, Diritto penale parte speciale, Vol I, Bologna, 2011 p. 498. 63

S.MOCCIA , La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel diritto penale, seconda edizione Napoli 1997.

64

ANTOLISEI, Diritto penale, parte speciale, II, XV, ed, Giuffrè p.264 ss; FONZO-PULEIO, Lo scambio

elettorale politico-mafioso. Un delitto fantasma?, in Cass. pen 2005.

di infiltrazione della criminalità organizzata nelle consultazioni elettorali.65 Un'altra imperfezione della norma riguarda il momento consumativo, che secondo una parte della giurisprudenza doveva essere individuato nella erogazione del denaro e non nel momento antecedente della stipula dell'accordo. Con ciò erano esclusi dall'ambito di applicazione della norma i frequenti casi in cui il candidato procede al pagamento del prezzo

dell'accordo solo dopo l'esito positivo delle consultazioni elettorali.66.

Infine, l’ambigua formulazione della disposizione non consentiva di capire se il richiamo all'art.416-bis dovesse essere inteso come necessità dell'impiego del metodo mafioso o potesse prescindere dallo stesso.

L'estromissione di qualsiasi riferimento alle altre utilità appariva del tutto incomprensibile.

Non si trattava di una involontaria dimenticanza del legislatore:

l'emendamento originario67 proponeva una norma di largo respiro che a

causa dei timori diffusi nella maggioranza fu respinta.

Non ci si può pertanto esimere dal riscontrare quanto sia esiguo, per non dire lacunoso, il campo di applicazione della fattispecie.

La infelice formulazione legislativa, aveva indotto la giurisprudenza ad

65

Circa i difetti strutturali del nuovo reato, G.A.FRANCESCO, commento all'art.11-ter del dl 8 giugno

1992, n.306, in, Legisl.pen, 1993, p.122 e ss; VISCONTI, Il reato di scambio elettorale politico-mafioso,

in, indice penale, 1993; A. CAVALIERE, Lo scambio elettorale politici-mafioso, in, AA.VV trattato di diritto penale a cura di S.MOCCIA vol I, I delitti contro l'ordine pubblico, Napoli 2006; C.VISCONTI, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politici-mafioso: andiamo avanti ma con giudizio, in Dir.pen.cont.

66 Ibidem 67

Emendamento Palermo- Galasso , cit...

una intensa attività interpretativa. Lo sforzo ermeneutico intendeva restituire alla norma una certa efficacia operativa attraverso interpretazioni estensive spesso in malam partem, facendo strame del principio secondo cui “ubi lex

dixit, voluit, ubi non dixit non voluit”;

Anteponendo apprezzabili ragioni di equità sostanziale e di difesa sociale, la giurisprudenza ha ridefinito lo statuto di tipicità dell'art.416-ter, finendo così per forzare il dato letterale “ben oltre i margini consentiti dall'interpretazione estensiva ammessa in materia penale e ha dilatato

oltremodo il tipo criminoso contra reum e contra legem”68.

Stando alla litera legis, il contenuto dell'illecito è costituito da un accordo sinallagmatico in cui alla promessa di procacciare voti da parte dell'esponente di un clan mafioso segue la erogazione del denaro da parte del politico che intende essere eletto.

La controprestazione politica, circoscritta alla dazione di denaro, non prendeva in considerazione tutte 'le altre utilità', respinte dalla maggioranza politica durante i lavori preparatori, a causa degli eccessi interpretativi che

una simile formulazione avrebbe conseguito69 . Ebbene, a fronte della

irrazionale scelta del legislatore di limitare al solo denaro il tipo di corrispettivo che rende applicabile l'art. 416-ter c.p, la giurisprudenza maggioritaria, al fine di conferire alla fattispecie la giusta rilevanza e

68

G.FIANDACA, Il diritto penale tra legge e giudice, Padova 2003; E.DOLCINI-C.E.PALIERO, Vol I, Milano 2006.

INSOLERA: Ripensare l'antimafia, Il sistema penale, testo rivisto della relazione del convegno ripensare l'antimafia, in dir. Pen. 9 maggio 2014.

69

Emendamento Palermo -Galasso, Infra, paragrafo 2 di questo capitolo.

latitudine applicativa, ha ricondotto nell'alveo della disposizione una serie di

utilità che non costituiscono denaro.70

Infatti, con riferimento al profilo del denaro, alcune sentenze della S.C. hanno ritenuto l'integrazione dell'art. 416-ter non solo quando l'oggetto del patto sia costituito dalla moneta avente corso legale, ma anche quando si sia in presenza della erogazione di altre utilità, purché <<suscettibili di

immediata commisurazione economica>>71, restando invece escluse dalla portata precettiva tutte le altre utilità che solo in via mediata potessero essere trasformate in utili monetizzabili e dunque economicamente quantificabili72.

La S.C. evidenzia che l'iter parlamentare che ha contrassegnato la stesura della norma, denota una volontà di circoscrivere la platea delle varie utilità oggetto dello scambio, rilevando che il ritenere che la condotta punibile resti integrata solo in presenza della dazione di una somma di denaro, comporterebbe una sterilizzazione del precetto e di conseguenza una totale inutilizzabilità della fattispecie73.

70

G.AMARELLI, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Dir. Pen. Contemp. 71

In tal senso, Cass. pen, sez VI. 11 aprile 2012 n.20924, in Cass. Pen. 2013. 72

Sugli orientamenti tesi ad ampliare l'area semantica riconducibile alla nozione di erogazione di denaro: Cass. Sez. II, 30 novembre 2011, n. 46922; Cass. SEZ. II. 11 aprile 2012 n.20924.

73

La corte di cassazione motivava la detta soluzione nei seguenti termini: “L'art. 416-ter è stato introdotto nel codice penale in sede di conversione del d.l n.306 del 1992, varato a ridosso dei tragici fatti di Capaci e dichiaratamente volta, come univocamente emerge dalla stessa relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, a fare 'terra bruciata' attorno alle organizzazioni mafiose e dunque nel medesimo contesto normativo nel quale il legislatore ha corrispondentemente modificato pure l'art.416-bis, comma 3 del c.p, introducendovi appunto, tra le finalità tipiche dell'associazione mafiosa, quella di 'impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali'. E` ben

Questo orientamento estensivo ha ricevuto ulteriori conferme in alcuni provvedimenti che hanno dato seguito alla applicazione della disposizione in questione, anche in caso di promessa di posti di lavoro come controprestazione del candidato politico a fronte dell'impegno assunto dalla

associazione di supporto elettorale.74

Sono seguite altre pronunce che hanno aderito a questa esegesi estensiva ''oltre misura'' della norma, le quali hanno ritenuto applicabile l'art.416-ter anche quando il corrispettivo alla promessa dei voti consiste nella agevolazione indebita della realizzazione di una transazione tra un azienda di interesse mafioso e una banca creditrice, attraverso pressioni che il

vero, peraltro che il travagliato iter parlamentare che ha contrassegnato la definitiva stesura della norma, denota sicuramente una volontà tesa a circoscrivere la portata, posto che, nel testo originario, la disposizione in esame incriminava anche la condotta di chi otteneva la promessa di agevolare l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti contribuiti, finanziamenti pubblici o comunque della realizzazione di profitti illeciti; ma è altrettanto vero che ad una logica di riduzione della platea delle varie utilità che lo scambio può presentare per la organizzazione mafiosa, non può corrispondere una sostanziale “sterilizzazione” del precetto, quale certamente si realizzerebbe laddove si dovesse ritenere che la condotta punibile resti integrata solo in presenza della datio di una somma di” moneta”.

Deve dunque concludersi che l'oggetto materiale della previsione normativa, sub specie di ciò che viene ad essere offerto in cambio della promessa di voti, può essere rappresentato da qualsiasi bene che rappresenti un valore appunto di scambio, in termini di immediata commisurazione economica, restando invece esclusa tutte le altre utilità che solo in via mediata possono essere trasformate in “utili” monetizzabili e dunque, economicamente quantificabili.

Corte di cassazione, II sezione penale, 30 novembre 2011 n.47406; corte di cassazione, II sezione penale, 30 novembre 2011 n.46922.

A distanza di pochi mesi, la corte suprema intervenendo di nuovo sul punto ha ulteriormente confermata l'impostazione appena descritta nella sent, 11 aprile 2012 n.20924 della VI sezione della corte di cassazione.

74 Ibidem

candidato politico esercita sull'ente creditizio.75

Nel 2012 la S.C. ha ritenuto integrati gli estremi della fattispecie, anche nel caso in cui il candidato politico -nel caso sub specie un sindaco Campano- aveva indebitamente evitato a un esponente mafioso il

pagamento di un canone di locuzione 'altrimenti dovuto' 76.

Secondo questo orientamento oggetto del patto di <<scambio poteva essere non solo il denaro contante ma anche qualsiasi altro bene suscettibile

di immediata qualificazione economica>>. Ne consegue che la condotta

penalmente rilevante del esponente politico potrebbe consistere non solo nell'erogazione di denaro ma anche in promesse di assunzioni o assunzioni effettive di associati o ancora agevolazioni economiche di qualsiasi natura purchè indebite.

La esegesi giurisprudenziale fin'ora descritta ha ricevuto molteplici accuse di violazione della voluntas legis, ma, pur riconoscendo i suoi eccessi, essa ha garantito di fatto la punizione di condotte collusive che altrimenti non verrebbero assorbite dal dettato normativo.

Altra parte della giurisprudenza per uscire dalle strette maglie dell'art. 416-ter, ha seguito la strada dell'eccessivo ampliamento dell'area semantica dello scambio elettorale, proponendo come oggetto di scambio il denaro e ogni 'altra utilità'.

Questa soluzione appariva inammissibile, in quanto frutto di una interpretazione creativa e in malam partem che non può avere cittadinanza

75

Corte di appello di Palermo 9 gennaio 2013, n. 55. 76

Corte di cassazione, 11 aprile 2012, n. 20924.

nel diritto penale77.

In tempi più recenti, la giurisprudenza ha dimostrato una maggiore sensibilità nei confronti del principio di legalità e di tassatività, dando origine a un orientamento più restrittivo volto a ritenere che il rapporto sinallagmatico di cui all'art. 416-ter comprenda solo il denaro e non anche altri beni.

A conclusione di questo excursus giurisprudenziale, non si può fare a meno di osservare come la disposizione introdotta dal D.L 306/ 1992, non possa considerarsi idonea a recidere la zona grigia della contiguità che si era proposta.

Dinanzi alla infondata e molto criticata scelta politico-criminale del legislatore di limitazione del tipo di corrispettivo che rende applicabile l'art.416-ter c.p, al solo denaro, si auspicava da anni un intervento correttivo, che apportasse al testo l'aggiunta della locuzione “ altre utilità”. Risultava improcrastinabile, dunque una novella legislativa, idonea a porre fine alle

controversie interpretative che abbiamo sopra descritto 78.

77

Questo orientamento fu recepito in una pronuncia del 2012, si tratterebbe della sent. Corte di cassazione, Sez pen, 5 giugno 2012.

78

G.A.FRANCESCO, commento agli art 11 bis e 11 ter del d.l 306 del 1992, in legislazione penale 1993.