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Il concorso esterno in associazione mafiosa davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: Il caso Contrada

I rapporti con le fattispecie affini e con il concorso esterno in associazione mafiosa

7. Il concorso esterno in associazione mafiosa davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: Il caso Contrada

La vicenda giudiziaria, che in tempi recentissimi ha coinvolto anche la

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, riguarda il caso Contrada226; Bruno

Contrada è stato un funzionario, agente segreto ed ex poliziotto italiano, il

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CIVIELLO CONIGLIARO, La Corte EDU sul concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, in Diritto penale contemporaneo, 4 maggio 2015; DI GIOVINE, Antiformalismo interpretativo: il pollo di

Russel e la stabilizzazione del precedente giurisprudenziale, in diritto penale contemporaneo, 12 giugno

2015; S. GIORDANO, Il “concorso esterno” al vaglio della Corte EDU: prime riflessioni sulla sentenza

Contrada c. Italia , in Arch. Pen., 2015; MARINO, La presunta violazione del principio di legalità ex art 7 CEDU: un indiscutibile approccio ermeneutico o un problema reale?, in DPC, 3 luglio 2015; F.

PALAZZO, La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità, in DPP 2015; G.A DE FRANCESCO, Brevi spunti sul caso Contrada, in CP 2016; DONNINI, Il caso Contrada e la Corte EDU. La

responsabilità dello stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giudiziaria, in Riv. it. dir e proc. Pen., 2016 p. 346 ss.

cui nome è associato ai rapporti tra i servizi segreti italiani e la criminalità organizzata.

Il 24 dicembre 1992, venne arrestato con mandato di cattura richiesto dal procuratore Gian Carlo Caselli, perché accusato di concorso esterno in associazione mafiosa; in specifico, l'accusa era di favoreggiamento e di collusione con le attività di Cosa Nostra.

Secondo gli atti del processo, Contrada sarebbe stato partecipe esterno, delle stragi terroristiche del 1992 in cui persero la vita i magistrati G. Falcone e P. Borsellino227.

L'imputato si è fin da subito dichiarato innocente, ma i giudici, erano convinti della sua collusione con le organizzazioni criminali di tipo mafioso, sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, tra i quali: Tommaso Buscetta, Giuseppe Marchese, Salvatore Cancemi e Gaspari Mutolo.

Secondo tali testimonianze, Contrada avrebbe passato informazioni riservate sulle attività antiterroristiche della polizia alla mafia, e avrebbe favorito un tentativo di evasione dal carcere di uno dei più pericolosi boss mafiosi, Totò Riina.

Di fronte alla accusa di concorso esterno, l'interessato afferma di aver lavorato con informatori legati alla mafia per aiutare le indagini, seguendo la prassi di infiltrazione tipica dei servizi segreti, dei poliziotti sotto

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Contrada sarebbe stato indiretto partecipe, come talpa all'interno delle forze dell'ordine, non solo delle stragi dell'estate del '92, ma anche di altri atti terroristici, come le bombe di Via Geogrofoli a Firenze e l'autobomba esplosa in San Giovanni in Laterano.

copertura.228

Il primo processo a suo carico, iniziato il 12 aprile 1994, si concluse il 19 gennaio 1996, con la sentenza di dieci anni di reclusione e tre di libertà vigilata. Successivamente, il 4 maggio 2001, la Corte d'Appello di Palermo, lo assolse perché il fatto non sarebbe sussistito. Già nel 2002 la Corte di Cassazione, a causa di vizi di forma annullò la sentenza di secondo grado, e ordinò un nuovo processo, davanti ad una diversa sezione della Corte d'Appello di Palermo. Quest'ultimo si concluse nel 2006 con la conferma della condanna di primo grado. La sentenza di condanna venne riconfermata l'anno successivo in modo definitivo anche dalla Cassazione.

Dopo essere stato condannato in modo definitivo per concorso esterno, l'imputato nel 2008, decise di proporre ricorso alla Corte EDU paventando

la violazione dell'art. 7 della Convenzione229.

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Questa la difesa di Contrada: “dobbiamo contestualizzare il mio processo, quel'92, l'abbattimento di quel sistema di Stato, di governo. Bisogna tenere conto delle invidie nella mia amministrazione, delle aspirazioni di carriera, del senso di rivalsa nei miei confronti. Il colpo di genio che hanno avuto quelli che mi hanno inquisito è stato tenermi 31 mesi e 7 giorni in regime di carcere preventivo, limitando la mia possibilità di difesa e determinando nell'opinione pubblica la convinzione che, se ero stato incarcerato, qualcosa dovevo avere pur fatto. Tanti imputati di concorso esterno aspettano liberi il processo. Io invece dovevo stare dentro, unico detenuto come Rudolf Hess a Spandau (….). E non mi sono mai lamentato, e non ho mai chiesto niente, non mi facevo nemmeno portare cibo da casa. Perché non sono state prese in considerazione le testimonianze di 142 uomini delle istituzioni? Cinque capi della Polizia, direttori del Sisde, prefetti, questori, generali della guardia di finanza. E poi i tanti miei colleghi che sono venuti a testimoniare per me, quelli che lavoravano con me giorno e notte. Erano testimoni della verità dei fatti e li hanno disprezzati. Chi combatte la mafia rischia il fango... per lo Stato ho dato tutto. Io amico della mafia? Se solo ci penso, ci sto ancora male. Ne sono uscito distrutto nel morale, nel fisico”.

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Contrada ha proposto ricorso davanti alla Corte EDU, sostenendo a sua difesa, che la sentenza di condanna emessa in modo definitivo nei suoi confronti fosse avvenuta in violazione del principio nulla

La difesa di Contrada, quindi, consisteva nel far rilevare che all'epoca della commissione dei fatti ritenuti fondanti della condanna, la fattispecie contestatogli, ossia quella del concorso esterno in associazione mafiosa, non era ancora previsto dall'ordinamento italiano come reato.

Nel pronunciarsi sulla specifica vicenda, la Corte di Strasburgo, si è dovuta affrontare con il problema generale, da sempre dibattuto, della punibilità del concorso esterno eventuale nel reato associativo.

Il primo elemento, che la Corte prende in considerazione, è la natura giurisprudenziale -controverso e oscillante- dell'istituto del concorso esterno. Su tale versante, essa, ricorda come: “il principio di legalità in materia

penale, sancito dai singoli stati nonché dall'art. 7 Cedu230, possa dirsi

rispettato solo allorché i reati e le pene siano chiaramente definiti dalla legge e non applicati in via analogica, in modo che ciascun individuo, nel momento in cui pone in essere una condotta, possa prevedere esattamente quali conseguenze potranno derivargli dalla stessa sul piano penale”.

Con sentenza del 14 aprile 2015, la Corte ha accolto l'istanza dell'imputato ed ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 e 7 della

poena sine lege. La sentenza sostanzialmente, si poneva in contrasto con il principio di legalità sancito

dall'art. 25, comma 2 Cost. e dall'art. 7 Cedu, e ciò in quanto nell'ordinamento italiano, la fattispecie criminosa del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso era stato frutto di un'evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo successivamente all'epoca della commissione dei fatti contestatigli, con conseguente impossibilità per lo stesso Contrada di prevedere, all'epoca, a quali conseguenze penali sarebbe andato incontro.

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Secondo l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti umani: “nessuno può essere condannato per una azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale”.

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Quanto all'art. 3 la violazione consiste nella mancata concessione degli arresti domiciliari a Bruno Contrada, seppur gravemente malato e malgrado la palese incompatibilità a causa delle sue condizioni di salute con il regime carcerario.

Per quanto attiene, invece, la violazione dell'art. 7, nella motivazione della pronuncia di condanna nei confronti dello stato italiano, emerge in particolare, il rilievo che il concorso esterno in associazione mafiosa <<è stato il risultato di una evoluzione giurisprudenziale iniziata negli anni ottanta del secolo scorso e consolidatasi nel 1994 con la sentenza Demitry>> e che, all'epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente231, tale reato non era sufficientemente chiaro e prevedibile, con la conseguenza che egli <<non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti>>.232

231

I fatti contestati all'imputato sono stati commessi tra il 1979 ed il 1988. 232

Secondo la Corte EDU, la condanna di Contrada per concorso esterno di tipo mafioso, per fatti commessi tra il 1979 ed il 1988, viola il principio della <<prevedibilità della decisione giudiziaria>>, in quanto il diritto vivente non si sarebbe ancora cristallizzato. La questione della configurabilità del concorso eventuale ha avuto genesi a partire dal caso Demitry del 1995, pertanto, i fatti commessi anteriormente a tale anno, in ossequio al principio di legalità, non costituirebbero reato. Dobbiamo ricordare che anche la giurisprudenza formattasi nel decennio '95- 2005, soffriva di instabilità, elemento che tuttavia la Corte EDU non prende in considerazione, infatti dalla lettura della sentenza emerge che ad opinione dei giudici di Strasburgo, l'imputabilità a titolo di concorso esterno diventa foreseeable dal 1994, con la celebre sentenza Demitry.

Si evince chiaramente che la condanna nei confronti dello stato italiano per violazione del crisma nullum crimen sine lege, non discende dalla circostanza per cui il reato di concorso esterno in fattispecie associativa, ha origine giurisprudenziale, ma, dalla circostanza per la quale, all'epoca della consumazione del fatto, la giurisprudenza era sfavorevole ed imprevedibile rispetto ai fatti commessi.

Sorvolando quindi sulla matrice giurisprudenziale della nozione di concorso esterno, la Corte cerca di risolvere la questione della prevedibilità delle conseguenze giuridiche da parte dell'imputato. Il problema è dunque quello di verificare se e da quando, nell'elaborazione della Corte di Cassazione italiana, il delitto di concorso esterno assuma una sua intrinseca chiarezza, tale da garantire quel minimum di tassatività che metta il soggetto destinatario della norma nella possibilità di orientare le sue condotte.

In questa prospettiva, la Corte opera una dettagliata analisi della giurisprudenza, e sostiene che <<la Corte di Cassazione ha fatto per la prima volta menzione del reato di concorso esterno nel 1987 con la sentenza Cillari, tuttavia è soltanto nella sentenza Demitry che, per la prima volta, la Corte di Cassazione riconosce definitivamente la configurabilità giuridica del concorso esterno in associazione di tipo mafioso all'interno dell'ordinamento giuridico>>.

A parere della Corte EDU, i fatti contestati al ricorrente, risalenti al periodo compreso fra il 1979 e il 1988, non costituiscono reato in quanto l'imputato all'epoca dei fatti non poteva conoscere né il precetto, né la sanzione a cui sarebbe andato incontro.

Pertanto, essendo i fatti contestati pregressi rispetto al consolidamento delle posizioni giurisprudenziali a riguardo del reato del concorso eventuale, l'applicazione rettroattiva della fattispecie penale incriminatrice si pone in contrasto con l'art. 7 CEDU233.

Nonostante la sentenza sia stata pronunciata da un organo preposto alla garanzia dei diritti umani, essa ha ricevuto diverse critiche da parte della dottrina italiana, in quanto sembrerebbe che la Corte di Strasburgo non abbia correttamente qualificato i fatti, arrivando a delle conclusioni che, nella sostanza, non convincono.

Le critiche riguardano, da un lato, il fatto che la Corte non ha tenuto conto del delicato procedimento ermeneutico e delle ragioni che hanno condotto la magistratura ad interpretare gli artt. 110 e 416-bis c.p., nel senso di ricomprendere anche la punibilità del concorrente esterno in associazione mafiosa. Dall'altro, non si è tenuto conto del fatto che le prime pronunce giurisprudenziali volte ad ammettere un'interpretazione estensiva dell'art. 110 c.p., nel senso di riconoscere la configurabilità del concorso esterno in reati a concorso necessario, risalgono agli anni Sessanta del secolo scorso.

L'intervento della Corte di Strasburgo, ha sottolineato l'urgenza di approntare al più presto degli strumenti idonei al fine di risarcire coloro che

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Ripercorrendo il ragionamento della Corte, soltanto per i fatti avvenuti successivamente alla pubblicazione della sentenza Demitry, è applicabile la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, ne consegue, che i soggetti condannati per concorso esterno che hanno presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per fatti pregressi rispetto alla sentenza del 1994, potranno avvalersi dell'orientamento giurisprudenziale che ha avuto genesi con la vicenda Contrada, al fine di essergli loro riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni per aver ingiustamente scontato una pena in palese violazione del divieto di rettroattività delle norme incriminatrici.

hanno subito una violazione di un determinato diritto umano, accertato sul piano sovranazionale.

Indubbiamente la pronuncia rappresenta anche un serio campanello di allarme per il legislatore italiano, il quale, deve al più presto tipizzare la fattispecie del concorso esterno in fattispecie associative. Pare che il segnale sia stato recepito; attualmente ve ne sono ben due progetti di riforma all'esame del parlamento.