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La consumazione del reato e il concetto di erogazione

5. Analisi dei requisiti strutturali della fattispecie

5.5. La consumazione del reato e il concetto di erogazione

La determinazione del tempus commissi delicti e delle soglie di punibilità della fattispecie delittuosa, ha impegnato la dottrina e la giurisprudenza, alla ricerca di una soluzione ragionevole.

Ancor una volta registriamo orientamenti divergenti, che mettono in crisi la 'certezza del diritto'; in particolare, l'espressione 'erogazione' aveva dato adito a diverse interpretazioni.

Stando all'orientamento prevalente, il reato si consuma al momento del perfezionamento delle reciproche promesse -stipulate anche in modo informale- indipendentemente dall’ effettiva erogazione del denaro, essendo rilevante la sola “disponibilità del politico di scendere a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento

dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale”79.

Basterebbe, dunque, lo scambio anche verbale delle reciproche

79

Cassazione, sezione I, 2 marzo 2012 n. 32820; Cassazione sezione V, 13 novembre 2002 n. 4293. Nella stessa vicenda giudiziaria in cui la sezione della corte di cassazione, accoglieva l'erogazione in senso debole affermava che : “ Non può tuttavia disconoscersi la valenza della tesi sostenuta dal ricorrente in sua difesa, secondo la quale il delitto di cui all'art. 416-ter c.p, prevede che, a fronte della promessa di voti elettorali, debba in ogni caso avere luogo la presunzione relativa di cui all'art. 275 del c.p.p, comma tre, una dazione intesa come concreta ed immediata corresponsione o di somme di denaro ovvero di qualsiasi altro bene che rappresenti un valore di scambio in termini di immediata commisurazione economica e va rilevato, che sul punto, è la stessa ordinanza impugnata ad aver riconosciuto che l'accordo intercorso fra l'odierno ricorrente ed il xxx, quale soggetto posto ai vertici dell'organizzazione della 'Ndraghetta presente in Piemonte, è consistito nella promessa futura di voti elettorali, che quest'ultimo, avrebbe fatto affluire in favore del candidato patrocinato dal ricorrente a fronte della promessa futura di una somma di denaro, che il ricorrente avrebbe in un secondo momento versato a xxx”.

promesse e non la effettiva dazione, in quanto il bene giuridico verrebbe esposto a pericolo dal momento in cui il politico accetta l'accaparramento dei voti, per poi durante la sua carriera politica, agevolare la cosca mafiosa attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi aventi natura di licenze, autorizzazione o vincita di gare di appalti o ancora di posti di lavoro a favore dei suoi esponenti80.

Seguendo questa linea interpretativa, il reato dello scambio politico dovrebbe essere considerato un reato di pericolo presunto, diventando

superflua e irrilevante sul piano probatorio la effettiva dazione di denaro 81.

Attribuendo rilevanza penale alla stipulazione di un mero accordo tra le parti, di cui è irrilevante, ai fini della consumazione del reato, l'effettivo e

successivo adempimento, si deroga all'art 115 c.p82, che sancisce la non

rilevanza penale del mero accordo, se a questo non è seguito la realizzazione del reato.

Al fine di accentuare la forza dissuasiva dell' orientamento, che anticipa le soglie di punibilità alla stipula dei patti, si aggiungeva che se il legislatore avesse voluto attribuire rilevanza penale alla sola dazione non avrebbe usato la locuzione 'erogazione' ma 'somministrazione'(termine quest'ultimo, che è stato rimosso dal testo della legge subito prima della votazione finale della

80

In tal senso trova applicazione la regola civilistica secondo la quale il contratto si conclude al momento in cui il proponente ha conoscenza della accettazione del destinatario della proposta.

81

C.VISCONTI, L'indice penale 1993, p.298. 82

L'articolo 115 c.p, rubricato “Accordo per commettere un reato”, recita: “Salvo che la legge disponga diversamente, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

legge in aula). Questa sostituzione va letta in connessione con la terminologia impiegata nel reato di corruzione elettorale di cui all'art. 96 T.U 1957, ove la condotta del candidato corruttore è descritta in triplice modalità: offrire, promettere e somministrare; locuzioni che nonostante abbiano tutte come oggetto il denaro, rinviano ad aree semantiche diverse. I primi due, infatti, fanno riferimento ad un versamento futuro mentre l'ultimo ad un pagamento già eseguito, di conseguenza laddove il legislatore avesse voluto riferirsi a una effettiva dazione di denaro, avrebbe mantenuto la parola somministrazione che è l'unica locuzione che esprime quel significato83.

Si registrano pronunzie che rispecchiano una diversa ricostruzione della consumazione del reato, la quale coinciderebbe con la effettiva erogazione

del denaro mentre i voti potrebbero essere anche solo promessi84. Siffatta

interpretazione ha formato oggetto di critiche da parte della prevalente dottrina, secondo la quale in questo modo il delitto - di pericolo presunto- verrebbe trasformato in reato di danno.

Le posizioni della giurisprudenza sulla questione della consumazione del reato hanno una ''pregiudiziale':' ossia la scelta tra due diverse opzioni politico-criminali: erogazione in senso forte o al contrario erogazione in

senso debole.

83

C.VISCONTI: Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma

con giudizio; G.A.FRANCESCO, Commento agli artt.. 416-bis e 416-ter c.p; G.FIANDACA, Riflessi penalistici della contiguità, foro it, 1993.

84

M.T. COLLICA , Scambio elettorale politico-mafioso: Deficit di coraggio o questione irrisolvibile? In

Riv. it. Dir. Proc. Pen. 1990.

Per erogazione in senso forte si intende che al fine della integrazione del reato occorre un effettivo versamento di denaro da parte dell'autore politico a favore della associazione.

Per erogazione in senso debole, si intende la sufficienza della promessa di versamento futuro.

Aderire all'una o all'altra opzione comporta conseguenze diverse. Nella ipotesi della erogazione in senso forte il reato si consuma solo e soltanto al momento dell'erogazione effettiva del denaro, al contrario, accogliendo l'accezione debole, il momento del perfezionamento del reato si ha con la mera stipula del patto e con la reciproca assunzione degli impegni.

Sembra più ragionevole ritenere che il legislatore abbia consapevolmente utilizzato l'espressione ''erogare'' con l'intento di

ricomprendere le dazioni non effettive di denaro85.

5.6. La promessa di voti e la necessaria presenza della associazione