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5. Analisi dei requisiti strutturali della fattispecie

5.3. I soggetti att

La norma de quo, identifica quale soggetto attivo del reato qualsiasi esponente politico, candidato in una competizione elettorale, che accetti la promessa di voti. Secondo l'opinione prevalente, il soggetto attivo poteva essere anche un collaboratore o sostenitore, che si fosse attivato per conto dell'uomo politico.

Il reato può, pertanto, essere commesso sia dal candidato politico direttamente interessato al risultato elettorale, sia dal suo collaboratore che si attiva per acquisire suffragi in relazione alla assunzione di cariche pubbliche a favore del candidato politico.

La struttura semantica della disposizione, consente di affermare che il reato di nuovo conio, rientra nella categoria giuridica dei reati comuni, per cui il soggetto attivo della fattispecie dello scambio elettorale politico- mafioso può essere chiunque ( politico o un suo collaboratore/sostenitore) accetti la promessa di voti52.

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M. PELISSERO, Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso in AA.VV., Reati

Il promittente dei voti risponde, invece, del reato di partecipazione in associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis c.p. nonché dei reati elettorali di

cui al D.P.R n. 361/195753.

La unilateralità della sanzione di cui all’art. 416-ter c.p. è stato oggetto di critiche, in quanto si fonderebbe su di una scelta politico-criminale incongrua; rinviando al prosieguo dell’indagine, per ulteriori approfondimenti, per il momento ci limitiamo a confermare che l'art. 416-ter c.p, designa una fattispecie plurisoggettiva necessaria impropria, che

sottopone a pena solo il politico e non anche il procacciatore dei voti54.

In origine si era osservato che si doveva trattare in ogni caso

esclusivamente di un soggetto estraneo alla consorteria mafiosa55, poiché in

contro la personalità dello stato e contro l'ordine pubblico, Torino 2010 p. 334.; G. FIANDACA- V.

MUSCO, I delitti di associazione, in, Diritto penale, parte speciale, Vol I, quinta edizione, 2012, p. 4346; A. CAVALIERE, Lo scambio elettorale politico-mafioso, in Delitti contro l'ordine pubblico, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 2007.

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Si registra l'apparente natura di reato-contratto dello scambio elettorale politico-mafioso. La discussa scelta politico-criminale di punire il solo promissario, deroga alla regola per cui in un reato-contratto, la natura sinallagmatica delle prestazioni corrispettive pattuite consegue la pari punibilità delle medesime. 54

G.AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: Una più chiara graduazione

del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa? In Dir. Pen contemporaneo.

La fattispecie, cioè, pur presupponendo sul piano naturalistico la realizzazione di un comportamento plurisoggettivo, quale è inevitabilmente la stipula del patto illecito tra il promittente e il promissario, per precisa scelta politico-criminale restringeva il novero dei soggetti punibili al solo soggetto estraneo alla consorteria mafiosa, presumendo che la condotta del partecipe intraneo sarebbe stata comunque punita ai sensi dell'art. 416-bis c.p.

55

Ricordiamo che durante i lavori preparatori, vi era stata la proposta poi non accolta, di attribuire alla norma una portata limitata al solo caso in cui il promissario fosse un soggetto estraneo alla associazione mafiosa e non perseguibile neppure come concorrente eventuale. (Si tratta della proposta dell' ON. Palermo, seduta martedì 4 agosto 1992).

caso contrario lo stesso sarebbe stato punibile non attraverso il ricorso alla nuova fattispecie criminosa, bensì mediante il titolo diverso e autonomo di partecipe, o laddove ne ricorrono le condizioni, di concorrente esterno della

associazione mafiosa56.

In sintesi, l'art. 416-ter c.p., troverebbe applicazione al di fuori dei casi di partecipazione di cui all'art. 416-bis o di concorso esterno in associazione mafiosa.

La tesi a favore di una limitazione del novero dei soggetti attivi ai soli casi in cui il beneficiario dell'accordo sinallagmatico fosse un candidato

politico57, collocato al di fuori del consorzio mafioso, veniva criticata

aspramente da un altra parte della dottrina secondo la quale detta restrizione significherebbe “soffocarne eccessivamente il campo operativo della norma,

relegando ai margini un'infinità di situazioni facilmente prospettabili”58.

Laddove punisce chiunque ottiene la promessa di voti descritta nel terzo comma dell'art. 416-bis c.p, in cambio dell'erogazione di denaro, la disposizione in esame funge da strumento, che solo se interpretato in senso

56

SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, 1997; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol I, cit., p.498.

57

GROSSO, La contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa ed irrilevanza

penale, in Riv. Ital. Dir. Proc. Pen, 1993; G. FIANDACA, Riflessi penalistici del rapporto stato-mafia, cit..,

p. 141 58

N. MADIA, Scambio elettorale politico-mafioso, op, cit.., p.3330; secondo l'autrice non può essere tralasciato il dato fenomenologico secondo cui, nei territori a più alta densità mafiosa non è sempre il politico ad accostarsi alle “famiglie” per guadagnare voti, essendo piuttosto i affiliati a concorrere in prima persona all'occupazione dei gangli del potere ovvero a tenere in ostaggio quel soggetto su cui, per mero calcolo utilitaristico, si è deliberato di fare convergere i suffragi al fine, poi, di pretendere l'appoggio e la copertura.

obiettivo ed estensivo, riesce ad attrarre nella sua orbita quelle situazioni di contiguità che altrimenti sfuggirebbero alla repressione penale da parte della norma. Sulla scia di queste osservazioni si è consolidata una ulteriore tesi secondo cui, per evitare una eccessiva limitazione della applicabilità della disposizione, potrebbe essere considerato soggetto attivo del reato anche il

politico intraneo o concorrente eventuale nell'associazione mafiosa 59 .

Questa opzione, potrebbe porre dei problemi di raccordo e sovrapposizione con il delitto di partecipazione in associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis c.p. Non avrebbe senso infliggere al politico intraneus o concorrente nella associazione mafiosa la stessa pena già prevista a carico di colui che fa parte della struttura mafiosa, considerando che l'art. 416-ter c.p., delinea la corruzione elettorale-mafiosa, che è un fatto diverso da quello disciplinato dal comma 3 dell'art. 416-bis.

Pertanto la previsione dell'art. 416-ter c.p., consente di apportare una pena ulteriore a coloro che sono già stati incriminati per partecipazione o concorso in associazione mafiosa. A tal proposito, si è osservato che l'introduzione dell'art. 416-ter c.p, deve leggersi come strumento che ambisce di assicurare a chiunque abbia realizzato gli estremi di questo reato un trattamento sanzionatorio a sé stante.

Un altro orientamento ha identificato il soggetto attivo esclusivamente

nel sodale60. Questa posizione interpretativa risulta insostenibile e priva di

59

L'art. 416-ter c.p., rendeva penalmente rilevanti situazioni tra di loro diverse: si pensi al candidato politico associato al clan che elargisce denaro per avere l'appoggio dei suoi sodali oppure che elargisce denaro alla associazione affinché questa si impegni a procurare voti a favore di un exstraneus.

60

G.FIANDACA-E.MUSCO, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 499.

fondamento giustificativo. Dobbiamo, infatti, ricordare che il reato in questione è stato previsto come reato comune e ciò impedisce di sussumere nella nozione di promissario unicamente l'affiliato alla consorteria mafiosa. L'assenza di un qualsiasi riferimento letterale nel testo della disposizione di elementi atti a circoscrivere la soggettività attiva al solo sodale ci permette di confutare con facilità la tesi esposta.

In sintesi, la plurisoggettività necessaria impropria congegnata dal legislatore è destinata a sollevare incertezze circa l'ampiezza del concetto di promissario.

Volendo assicurare una ampia portata applicativa della disposizione, tale da intervenire sulla corruzione elettorale mafiosa in tutte le innumerevoli situazioni riscontrabili nella prassi, dovremmo optare per una lettura espansiva della nozione di promissario, tale da comprendere non solo colui

che risulta estraneo dalla struttura associativa61 ma anche il politico che

collabori con il sodalizio ma che tuttavia non sia investito della qualifica di partecipe o affiliato.