• Non ci sono risultati.

I rapporti con le fattispecie affini e con il concorso esterno in associazione mafiosa

5. Caso Mannino

205

G.FIANDACA, Nota a Cassazione Sez. Un., 30 ottobre 2002, in, Foro.it., 2003; l'autore segnala come il ragionamento seguito dalla corte risulta poco limpido già sul piano testuale. Il riferimento al dolo diretto, è priva di un qualsiasi fondamento dogmatico, e finisce con l'inserire, nell'area rappresentativa-volitiva riservata al concorrente esterno elementi che sono stati invece considerati tradizionalmente peculiari della figura dell'intraneus; per una opinione diversa v. C.VISCONTI, Contiguità alla mafia, cit., p. 225., il quale ritiene che l'aggettivo “diretto” usata dalla corte nella sentenza Carnevale, si riferisce al contributo e non al dolo. L'autore ipotizza che la Cassazione con l'inserimento di questo nuovo elemento, abbia inteso richiamare l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di delitti di attentato, secondo cui la locuzione “ atti diretti” richiederebbe, ai fini della punibilità, una condotta che costituisca almeno un principio di esecuzione idoneo a sfociare nel risultato dannoso cui è diretta.

A brevissima distanza dalla sentenza Carnevale, le Sezioni Unite affrontano nuovamente la questione della configurabilità del concorso esterno nel reato associativo, cercando di superare definitivamente le perplessità, che nemmeno la sentenza del 2002, era riuscita a dirimere, e soffermandosi in particolare, sulle condizioni di applicabilità dell'istituto al reato del <<patto di scambio politico-mafioso>>206.

206

Cass. Pen., S. U., 12 luglio 2005, Mannino, in, Foro.it ., 2006, II, con nota di G. FIANDACA e C. VISCONTI, Il patto di scambio elettorale politico-mafioso al vaglio delle sezioni unite, p. 86 ss; in, Cass. Pen ., 2005, p. 3732 ss, con nota di G.BORELLI, Tipizzazione della condotta e nesso di causalità nel

delitto di concorso in associazione mafiosa.

Nel 1995 il ministro democristiano Calogero Antonio Mannino viene arrestato su ordine di custodia in carcere – a causa del timore del pericolo di inquinamento delle prove- dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il tribunale di Palermo, con l'accusa di concorso in associazione mafiosa per avere avere stipulato un patto di scambio elettorale con la mafia al fine di ottenere voti in cambio di favori diversi, quali attribuzioni di concessioni, appalti, autorizzazioni, posti di lavoro ed altre utilità a favore dei membri di Cosa Nostra. L'uomo politico, veniva accusato come colluso con la mafia, in seguito delle rilevazioni del pentito Trapanese Rosario Spatola, la cui deposizioni, erano state raccolte dal giudice Paolo Borsellino, all'epoca procuratore della procura di Marsala. Da una inchiesta della Procura di Palermo, l'ex ministro avrebbe avuto rapporti non solo con i capi di Cosa Nostra di Agrigento ma anche con i capi della “Stidda”, organizzazione criminale che opera in Sicilia. La vicenda processuale è lunga e assai travagliata: più di 300 udienze, 400 testimoni citati, compreso l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, 25 pentiti. Il processo di primo grado inizia nel 1995, e la requisitoria termina soltanto nel 2001, anno in cui i Pubblici Ministeri V. Teresi e T.Principato chiedono la condanna del democristiano Mannino a dieci anni di reclusione. Il Tribunale dopo dieci giorni di camera di consiglio, assolve l'ex ministro con la formula “perché il fatto non sussiste”, per carenza dell'elemento soggettivo -in quanto inconsapevole della mafiosità di alcuni soggetti con cui aveva intrattenuto significati rapporti- e per insufficienza probatoria della rilevanza causale di talune condotte ai fini del rafforzamento dell'associazione. La procura impugna il provvedimento del Tribunale e così il procedimento proseguì davanti la Corte di Appello di Palermo. In secondo grado, viene ribaltato il verdetto emesso dal Tribunale: viene condannato il ministro Mannino alla penna di cinque anni e quattro mesi di reclusione, riconoscendolo colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo la ricostruzione operata dalla Corte di Appello, negli anni ottanta Mannino

Occorre evidenziare, che le Sezioni Unite, erano già intervenute nel 1995, sempre nell'ambito del processo contro l'onorevole Calogero Mannino, ove si erano concentrate soprattutto sul problema dell'elemento soggettivo del concorrente esterno. Nel 2005, la Suprema Corte annulla la sentenza di condanna nei confronti del Ministro, riscontrando un difetto di motivazione e, in seguito, descrive l'ambito di applicazione del concorso esterno, riproponendo le definizioni contenute nella sentenza Carnevale.

Il Supremo Collegio ribadisce ancora una volta il principio secondo cui <<il partecipe è colui il quale, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo è, ma prende parte alla stessa>>.

Assumerebbe, invece, la veste di concorrente esterno <<il soggetto che non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico,

aveva bisogno di sostegno elettorale a causa della sua candidatura, e pertanto chiese il procacciamento di voti ad esponenti mafiosi. Della “vicinanza” e “disponibilità” del ministro avrebbero deposto anche i collaboratori della giustizia. La Corte Palermitana ritenne, che il patto stretto tra gli esponenti di una cosca e il politico, che si impegni a fornire utilità di natura economico in cambio di sostegno elettorale sia di per sé idoneo ad integrare la responsabilità per concorso esterno quando la promessa, sia in grado di determinare un immediato salto di qualità nel livello di efficienza dell'organizzazione criminale. Successivamente alla sentenza di condanna da parte della Corte di Appello, la difesa dell'imputato ricorre per cassazione sottolineando come questa si sia discostata dai principi fissati dalla sentenza Carnevale del 2002. Nel 2005 la Cassazione annulla la sentenza di condanna riscontrando un difetto di motivazione ed ha poi rinviato ad altra sezione della Corte di Appello, fissando anche i criteri da considerare nella valutazione del reato del concorso esterno. Nel 2008, i giudici della seconda Sezione della Corte di Appello di Palermo assolvono Mannino, perché il fatto non sussiste. La procura generale ha proposto ricorso contro la sentenza di assoluzione, che è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione.

consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione- o, per quelle operanti su larga scala come Cosa Nostra, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale - e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima>>.

Premesso, la configurabilità del concorso esterno nelle fattispecie associative, la Corte ribadisce che, siffatta opzione ermeneutica, postula che sussistano tutti i requisiti strutturali della fattispecie del concorso di persone.

Da un lato, occorre che siano realizzati, nella forma consumata o tentata, tutti gli elementi del fatto tipico del reato descritto dall'art. 416-bis c.p., e dall'altra, è necessario che la condotta di concorso esterno, abbia avuto una reale efficienza causale, ovvero sia stata condizione necessaria - secondo il modello causale della condicio sine qua non - per la concreta realizzazione del fatto criminoso e per la produzione dell'evento lesivo.

La questione del “contributo causalmente rilevante” del concorrente esterno, era stato affrontato anche nelle sentenze Demitry e Carnevale, ma la questione era rimasta irrisolta a causa di motivazioni insufficienti e

ambigui207. Con l'intento di fare definitivamente chiarezza sul punto, le

Sezioni Unite si fanno carico di precisare che “il contributo del soggetto estraneo deve dispiegare un'efficacia causale reale sul piano oggettivo del

207

L'ambiguità in ordine alla determinazione della rilevanza causale del contributo dell'extraneus era già stata rilevata da G. FIANDACA, Nota a Cass., Sez.Un., 30 ottobre 2002, in, Foro it, 2003, p.455 ss.

potenziamento della struttura organizzativa del sodalizio, da accertare ex

post sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, non

essendo sufficiente la mera idoneità dell'apporto a raggiungere tale obiettivo, ossia l'astratta e potenziale proficuità per la consorteria criminale, secondo i

canoni della sentenza Franzese”.208

Le difficoltà che pone il paradigma eziologico sono ben note, soprattutto

laddove il fatto assume dimensione plurisoggettiva209. Infatti, mentre a

riguardo della condotta di partecipazione è sufficiente accertare lo stabile incardinamento del soggetto all'interno dell'associazione, nella diversa ipotesi del concorso esterno si dovrà dimostrare il singolo contributo e la loro efficienza causale rispetto alla conservazione e il rafforzamento del sodalizio210.

Indubbiamente la dimostrazione dell'effettivo nesso condizionalistico tra la condotta materiale atipica del concorrente esterno e la realizzazione del

208

La corte afferma, che trattandosi di un accertamento causale ex post, non è sufficiente che il contributo del concorrente estraneo sia stato considerato ex ante idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora dal giudizio ex post si rilevi ininfluente. Le tesi opposte che prescindono dall'accertamento di natura causale, tendono ad anticipare in modo arbitrario la soglia di punibilità in contrasto con il principio di inammissibilità del mero tentativo del concorso.

209

Si fa riferimento all'operazione controfattuale di eliminazione mentale della condotta materiale atipica del concorrente esterno, sussunta sotto leggi di copertura o massime di esperienza dotate di affidabile plausibilità empirica.

210

Per conservazione e rafforzamento deve intendersi l'obiettivo potenziamento della struttura organizzativa e delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di una sua articolazione settoriale. Secondo i studiosi G.FIANDACA E C.VISCONTI. La condotta di <<conservazione>>, implica una situazione di “crisi di sopravvivenza”, pertanto l'apporto dell'estraneo deve servire a salvare l'associazione da un possibile estinzione. Invece, l'evento rafforzamento si traduce in potenziamento del livello di funzionalità dell'organizzazione criminale o di suoi settori operativi.

fatto di reato, richiede enormi sforzi probatori, tuttavia una diversa soluzione – quale potrebbe essere quella dell'aumento del rischio- finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale. Si è ritenuto, pertanto, che il paradigma causale ed il criterio condizionalistico rispondono meglio all'esigenza di garantire il rispetto dei principi di tipicità ed offensività.211

La soluzione del problema causale del concorso esterno deve essere inserito nell'ambito dell'orizzonte delineato con la sentenza Franzese del 10 luglio 2002, laddove la corte ritenne, che anche nell'ambito del concorso esterno il contributo eziologico dell'estraneo deve atteggiarsi a condizione necessaria dell'evento, secondo lo stesso modello di causalità tipico delle

fattispecie incriminatrici a forma libera e causalmente orientate212.

Tale nesso, dovrà essere accertato -in conformità della sentenza Franzese- sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità; questo riferimento, consacra la difficoltà di rinvenire nell'ambito della contiguità penalmente rilevante di riscontri empirico-fattuali sussumibili sotto leggi scientifiche di copertura dotate di sicura affidabilità213.

211

G.BORELLI, Tipizzazione della condotta e nesso di causalità, op, cit., p.3764, secondo cui la novità più rilevante delle sentenza Mannino consiste nella ricostruzione del rapporto di causalità sulla base della teoria condizionalistica.

212

Cass. S. U., 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese, in, Foro it., 2002, con nota di O. DI GIOVINE, La

causalità omissiva in campo medico chirurgico al vaglio delle Sezioni Unite; in Cass. Pen., 2002; con nota

di T. MASSA, Le Sezioni Unite davanti a <<nuvole ed orologi>>: osservazioni sparse sul princio di

causalità ; in Riv. Dir. Pen e proc., 2003 con commento di A. DI MARTINO.

213

Si deve inevitabilmente fare ricorso a parametri di natura valutativo, quali sono le massime di esperienza, le quali involgono margini di discrezionalità del giudice. “L'empirica plausibilità” purtroppo,

A differenza della sentenza Carnevale che prevedeva l'idoneità causale in termini ex ante, la sentenza Mannino, viceversa, richiede ai fini della configurazione della fattispecie del concorso esterno un accertamento ex

post. Sarà, pertanto, necessario che l'interprete accerti se il contributo

atipico dell'estraneo costituisca “condicio sine qua non” per la realizzazione del fatto di reato, sulla base di una verifica probatoria controfattuale avvalendosi del meccanismo della prognosi postuma.

I principi sinora enunciati in punto di rigoroso accertamento del nesso causale, devono necessariamente trovare applicazione anche con riferimento al caso del patto di scambio di cui all'art. 416-ter c.p.

A tal proposito, le Sezioni Unite affermano che non possa escludersi che anche la promessa e l'impegno del politico di attivarsi, una volta eletto, a favore della cosca mafiosa può già integrare di per sé, gli estremi del contributo atipico del concorrente eventuale nel delitto associativo, a prescindere dalle successive condotte di esecuzione dell'accordo.

Una volta prospettata la configurabilità del concorso esterno anche nell'ipotesi del reato dello scambio elettorale, la Suprema Corte precisa i presupposti e i limiti della rilevanza penale dello stesso.

Nella sentenza si osserva che non può bastare la mera “disponibilità” o

difficilmente potrà raggiungere un livello di rigore tale da fornire un sicuro parametro di giudizio da invocare come prova processuale del nesso causale. Le difficoltà si accentuano soprattutto quando oggetto di vaglio sono meri atti di scambio non ancora produttivi di vantaggi per l'associazione, e perciò di valenza ambigua circa la loro potenziale efficacia rafforzatrice. Se questa è la soluzione, allora si può incorrere nel rischio che il paradigma causale si riduca in una <<mera metafora concettuale e linguistica>>. Così G.FIANDACA, C.VISCONTI, Il patto dello scambio politico-mafioso al vaglio delle sezioni unite, in Foro it., 2006, II, p.93

“vicinanza”, né appare sufficiente che gli impegni presi dal politico a favore dell'associazione mafiosa abbiano il carattere della serietà e della concretezza. <<Occorre che la promessa e l'impegno del candidato politico abbia inciso immediatamente ed effettivamente sulle capacità operative dell'organizzazione criminale, essendone derivati concreti vantaggi o utilità per la stessa o per le sue articolazioni settoriali coinvolti dall'impegno assunto.

Si ritiene, quindi, necessario la ricerca probatoria di elementi concreti, dai quali si possa desumere con logica causale ex post che il patto ha prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale consolidamento dell'associazione>>. Nell'ipotesi in cui risulti indimostrata l'efficienza causale dell'impegno del politico sul piano oggettivo del potenziamento della struttura organizzativa dell'ente non è consentita l'applicazione del concorso materiale.

Secondo la S.C., “ sarebbe configurabile il concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico- mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, si impegna ad attivarsi, una volta eletto, a favore del sodalizio criminoso, pur senza organicamente inserito in esso a condizione che : a) gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'organizzazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza; b) all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti

accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali214.

Ammessa la configurabilità del concorso esterno anche nella fattispecie del reato dello scambio elettorale politico-mafioso, all'interprete è sorto il dubbio circa il rapporto intercorrente tra le due fattispecie criminose. Sotto questo punto di vista la Corte, si conforma a quella parte della dottrina che ravvisa tra le due figure un rapporto di complementarietà: l'art 416-ter c.p., verrebbe applicato sempre e comunque nel caso di scambio di denaro- voti tra il politico e la cosca mafiosa, anche se questo non contribuisce alla vita o alla conservazione dell'associazione215.

In altri termini il reato dello scambio elettorale, costituisce una fattispecie autonoma e alternativa rispetto il modello concorsuale, che si applica in tutte quelle situazioni, in cui il patto di scambio non è in grado di raggiungere la soglia minima richiesta al fine del concorso esterno, ossia quella della conservazione o rafforzamento dell'associazione.

214

V. PATALANO, Riflessioni e spunti sulla contiguità alla mafia, in Riv. Pen., 2004; l'autore auspica un intervento legislativo, finalizzato a risolvere il problema della contiguità compiacente, affrancandola dal dogma causale e scegliendo, in sua vece, tecniche di repressione che facciano a meno di richiedere la difficile prova dell'idoneità rafforzatrice del singolo contribuito esterno rispetto all'intera organizzazione criminale o a sue articolazioni settoriali.

215

C.VISCONTI, La contiguità, op, cit., p. 398.

Il concorso esterno troverebbe applicazione in realtà non solo in caso di scambio tra erogazione di denaro e promessa di voti, quando questo è tale da determinare un contributo concreto alla vita del sodalizio, ma anche in tutti quei casi di prestazioni diverse del denaro che rimangono fuori dall'ambito del penalmente rilevante ex art. 416- ter c.p. Ecco allora la funzione del combinato disposto tra l'art. 110 e 416- bis c.p., quello di uno strumento, funzionale alla estensione della responsabilità anche a condotte che rimarrebbero penalmente irrilevanti.

Nei casi tipici di sostegno esterno che vengono al vaglio della magistratura, si tratta di condotte di concorso eventuale che accedono non già alla realizzazione in forma collettiva di un reato da eseguire o in corso di esecuzione, bensì ad un reato a concorso necessario già consumato, essendo l'associazione mafiosa preesistente rispetto al contributo dell'estraneo. Pertanto, si tratta di contributi prestati dall'esterno nei confronti di un'entità già costituita e che perdura nel tempo secondo lo schema del reato

permanente. 216

Se la realizzazione del fatto criminoso collettivo si riferisce ad un reato associativo come l'associazione mafiosa, la quale temporalmente preesiste rispetto al contributo prestato dal concorrente esterno, sarebbe difficile, secondo una parte della dottrina, sostenere che detto sostegno possa fungere

da condicio sine qua non di un reato già venuto ad esistenza.217 Inoltre, si

contestava la fondatezza dell'ulteriore assunto secondo cui la condotta

94. 216

G.FIANDACA e C.VISCONTI, Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle sezioni unite, op, cit., p.

217

IBIDEM

dell'estraneo dovrebbe porsi come condizione necessaria per la produzione della lesione dell'ordine pubblico, posto che detta lesione deriva semmai dall'esistenza del sodalizio criminoso. Secondo questo orientamento dottrinale, appare più corretto giungere al seguente risultato: la condotta dell'estraneo, dovrebbe apprezzarsi sotto il profilo dell'efficacia causale, in termini di incremento di una lesione o messa in pericolo che si è verificata e

continua a verificarsi a prescindere.218 Quest'ultima soluzione è sorta a

causa delle difficoltà che pone il modello causale, specialmente laddove non ci sono massime di esperienza dalle quali desumere che il contributo sia stato causalmente orientato all'evento lesivo.

Quanto all'elemento soggettivo, la decisione in esame si pone in linea di sostanziale discontinuità con la sentenza Carnevale, ritenendo necessario non più il dolo diretto, bensì, la forma del dolo specifico. Il dolo dell'extraneus, dunque, è qualificato, in negativo, dall'assenza dell'affectio societatis e, in positivo, dalla consapevolezza dei metodi e dei fini dell'organizzazione, nonché della efficacia causale della propria attività di sostegno vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento

dell'associazione219. Il concorrente esterno, dovrà allora agire, come il

95. 218

G.FIANDACA e C.VISCONTI, Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle sezioni unite, op, cit., p.

219

Cass., SS. UU., Mannino, op, cit., p. 3755. La Suprema Corte al fine di non rincorrere nelle equivocità della sentenza Carnevale, ha precisato che: “il concorrente esterno, pur sprovvisto dell'affectio societatis e cioè della volontà di far parte dell'associazione, sia altresì consapevole dei metodi e dei fini della medesima e si renda compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione: egli “sa” e “vuole” che il suo contributo sia diretto alla realizzazione anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (….) il dolo deve investire

sodale, con dolo specifico, in quanto come quest'ultimo, egli sa e vuole apportare all'associazione un contributo direttamente funzionale alla sua vita e alla realizzazione dei suoi scopi. Rimane l'unica differenza della atipicità del apporto, in quanto a differenza del sodale, che fa parte dell'organigramma associativo, l'estraneo opera dall'esterno.

Sotto il profilo soggettivo, la decisione non ha trovato il consenso della