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L'ulteriore approdo ermeneutico della Corte Suprema: il caso

I rapporti con le fattispecie affini e con il concorso esterno in associazione mafiosa

4. L'ulteriore approdo ermeneutico della Corte Suprema: il caso

el 2002, la Cassazione ha compiuto un'ampia rivisitazione dell'istituto del

evale, il quale, era stato imputato per

Carnevale

N

concorso esterno197. Con il noto caso Carnevale, l'organo nomofilatico ha

modificato in modo significativo alcuni principi di diritto affermati nella sentenza Demitry del 1994, ma allo stesso tempo, così come in quest'ultima ha ribadito di fare proprio la soluzione favorevole alla configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa.

Il caso riguardava il dott. Corrado Carn

concorso esterno in associazione mafiosa in quanto <<aveva contribuito in maniera non occasionale alla realizzazione degli scopi di Cosa Nostra, strumentalizzando le sue funzioni di presidente titolare della prima sezione penale della Corte di Cassazione, assicurando l'impunità agli esponenti di vertice e agli altri aderenti alla medesima organizzazione nei procedimenti penali nei quali costoro erano coinvolti, così da determinare il mantenimento, il rafforzamento e l'espansione dell'associazione, pur senza

formalmente e organicamente inserito nella medesima>>198.

197

Cass. Pen. S.U., 30.10.2002, Carnevale, n. 22327, in, Foro it, 2003, con note di G.FIANDACA e G. Di

'imputato Corrado Carnevale ex art. Chiara; nonché su Riv. it. Dir. Proc. Pen., 2004, con nota di G.Denora.

198

Il tribunale di Palermo, con sentenza 8 giugno 2000, aveva assolto l

530, comma 2 c.p.p., per insufficienza di fatti contestatogli, in quanto gli elementi di prova erano ritenuti <<privi di quella efficienza causale necessaria alla integrazione della fattispecie contestata. La sentenza veniva appellata da parte del pubblico ministero, e la corte di Appello di Palermo, con sentenza 29 giugno

Investite della questione, le Sezioni Unite annullano senza rinvio la sentenza di appello, ritenendo inutilizzabili, ex art. 191 c.p.p., le testimonianze degli altri magistrati membri della prima Sezione, poiché coperte dal segreto d'ufficio.

E' opportuno precisare, che, la decisione di annullamento non deve essere interpretata in senso di superamento della tesi favorevole del concorso esterno, ma semplicemente dovuta alla inutilizzabilità di alcune prove su cui si fondava il provvedimento impugnato. Quindi, nonostante l'adesione delle Sezioni Unite, alla tesi favorevole alla ammissibilità del concorso esterno, esse giungono a pronunciare la sentenza di annullamento a causa della inutilizzabilità delle prove che erano state poste a fondamento della sentenza di condanna del giudice di merito.

Infatti, nella prima parte del provvedimento, dopo aver dichiarato la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, la Corte ribadisce la distinzione sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, tra la figura del partecipe e quello del concorrente esterno.

Quanto alla configurabilità del concorso esterno, viene ribadito la

2001, aveva rovesciato la decisione, sulla base di un diverso apprezzamento dei fatti, dichiarando la colpevolezza del magistrato Carnevale, per aver svolto un'attività complessivamente idonea a incidere, con efficacia determinante , sul contenuto delle decisioni>> e per aver di conseguenza, agevolato l'associazione mafiosa in un frangente decisivo. Contro la sentenza di Appello di condanna, l'imputato aveva poi proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione degli artt. 110 e 416-bis c.p., negando l'integrazione del concorso esterno, in quanto secondo Demitry, le sue condotte non avevano contribuito causalmente al rafforzamento e al mantenimento dell'associazione criminale. L'imputato denunciava anche la violazione dei criteri di valutazione della prova, avendo il giudice di Appello utilizzato come prova testimoniale, le deposizioni coperte da segreto d'ufficio di altri giudici.

confutazione della tesi secondo la quale la previsione di specifiche fattispecie di condotte agevolatrici e fiancheggiatrici poste in essere da soggetti esterni all'associazione, sarebbe incompatibile con l'istituto generale del concorso eventuale. A tal riguardo, risulta molto interessante il passaggio nel quale la Cassazione nega che la previsione dell'art. 416-ter c.p., valga a scalfire l'operatività del concorso eventuale. Questa disposizione non esclude il concorso eventuale ma semplicemente estende la punibilità a tutti quei patti di scambio elettorale che difettano del requisito di conservazione e rafforzamento dell'ente, e che pertanto non possono essere puniti sulla base degli artt. 110 e 416-bis..

Le Sezioni unite si soffermano, altresì, sulla figura del partecipe e del con

definito come <<persona che, priv

corrente esterno. La definizione di partecipe ricalca la soluzione della sentenza Demitry, ponendo ancora una volta l'accento sulla <<concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno del clan mafioso, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura ed all'attività dell'organizzazione criminosa>>199.

Invece il concorrente esterno viene invece,

a dell'affectio societatis e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia

199

M.PAPA, “Un baco del sistema” ?, op, cit., p. 699: <<la partecipazione non può assolutamente risolversi in una mera adesione morale , in una affectio coltivata in segreto e manifestata in modo platonico, essa implica necessariamente l'assunzione di un ruolo, da intendersi come stabile inserimento all'interno della

organizzazione mafiosa, conosciuto almeno da alcuni tra gli altri membri del sodalizio>>

comunque diretto alla realizzazione, anche parziale del programma criminoso della medesima>>200.

Si evince chiaramente, che l'apporto dell'extraneus è rivolto all'o

attinente alla <<i

dev

rganizzazione nel suo complesso e non al singolo partecipante; una diversa soluzione farebbe venir meno il discrimine rispetto alla condotta di favoreggiamento e di assistenza agli associati, finendo così per dare ragione a coloro che escludono l'ammissibilità del concorso esterno.

Un altro passaggio molto importante è stato quello

ndividuazione del livello di intensità o di qualità idoneo a considerare il contributo del soggetto come concorso nel reato di associazione mafiosa>>.

La cassazione ritiene, che il contributo richiesto al concorrente esterno e poter essere apprezzato come idoneo, in termini di concretezza specificità e rilevanza, a determinare, sotto il profilo causale, la conservazione o il rafforzamento dell'associazione>>, essendo del tutto irrilevante che all'extraneus sia contestata un'attività continuativa o un intervento occasionale perché in entrambi i casi <<dovrà valutarsi esclusivamente se la pluralità o l'unica attività posta in essere, per il grado di concretezza e specificità che la distingue per la rilevanza causale che esprime, possa ritenersi idonea a conseguire il risultato di rafforzamento

200

Contra, G. LATTANZI, Partecipazione all'associazione e concorso esterno in, I reati associativi,

centro naz. Di prev. e difesa sociale, Milano, 1988; F.BERTOROTTA, Concorso eventuale di persone e reati associativi, in, Riv.it. Dir. Proc. Pen., 1998; F.M. IACOVELLO, Il concorso eventuale nel delitto di partecipazione ad associazione per delinquere, in, Cass. Pen., 1995, p. 858. questa parte della dottrina

assumono come punto di riferimento del concorso esterno nel reato associativo non l'associazione come tale, bensì la condotta di partecipazione del singolo soggetto.

dell'ente criminoso>>.201

Sebbene sostanzialmente in linea con l'orientamento della sentenza Dem

itry, la decisione Carnevale, evidenzia altresì, significative innovazioni: viene superato il paradigma della “fibrillazione” affermando che la fattispecie concorsuale sussiste anche prescindendo dal verificarsi di una

201

A giudizio del giudice di legittimità “non è riconducibile all'interno dello spetro delle condotte punibili per concorso eventuale la sola contiguità compiacente, o vicinanza o disponibilità nei riguardi del sodalizio o dei suoi esponenti, quando a siffatti comportamenti non si accompagnino positive attività che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o di

consolidamento dell'associazione”. Dunque ciò che conta non è la mera disponibilità ma l'effettività del

contributo: il fatto cioè che a seguito di un impulso proveniente dal clan mafioso il soggetto si sia concretamente attivato nel senso indicatogli.

Sul concetto di idoneità v. G.FIANDACA, Nota alla sentenza carnevale, in, Foro.it., 2003, p.455; G.FIANDACA, La tormentosa vicenda giurisprudenziale del concorso esterno, cit., p. 695; il concetto di idoneità presenta non poche ambiguità. Non è sufficientemente chiaro, se il giudizio debba essere effettuato secondo una prospettiva ex post -come richiederebbe la logica causale- ovvero ex ante, secondo il paradigma del aumento del rischio. Inoltre, secondo l'autore, non è esplicitato se la verifica causale debba avvalersi di una base nomologica, secondo il modello di sussunzione sotto leggi scientifiche, ovvero di regole di esperienza dotate di rigoroso fondamento. Infine non è esente da critiche, rispetto la fattispecie concreta del “aggiustamento dei processi”, la soluzione differenziata individuata dalla corte, a seconda che si sia in presenza di una sola condotta( in questo caso dovrebbe essere accertato l'effettivo conseguimento dell'esito favorevole) oppure di una pluralità di condotte ( in questo caso la corte, prescinde dalla verifica dell'efficacia causale del contributo dell'estraneo, presumendone la sua idoneità causale). Al fine di togliere forza, all'assunto del giudice di legittimità, basterebbe secondo l'autore, rilevare che una reiterata attività di ingerenza, volta a far condizionare processi, che non fosse però mai seguita dal conseguimento di effettivi

risultati positivi per l'associazione, potrebbe addirittura sortire l'effetto contrario di alimentare sfiducia

negli associati: dunque un effetto di indebolimento piuttosto che di rafforzamento del sodalizio criminoso. Per altre critiche sul tema vedi A.G.DE FRANCESCO, I poliedrici risvolti di un istituto senza pace, in, Leg.

Pen., 2003, p. 707; G.LEO, Un altro passo in avanti delle Sezioni Unite verso la definizione dell'istituto,

cit., p.75.

situazione di anormalità nella vita dell'associazione202. Sul punto, le Sezioni Unite affermano che “la fattispecie concorsuale sussiste anche a prescindere dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita dell'associazione”, chiarendo in tal modo, come non sia necessario né che l'apporto del concorrente esterno intervenga in una fase “patologica” del sodalizio, né che, senza il suo apporto, l'associazione rischi la propria estinzione.

Avuto riguardo all'elemento soggettivo, in linea con l'elaborazione giurisprudenziale precedente, la Corte afferma che diversamente dal partecipe, il quale agisce con la volontà di far stabilmente parte del sodalizio criminoso, il concorrente eventuale “agisce con la consapevolezza e la volontà di fornire un contributo vantaggioso per l'associazione, senza tuttavia voler far parte di essa”.

Il punto oggetto di discontinuità rispetto la sentenza Demitry, concerne, invece, il rapporto tra il concorrente esterno e gli scopi del sodalizio. La sentenza del 1994, aveva escluso la necessità che l'extraneus agisse con la volontà di realizzare i fini propri del sodalizio, invece ad avviso della sentenza Carnevale, <<non può postularsi la figura di un concorrente esterno nel cui agire sia presente soltanto la consapevolezza che altri agisca con la volontà di realizzare il programma criminoso dell'associazione, al contrario il dolo del concorrente esterno, oltre ad essere caratterizzato in negativo dall'assenza dell'affectio societatis, deve essere connotato in

202

G.LEO, Un altro passo in avanti delle Sezioni Unite verso la definizione dell'istituto, op, cit., p.74; l'abbandono della fibrillazione quale elemento costitutivo del concorso eventuale nella fattispecie associativa, ha costituito secondo l'autore <<il contributo più prezioso della nuova sentenza>>.

positivo non più soltanto della consapevolezza ma anche dalla volontà di apportare un contributo diretto alla realizzazione, anche parziale del programma criminoso del sodalizio>>, qualificando l'atteggiamento

psicologico del concorrente esterno in termini di dolo diretto203. Ne deriva

che in tema di elemento soggettivo, l'unico discrimine tra partecipazione e concorso risiede nella mancanza in quest'ultimo della volontà di fare parte dell'associazione ossia dell'affectio societatis.

La portata innovativa del provvedimento, consiste per l'appunto nel dolo diretto, richiedendosi la rappresentazione piena e sicura dell'evento,

costituito dal rafforzamento dell'associazione204.

Questa nuova ricostruzione dell'elemento soggettivo emersa nella sentenza Carnevale, ha comportato un'ulteriore assottigliamento delle

203

G. DE VERO, Il concorso esterno in associazione mafiosa tra incessante travaglio giurisprudenziale e

perdurante afasia legislativa, in, Dir. Pen e proc., 2003; secondo il quale il quale la Cassazione avrebbe

inteso delimitare l'area di configurabilità del concorso esterno, in quanto si richiede una più pregnante adesione da parte del concorrente eventuale alle finalità istituzionali della associazione. Secondo un'altra parte della dottrina, il dolo diretto potrebbe semplicemente significare che il soggetto debba agire con “la sicura consapevolezza dell'efficienza del contributo prestato”; in questi termini, G.LEO, Un altro passo in

avanti delle Sezioni Unite verso la definizione dell'istituto, cit., p.75.

204

Richiedendo un dolo diretto del concorrente, ne deriva che la corte esclude la responsabilità per concorso esterno allorquando il contegno psicologico corrisponde al dolo eventuale, sarebbe cioè insufficiente la mera accettazione del rischio che l'organizzazione mafiosa dopo l'apporto ne esca rafforzata, in quanto è necessario che di tale evento, si abbia una rappresentazione piena e sicura; in tal senso:G.SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, op, cit, p. 137; invece, in senso contrario, C.F.GROSSO, Le contiguità alla mafia, op, cit., p. 1992, secondo cui, “ è sufficiente, secondo i principi generali, che il concorrente esterno, agendo per i suoi scopi personali, si rappresenti quantomeno in termini di possibilità (dolo eventuale) di intrattenere rapporti con la mafia e di apportare alla stessa un contributo rilevante”.

differenze tra intraneus ed extraneus dell'associazione, con ulteriori profili di incertezza.205

Due, quindi gli elementi di novità della sentenza Carnevale: il primo è rappresentato dal fatto che non è più richiesto che il contributo del concorrente esterno sia apportato in un momento di “fibrillazione” dell'associazione; il secondo profilo, attiene invece alla struttura del dolo del concorrente esterno, il quale, non deve solo rappresentarsi, ma anche volere, che attraverso il suo contributo, siano realizzati i fini dell'associazione.

Alle perplessità ed incertezze emerse dalla sentenza del 2002, hanno tentato di rispondere le Sezioni unite nel 2005, con la celebre sentenza Mannino.