Analisi strutturale del nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso
8. La nuova struttura del 416-ter : fattispecie plurisoggettiva propria
La novella legislativa, nel proclamato intento di fare chiarezza sui confini del penalmente rilevante di quella zona grigia in cui si registrano le contiguità tra esponenti del mondo politico e le associazioni di stampo mafioso, ha inciso su molteplici aspetti del reato di scambio elettorale politico-mafioso, mutandone anche la struttura.
A differenza della disposizione originaria, che costituiva un esempio di fattispecie plurisoggettiva necessaria impropria, che per le ragioni politici-
criminali che abbiamo già visto supra 259, sottoponeva a pena soltanto
l'esponente politico e non anche il procacciatore dei voti, al contrario, la formulazione odierna costituisce un esempio di figura criminosa plurisoggettiva necessaria propria 260.
Il mutamento della “fisionomia” del reato, si evince dalla lettura del inedito secondo comma dell'art. 416-ter c.p., il quale recita: “la stessa pena
si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”261.
259
Supra, primo capitolo, paragrafo 5.3 del seguente elaborato.
260
Sulla natura plurisoggettiva necessaria propia si veda GIUSEPPE AMARELLI, La riforma del reato di
scambio elettorale politico- mafioso, op, cit., p.4;
261
Per approfondimenti sulla natura necessaria propria dei reati di corruzione si veda ROMANO,
Dunque, con la legge 62/2014 si è deciso di incriminare sia l'esponente politico che in cerca dei voti promette al sodalizio denaro o altra utilità, sia anche colui che promette di procurare i voti con i metodi tipici dell'associazione criminale. Pertanto, il sodale che conclude un accordo collusivo sarà punito non solo per il reato di partecipazione in associazione mafiosa ma anche per il reato di scambio elettorale politico-mafioso.
La coraggiosa scelta politico-criminale desta qualche perplessità con riferimento al rapporto tra il riformato reato di scambio e quello di partecipazione in associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis c.p.
Alla luce del orientamento maggioritario, colui che oltre ad essere
partecipe del sodalizio262, pone in essere anche la condotta descritta dall'art.
416-ter c.p., sarà penalmente responsabile per entrambi i reati.
In altri termini, la disposizione odierna a differenza del passato supera l'unilateralità della sanzione e consente di apportare una pena ulteriore a coloro che sono già stati incriminati per partecipazione o concorso in associazione mafiosa. Infatti, la ratio della riforma dell'art. 416-ter c.p., consiste nell'assicurare a chiunque abbia realizzato gli estremi di questo reato un trattamento sanzionatorio a sé stante, a prescindere dal fatto che quel soggetto sia già stato macchiato anche del reato di partecipazione in associazione mafiosa.
Commentario sistematico al codice penale. Parte speciale, I, I reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Milano 3° ed., 2013, p. 141 ss.; BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, in Trattato di diritto penale, a cura di MARINUCCI-DOLCINI, Milano 2015, p. 264.
262
Sulla nozione di partecipe si veda capitolo II, paragrafo 1. del seguente elaborato.
9. Il bene giuridico
Anche dopo l'intervento di riforma, il reato di scambio elettorale, continua a configurarsi come un reato plurioffensivo. Sotto questo punto di vista, la riforma non introduce alcuna novità: i beni giuridici presidiati continuano ad essere da un lato l'ordine pubblico (materiale) e dall'altro il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni pubbliche
dalle infiltrazioni e condizionamenti mafiosi.263
L'orientamento secondo il quale la norma mira a salvaguardare in via immediata e principale l'ordine pubblico materiale continua a prevalere su un'altra posizione dottrinale (minoritaria), secondo cui il riformato art. 416- ter c.p., tutelerebbe in via principale la democraticità delle istituzioni e la
libertà di voto del cittadino e solo in via mediata l'ordine pubblico .264
Ovviamente l'ampliamento delle condotte punibili ai sensi della riformata disposizione, avvalora e rafforza ulteriormente il livello di tutela, in quanto estesa a un novero più ampio di condotte, tutte potenzialmente
263
E. SQUILLACI, Il nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma
necessaria, in Arch. Pen., 2014, n. 3, p.2: “in questo contesto si inserisce dunque il nuovo reato di cui
all'art. 416-ter c.p., dichiaratamente orientato a contrastare in modo più efficace – anche mediante l'ampliamento dell'oggetto della prestazione richiesta al candidato – il pervasivo fenomeno dell'inquinamento mafioso nelle competizioni elettorali, al contempo presidiando il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche.
264
A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, Milano, 1993, p.88; G. FORTI, Commento all'art. 416-ter
c.p., in Comm. Breve cp., CRESPI- FORTI- ZUCCALA', Padova 2008; A. CAVALIERE, Lo scambio elettorale politico-mafioso, op, cit., p.642.
capaci di incidere in termini negativi sulla libertà dell'esercizio del diritto di voto e sulla democraticità delle consultazioni elettorali.
10. I soggetti attivi
Come nella formulazione previgente, il reato di “scambio elettorale politico mafioso”, anche successivamente alla riforma del 2014, conserva la
natura di reato comune265.
Con l'impiego del pronome “chiunque”, il legislatore intende chiaramente dimostrare che il soggetto attivo può essere non solo il candidato politico, che in occasione delle consultazioni elettorali, si rivolge all'associazione mafiosa per ottenere un “accordo di collaborazione”, ma anche ogni altro soggetto che, operando in favore o per conto di un candidato, conclude un accordo con le cosche mafiose locali al fine di ottenere sostegno elettorale per il politico per il quale si è attivato.
Dunque, nella conclusione dell'accordo collusivo può intervenire o direttamente il politico candidato alle elezioni, oppure un soggetto terzo, che in qualità di mediatore, scende a patti con la consorteria mafiosa al fine di ottenere il risultato ambito dal esponente politico per il quale egli agisce. Infine, può divenire promissario anche il “grande elettore” o il “capo partito” che si rivolga ad una consorteria mafiosa al fine di garantire la vittoria
poraneo.it. 265
G. AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso. Una più chiara
graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa? In www.penalecontem
elettorale di un candidato o di una lista.266
Rimane il dubbio, se la qualifica di promissario possa essere attribuita anche al sodale. Secondo unanime orientamento, l'unico soggetto che ai sensi dell'art. 416-ter c.p., non può acquisire il ruolo di promissario, è
l'intraneus affiliato all'organizzazione mafiosa. In una simile situazione,
considerato il diverso trattamento sanzionatorio, troverebbe applicazione il reato più grave di partecipazione in associazione mafiosa di cui all'art. 416- bis267.
Come già noto, la nuova disposizione è composta anche da un secondo comma, che estende la stessa pena prevista per il candidato politico anche a
chiunque promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
Questa è la prima vera novità del riformato art 416-ter c.p., che in tale modo, ha superato le incongruenze cui aveva dato luogo il previgente reato, che puniva le parti contrattuali sulla base di due figure delittuose diverse: l'art. 416-ter c.p., poteva trovare applicazione soltanto nei confronti del candidato politico, mentre chi prometteva il procacciamento di voti veniva incriminato
per il diverso reato di partecipazione in associazione mafiosa268.
La soluzione normativa di punire anche la controparte mafiosa, appare
266
Relazione del Massimario della Cassazione, 06/2014.
267
In tale senso G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2008, p. 260 ss. 268
Come si è avuto modo di vedere nella prima parte del elaborato, l'art. 416-ter c.p., pur rientrando nella categoria dei reati-contratto a prestazioni sinallagmatiche corrispettive con causa illecita, puniva solo il politico, presupponendo che il procacciatore di voti, in quanto intraneo all'associazione mafiosa, sarebbe stato comunque sanzionato a norma dell'art. 416-bis; sulla nozione di reato-contratto, LEONCINI, Reato e
contratto nei loro reciproci rapporti, Milano, 2006.
ragionevole e condivisibile per un duplice ordine di ragioni.
Anzitutto, perché sopperisce l’anomalia di un reato-contratto in cui era punita una sola delle due parti, nonostante la natura sinallagmatica delle prestazioni corrispettive pattuite, sulla scorta della considerazione che l’altra parte era punita a titolo di partecipazione all’associazione. Inoltre, in quanto «sana» le “acrobazie ermeneutiche” compiute da parte della giurisprudenza durante il previgente dettato normativo allo scopo di punire entrambe le
parti dello scambio elettorale politico-mafioso269.
L'impianto di reato comune si mantiene infatti anche nel secondo comma dell'art. 416-ter c.p., dove si incrimina sia il promittente intraneus al clan sia anche però l'extraneus all'associazione, giacché ciò che rileva non è il connotato soggettivo del promittente, bensì il contenuto della promessa che dovrà essere eseguita con le <<modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis>>.
Abbiamo già anticipato nei paragrafi precedenti 270 , che la nuova
formulazione del reato (seppur plausibile) ha posto problemi di raccordo con
269
G. AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso. Una più chiara
graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa?, op, cit., p. 5; per rendere punibile la
condotta del promittente dei voti, data la mancanza di elementi sufficienti per contestargli il reato di cui all'art. 416-bis, lo aveva qualificato come concorrente eventuale nel delitto di cui all'art. 416-ter c.p. Si trattava di una vera e propria violazione del principio di legalità, in quanto come precisato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza maggioritaria, l'applicazione dell'art. 110 c.p., è possibile ed ammesso nei confronti delle fattispecie plurisoggettive improprie, soltanto alla condizione che si trattasse di un concorrente che fosse punito per una condotta atipica, diverso da quel contegno tipizzato dalla norma incriminatrice, per il quale la stessa non prevede alcuna sanzione.
270
Supra, paragrafo 12 di questo capitolo.
il reato di cui all'art. 416-bis c.p., non essendo chiaro, se nelle ipotesi in cui la promessa di procacciamento provenga dal intraneus, si debba applicare il concorso apparente di norme ovvero il concorso di reati.
Laddove l'interprete accogliesse la soluzione del concorso apparente di norme, si perverrebbe ad una tacita abrogazione dell'art. 416-ter c.p., in quanto il suo disvalore verrebbe assorbito nel reato più grave di cui all'art. 416-bis c.p. Sembra pertanto opportuno respingere tale soluzione a favore della applicazione dell'ipotesi di concorso di reati271.
Solo l'adozione di questa seconda soluzione permette di applicare un trattamento più rigido per gli affiliati mafiosi collusi con le istituzioni politiche. D’altronde inasprire la repressione penale contro la contiguità politico-mafiosa rappresentava proprio la ratio stessa della recente riforma dello scambio elettorale politico-mafioso.
A favore del concorso materiale di reati depone anche la previsione della condotta incriminata in un autonomo titolo di reato. Infatti, per il singolo associato stipulare un illecito patto di scambio elettorale con il politico costituisce un comportamento distinto e prodromico rispetto a quello di ostacolare o condizionare il libero esercizio del voto (art. 416-bis, comma 3
c.p.)272. L'esito di questa autonoma previsione incriminatrice dovrebbe
271
GIUSEPPE AMARELLI, op, cit., p. 13. 272
La considerazione del pactum sceleris, quale attività prodromica alle condotte associative descritte dall'art. 416-bis c.p., è stata criticata da autorevoli autori. Pur accogliendo la tesi del concorso materiale del reato, si segnala che a tale risultato si perviene con un ragionamento radicalmente diverso: è la condotta associativa ad assumere un ruolo prodromico rispetto alla eventuale e successiva stipula del patto corruttivo avente ad oggetto il procacciamento dei voti; per un approffondimento si veda A.G DE
essere quindi, quello di inasprire la risposta repressiva nei confronti degli affiliati al clan, consentendo di ritenere sussistente il concorso materiale tra i due reati eventualmente commessi.
Tuttavia, studiosi importanti di questo reato, giustamente evidenziano che un simile effetto di innalzare il rigore repressivo potrebbe rimanere nella carta, a causa del fatto, che sicuramente le due fattispecie ascrivibili al partecipe, saranno considerate avvinte dal vincolo della continuazione e, quindi, l'aumento di pena, finirà con l'essere di fatto cancellato attraverso la previsione di incrementi minimi della sanzione prevista per il 416-bis c.p.,
in quanto violazione più grave273.
Prima di concludere l'analisi circa i soggetti attivi del reato, occorre analizzare un aspetto di non poca rilevanza per l'interprete.
Acquisito il dato per cui il promittente può essere sia intraneus che
extraneus al sodalizio274, il dubbio sorge con riferimento alla necessità o meno che costui coinvolga anche l'associazione mafiosa nell'attività di procacciamento dei voti.
In altri termini, dobbiamo comprendere se nella fattispecie in questione rimane inclusa anche l'ipotesi del soggetto che scelga di operare uti singuli anziché nell'interesse dell'associazione.
Per avere una costruzione normativa maggiormente chiara e rispettosa
FRANCESCO, Il delitto di scambio elettorale politico- mafioso tra tradizione e innovazione in
Legislazione Penale, 2014.
273
IBIDEM, p. 13. 274
Nell'intendimento legislativo è necessario che egli faccia ricorso a atti di intimidazione o prevaricazione di cui all'art. 416-bis.
del principio di determinatezza e di offensività, sarebbe stato preferibile che il legislatore avesse specificato espressamente che la prestazione del candidato dovesse essere rivolta all'associazione mafiosa e non al singolo soggetto con il quale fosse stato siglato l'accordo275.
Tuttavia, questo non è avvenuto e stando alla littera legis, non rintracciamo alcun elemento che possa indurre l'interprete a ritenere necessario il coinvolgimento dell'organizzazione criminale.
Sono evidenti i risvolti negativi cui da luogo una simile opzione politico-criminale: innanzitutto, questa soluzione normativa implicherebbe difficoltà di coordinamento con i reati elettorali di legislazione speciale, e soprattutto comporterebbe una violazione del principio di offensività, poiché si punirebbe un fatto inidoneo a violare il bene giuridico dell'ordine pubblico.
Soffermandosi su quest'ultimo aspetto, ad avviso della dottrina, il disvalore della condotta punita ex art. 416-ter c.p., consiste proprio nel rivolgersi ad una organizzazione mafiosa per ottenere un sostegno elettorale, confidando nella capacità della stessa di controllare il territorio su cui opera e di influenzare con una pluralità di mezzi le scelte di voto del corpo elettorale; capacità di cui sicuramente non può disporre il partecipe operante
uti singuli.
Dunque, un soggetto operante nel suo esclusivo interesse, che prometta un certo numero di voti dichiarando di avvalersi dei metodi intimidatori
275
C. VISCONTI, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, op, cit., p. 11; E. SQUILLACI, Punti fermi e aspetti problematici, op. cit., p 13.
propri delle associazioni di stampo mafioso non potrà mai creare la stessa situazione di pericolo che, al contrario, si crea nel momento in cui il candidato si rivolge ad una organizzazione mafiosa vera e propria.
Sappiamo che nelle ipotesi di extraneus ed intraneus operante uti
singuli, sarebbe stato comunque applicabile il reato di “coercizione
elettorale” ex art. 97 d.p.r 361/1957, nonché quello di corruzione elettorale
ex art. 96 dello stesso d.p.r. Per i motivi sopra descritti, sarebbe stato più
opportuno limitare l'ambito applicativo della norma ai soli casi in cui l'accordo ha come controparte la cosca mafiosa nel suo complesso, in modo da rendere la fattispecie più aderente al principio di offensività276.