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Analisi strutturale del nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso

6. La proposta unificata alla Camera

Le proposte sinora descritte se singolarmente considerate, non soddisfavano le aspettative del legislatore. Per questa ragione, esse furono rielaborate dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in un testo unificato, così formulato:251

“Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma”.

Questa nuova formulazione dell'articolo 416-ter c.p., frutto di un'approfondita istruttoria legislativa, è stata caratterizzata dall'esigenza di coniugare due istanze tra loro contrapposte: da un lato riformulare la fattispecie penale di cui all'art. 416-ter c.p., constatato ormai da tempo, che

251

Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XVII Legislatura, 16 luglio 2013. il testo unificato all'esame

dell'Aula è frutto di un ampio e complesso dibattito in Commissione giustizia, nel corso del quale, pur partendo da posizioni molto distanti, si è giunti ad una formulazione della norma approvata all'unanimità. Questo risultato rappresenta un punto di mediazione tra le diverse istanze, che dimostra come sul tema della lotta alla criminalità organizzata vi è un assunzione di responsabilità collettiva che prescinde dall'appartenenza politica di ciascuno.

la formulazione originaria non riesce a garantire un'adeguata tutela rispetto alle infiltrazioni delle mafie nella vita istituzionale del Paese; e dall'altro evitare che questa esigenza si trasformi in una vera e propria indeterminatezza della fattispecie stessa, con il rischio di applicazione arbitraria.

Ad integrazione della maggiore efficacia della fattispecie, il testo della proposta non prevede più la sola erogazione di denaro, bensì anche di altre utilità. Quest'ultima nozione, fortemente voluta dai firmatari della proposta di legge in esame e anche dalla società civile, consente di punire l'atto

volontario del politico corrotto, che in cambio di voti di provenienza

mafiosa, ne favorisce l'acquisizione di ingenti capitali e il controllo del territorio, infiltrandosi sempre più nel tessuto sociale e nelle istituzioni.

La dazione di denaro, come sappiamo bene, non è l'unica controprestazione che il politico mette in campo nello scambio corruttivo, quest'ultimo infatti può anche garantire una volta eletto vantaggi di tipi diversi quali: finanziamenti pubblici e privati, informazioni o agevolazioni su appalti, posti di lavoro, provvedimenti amministrativi, e questo certamente deve rientrare nell'area del penalmente rilevante del nuovo reato.

L'iniziativa legislativa mira, quindi, a superare la definizione del prezzo dello scambio nei soli termini monetari, vista l'estrema varietà delle prestazioni sinallagmatiche in cui può consistere lo scambio politico- mafioso, che nel passato hanno impedito che il pactum sceleris tra il politico e il mafioso potesse essere efficacemente contrastato dall'ordinamento.

Va altresì apprezzato l'espressa punibilità della controparte mafiosa, che

funge da ulteriore elemento di maggiore effettività del reato che dovrà essere riformato252.

Problematico risulta invece il passaggio “chi accetta il procacciamento di voti”, che è stato appositamente utilizzato come momento di perfezionamento del reato. Lo slittamento della soglia di punibilità trasforma il reato in questione in un reato di danno: scelta irragionevole, considerato il rango costituzionale che possiedono i beni giuridici presidiati dalla norma, che esigono un più anticipato intervento punitivo.

La proposta di riscrittura, pur essendo caratterizzata da requisiti capaci di conferire una maggiore applicazione concreta alla fattispecie delittuosa, non è andata comunque esente da critiche.

L'elemento che ha destato maggiori problemi è stato il requisito della

consapevolezza, del candidato politico nell'atto di accettare il

procacciamento mafioso. L'aggiunta del avverbio consapevolmente, avrebbe dato adito a un maggiore sforzo probatorio nell'accertamento del elemento soggettivo, e a rilevanti dubbi interpretativi.

Secondo una parte della dottrina, la formula avverbiale in esame,

252

Nel corso dei lavori della Commissione, è stato inserito nell'art. 416-ter c.p., un secondo comma che prevede una autonoma fattispecie di reato per il mafioso che procaccia i voti, in modo da chiarire che entrambi i soggetti parte dell'accordo sono penalmente responsabili. Si introduce quindi la punibilità per il reato di scambio elettorale politico-mafioso del soggetto affiliato all'organizzazione criminale e si stabilisce che la pena della reclusione da quattro a dieci anni è applicata anche a colui che procaccia voti con le modalità di cui al primo comma, e quindi in cambio di denaro o altra utilità, e avvalendosi della forza di intermediazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva al fine di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali

avrebbe comportato una significativa “restrizione del campo di azione della fattispecie”, determinando l'irrilevanza penale di tutte quelle condotte

sorrette dal dolo eventuale.253 Dunque, all'agente, sulla base della proposta

di riscrittura dell'art. 416-ter c.p., poteva essere ascritto il reato in esame, soltanto se il coefficiente rappresentativo e quello volitivo colpiscono tutti gli elementi costitutivi del reato, e purché si trattasse di dolo intenzionale o almeno di dolo diretto.

Considerata la difficoltà che una siffatta formula avrebbe comportato in sede di accertamento del requisito psicologico, il Senato nel corso della seconda lettura, decise di eliminarla254.

Il disegno di legge esaminato è stato oggetto di un dibattito accesso e pieno di tensioni. Ancor una volta come nel 1992, l'iter parlamentare, è stato lungo e travagliato: sono stati necessari oltre quattrocento giorni di lavori preparatori, numerosi emendamenti e in totale quattro letture alle camere. Se da un lato l'esigenza di riforma del reato di scambio era ritenuta improcrastinabile, dall'altro vi erano enormi difficoltà di raggiungere un

253

G. AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, su

www.penalecontemporaneo.it, p. 22.

254

Il testo della proposta, fu ulteriormente modificato dal Senato. Oltre l'eliminazione del avverbio “consapevolmente”, subì vistose modifiche l'oggetto dello scambio, che non era più solo l'erogazione di denaro o di altra utilità, ma anche la “promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità” ovvero “la disponibilità a soddisfare interessi o esigenze dell'associazione mafiosa”. Inoltre la pena ritornava ad essere quella prevista dal previgente reato (da sette a dieci anni), anziché da quattro a dieci anni, come era stato approvato dalla Camera. Con la seconda lettura alla Camera, il Parlamento ritorna di nuovo sulla determinazione della pena, ripristinando il trattamento più mite da quattro a dieci anni, al fine di differenziarlo rispetto a quello previsto dall'art. 416-bis c.p. Infine fu eliminato il riferimento agli interessi o esigenze dell'associazione mafiosa, in quanto foriera di dubbi interpretativi.

accordo sui contenuti della nuova disposizione.

Dopo vari tentativi di emendamenti presentati dal Senato, tutti

respinti255, il disegno di legge, con una significativa maggioranza256 venne

definitivamente approvato il 16 aprile del 2014.

7. L'approvazione della l. 16 aprile 2014, n. 62: il nuovo reato di