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Le proposte di modifica della Commissione Fiandaca

Analisi strutturale del nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso

2. Le proposte di modifica della Commissione Fiandaca

La Commissione in questione, venne istituita nel giugno del 2013 dal Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri “al fine di elaborare

proposte di modifica in materia di criminalità organizzata”.237

Già dalla prima fase dei lavori, la Commissione aveva preliminarmente individuato come meritevoli di particolare attenzione, ai fini di un potenziale intervento prioritario, tre aree criminose, corrispondenti, alle fattispecie incriminatrici dell'associazione mafiosa, dello scambio elettorale

politico-mafioso e del riciclaggio.238

237

Il decreto istitutivo della commissione del 10 giugno 2013 è reperibile sul sito www. Diritto penale

contemporaneo.it

238

E' quanto emerge dalla prima relazione della commissione Fiandaca, reperibile su www.Diritto penale

contemporaneo.it. La commissione nella prima fase dei lavori, ritenne di dover svolgere la sua indagine su

Condividendo l’esigenza da non poco tempo avvertita di procedere ad una modifica correttiva del vigente testo dell’art. 416-ter c.p., la Commissione ritiene che:

“l’obiettivo politico-criminale da perseguire non sia soltanto

quello di ampliare l’ambito di operatività del reato di scambio elettorale, estendendo al di là del “denaro” l’oggetto della controprestazione che il politico effettua a favore dell’associazione mafiosa, in cambio dei voti che questa gli promette, in quanto, non meno importante è l’esigenza di evitare il rischio che l’estensione normativa dell’oggetto del sinallagma possa recare l’inconveniente di una eccessiva dilatazione applicativa della fattispecie incriminatrice emendata, in netto contrasto con i principi costituzionalmente rilevanti di offensività e di proporzione. Vi è, dunque, l’esigenza di prospettare una modifica di disciplina idonea a contemperare in modo equilibrato

tre campi distinti : a) diritto penale; b) diritto processuale penale e misure di prevenzione; c) documentazione antimafia e prevenzione amministrativa. Per quel che concerne il diritto penale, la commissione avanzò proposte di riforma concernenti da una parte l'introduzione del reato di autoriciclaggio e dall'altra la riformulazione dell'art. 416-ter c.p. Dalla prima relazione della commissione emerge anche il tentativo di introdurre un insieme di soluzioni innovative in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nelle imprese, nonché l'elaborazione di un set di modifiche del codice antimafia riguardanti le misure di prevenzione patrimoniali. A riguardo degli interventi correttivi in tema di criminalità organizzata si è all'unanimità ritenuto opportuno di lasciare immutata la formulazione legislativa dell'associazione di stampo mafioso, confidando in una futura evoluzione giurisprudenziale. L'esigenza di prospettare immediate modifiche normative è stata invece riscontrata con riferimento all'art. 416-ter c.p., e del reato di riciclaggio.

i due obiettivi suddetti”239.

Ad avviso unanime dei Commissari l'unico testo capace di contemperare le esigenze sopra citate è il seguente:

Chiunque, in cambio dell’offerta di denaro o di altra utilità, ottiene la promessa di voti da parte di un’associazione di tipo mafioso che si adopera per procurarli con le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 -bis, è punito con la reclusione da (…) a (…)” .

Riflettendo sul testo proposto, si evince agevolmente che a differenza del vigente art. 416-ter c.p. -il quale non contiene alcun riferimento alle “altre utilità”- la proposta ha il merito di ampliare l'oggetto del patto di scambio, includendovi anche le utilità diverse dal denaro, rendendo così il

239

IBIDEM; ad avviso della Commissione, non risulta del tutto in linea con tali obiettivi la proposta di riscrittura dell'art. 416-ter c.p., approvata dalla Camera dei Deputati il 15 luglio 2013 nella formulazione seguente: “chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo

comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro od altra utilità è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al comma precedente”.

Si tratterebbe, ad avviso dei commissari, di una proposta di modifica che, se da un lato estende l'oggetto dello scambio, dall'altra finisce per restringere l'applicabilità della norma incriminatrice a causa della sostituzione della vigente espressione “ chiunque ottiene la promessa di voti” con la nuova formula “chiunque accetta il procacciamento di voti”. Il termine procacciamento infatti, complicherebbe ulteriormente l'attività dell'interprete, indotto a ritenere che, ai fini della punibilità non sia più sufficiente una semplice promessa di voti se non seguito da un effettivo procacciamento di voti realizzato con metodo mafioso.

reato più aderente alla realtà.

Va altresì apprezzato l'impiego del sostantivo “offerta” che comprende tanto la promessa quanto la dazione del denaro.

Una delle principali incertezze che era sorto in giurisprudenza e dottrina a riguardo dell'art. 416-ter c.p., riguardava la figura del promissario, ossia, a causa della ambiguità formulativa del reato di scambio, risultava difficile al interprete comprendere se per promissario l'art. 416-ter c.p., facesse riferimento all'intero sodalizio oppure se al contrario l'attività di procacciamento, poteva realizzarsi anche da parte del singolo mafioso facente parte dell'organizzazione mafiosa: gli orientamenti, infatti, erano oscillanti. La proposta Fiandaca sul punto, non lascia spazio a dubbi interpretativi, facendo esplicito riferimento a: “ un'associazione mafiosa che

si adopera per procurarli...”.

Dunque, una proposta che sicuramente rispetto al vecchio testo dell'art. 416-ter c.p., effettua dei passi in avanti, specie per quel che concerne la conformità alle esigenze di determinatezza e tassatività delle fattipecie penali.

Interessante ai occhi dell'interprete risulta anche l'espressione: “si

adopera per procurargli con le modalità previste dal terzo comma dell'art. 416-bis”.

L'impiego del metodo mafioso, è stato uno dei elementi più controversi della fattispecie dello scambio. Ai fini della consumazione del reato talvolta il giudice sosteneva che bastasse lo scambio tra la promessa di voti e l'erogazione di denaro, ed altre volte, al contrario, richiedeva un effettivo

ricorso al metodo mafioso.

La Commissione, aderisce a questa seconda soluzione, che seppur maggiormente in linea con il principio di offensività, mal si concilia con la natura di reato di pericolo della fattispecie in esame. L'impiego del metodo mafioso trasforma infatti, il reato di scambio elettorale da un reato di pericolo a un reato di danno. Si pensa che tale scelta politica-criminale sia dovuta all'esigenza di adeguare il reato ai canoni di offensività, tipicità e tassatività, del tutto violati dal vigente testo del reato di scambio, ed ulteriormente compromessi in sede applicativa.