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Cause di inadeguatezza del previgente reato di scambio elettorale nella repressione della contiguità politico-mafiosa

Analisi strutturale del nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso

1. Cause di inadeguatezza del previgente reato di scambio elettorale nella repressione della contiguità politico-mafiosa

Fiandaca – 3. La proposta della Commissione Garofoli – 4. La proposta di Costantino Visconti – 5. Verso l'approvazione del nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso: le proposte avanzate alla Camera – 6. La proposta unificata alla Camera – 7. L'approvazione della l. 16 aprile 2014, n. 62: il nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso – 8. La nuova struttura dell'art. 416-ter : fattispecie plurisoggettiva propria – 9. Il bene giuridico – 10. I soggetti attivi – 11. Le condotte penalmente rilevanti – 12. Il metodo mafioso: elemento costitutivo del nuovo reato? - 13. Il tempus commissi delicti – 14. Elemento soggettivo del reato – 15. La nuova dosimetria sanzionatoria – 16. Interferenze con altri reati – 16.1. (Segue) Il rapporto con i reati elettorali – 16.2. (Segue) Il rapporto con il concorso esterno in associazione mafiosa – 17. Questioni di diritto intertemporale

1. Cause di inadeguatezza del previgente reato di scambio elettorale nella repressione della contiguità politico-mafiosa

Dopo aver analizzato il previgente reato di scambio elettorale politico- mafioso, e verificata la natura dei rapporti che lo stesso instaura con fattispecie penali limitrofe e con l'istituto tanto dibattuto del concorso esterno nelle fattispecie associative, dobbiamo in questo nuovo capitolo, indagare dapprima sulle ragioni delle plurime proposte di modifica dell'art. 416-ter c.p., e successivamente analizzare accuratamente la struttura del nuovo reato così come riformato dalla legge 17 aprile 2014 n. 62, recante <<Modifica dell'art. 416-ter c.p>>.

Preliminarmente risultano necessarie alcune osservazioni di sintesi circa le ragioni di insoddisfazione della vecchia fattispecie e della sostanziale inapplicabilità che lo ha caratterizzato durante la ventennale vigenza.

Come visto supra, il reato di scambio elettorale è stato introdotto al fine di contrastare il rapporto quanto diffuso tanto complesso tra le organizzazioni mafiose e la politica; l'introduzione della fattispecie in esame nel codice penale ha segnalato una significativa presa di posizione da parte del legislatore, deciso ad accogliere le istanze repressive provenienti dalla società civile234.

Tuttavia, l'obiettivo proclamato apparve di difficile realizzazione a causa dei gravi difetti formulativi che caratterizzavano ab origine la disposizione di cui all'art. 416-ter c.p., a cui sono conseguite ripercussioni negative anche in sede applicativa, specie per quel che concerne l'esigenza di

234

Per una dettagliata descrizione delle ragioni sottostanti all'introduzione dell'art 416-ter c.p., si rinvia a capitolo I, par. 4, p.15 ss.

certezza del diritto235.

I principali elementi ambigui e problematici vertevano su : a) la mancata inclusione delle “altre utilità”, riducendo di gran lunga la latitudine applicativa della fattispecie incriminatrice, lasciando fuori dall'area del penalmente rilevante tutte quelle forme di collusioni tra politica e associazioni mafiose, aventi per oggetto utilità diverse dal denaro.

Si trascurava, cioè, di tenere presente che nella realtà criminologica quasi mai il politico ricambia il supporto del sodalizio mafioso tramite l'elargizione di denaro, ma, al contrario, attraverso concessioni diverse dal denaro che offrono ai clan mafiosi dei canali attraverso i quali infiltrarsi soprattutto nel mondo imprenditoriale ed economico. Si pensi al riguardo, alla assegnazione di appalti o di concessioni che nella casistica costituiscono l'oggetto più frequente del patto di scambio.

b) la deficitaria tecnica legislativa alla quale sono conseguite notevoli difficoltà interpretative al punto di violare i canoni di determinatezza e tassatività. Si pensi al riguardo al inciso riguardante “ la promessa di voti di

cui all'art. 416-bis c.p”. Il rinvio alla disposizione che regolamenta le

associazioni di stampo mafioso ha disorientato l'interprete, non essendo chiaro se l'attività di convogliamento dei voti dovesse avvenire facendo

235

Per una ricostruzione dei difetti strutturali della disposizione si rinvia a G.A. DE FRANCESCO,

Commento all'art. 11-ter d.l 8 giugno 1992, n. 306, in Leg. Pen., 1993. p. 122 ss; COSTANTINO

VISCONTI, Il reato di scambio elettorale politico mafioso, in Ind. Pen., 1993; A. CAVALIERE, Lo

scambio elettorale politico-mafioso, in AA.VV., Trattato di diritto penale, a cura di S.Moccia, vol I, I delitti contro l'ordine pubblico, Napoli, 2006, p. 639 ss; C.F. GROSSO, Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa: una configurazione possibile, p. 121 ss; N.MADIA, Scambio elettorale politico-mafioso: il fascino riscoperto di una fattispecie figlia di un dio minore, 2013, p. 3328 ss.

impiego del metodo mafioso oppure prescindendo dallo stesso.

c) un'altra incertezza ha riguardato il momento consumativo del reato. Dalla lettura del testo della disposizione di cui all'art. 416-ter c.p., risultava difficile comprendere se il reato si perfezionasse al momento della formulazione delle reciproche promesse ovvero al momento della effettiva erogazione di denaro.

L'orientamento maggioritario, individuava il tempus commissi delicti nell'erogazione effettiva di denaro da parte del candidato e non nel momento antecedente della stipula dell'accordo, tralasciando di tenere presente che, nella maggior parte delle ipotesi, il politico adempie alla obbligazione assunta nei confronti del clan, di solito dopo l'esito positivo delle consultazioni elettorali, e cioè nel momento in cui egli si trova anche nelle condizioni di aiutarlo, e quindi una volta che egli assume il potere politico che le permette di fornire alle organizzazioni mafiose i favor inizialmente pattuiti.

Come si è visto [v., supra, cap. I ] su tutti i citati elementi, si erano delineate soluzioni interpretative diverse e spesso inconciliabili tra di loro.

Per queste ragioni il reato è stato qualificato un prodotto “sterile”236 e

meramente simbolico, non avendo esso nient'affatto la capacità di soddisfare l'intendimento legislativo per cui era stato introdotto.

La delusoria formulazione della norma ha reso unanimemente auspicabile un'innovazione legislativa volta a ridefinire lo statuto di tipicità

236

La definizione è di GIUSEPPE AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico- mafioso, in dir. pen. cont, p. 5.

della fattispecie in esame. Infatti, alla base delle proposte di modifica che tratteremo in seguito, sta proprio l'esigenza di una norma capace di mandare segnali intimidatori chiari e forti ai politici collusi con la mafia e alla mafia stessa.

Dunque, era ormai da tempo ritenuta improcrastinabile l'introduzione di una nuova previsione legislativa “all'altezza” e idonea a colpire un reato così diffuso al punto di diventare costume, come il reato di scambio elettorale.