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Analisi strutturale del nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso

4. La proposta avanzata da Costantino Viscont

Al fine di “riparare” alle imprecisioni del vigente reato di scambio, lo

studioso Visconti, avanzò una proposta di modifica dell'art. 416-ter c.p.,242

formulata nei seguenti termini:

“Chiunque ottiene, per sé o per altri, la promessa di voti secondo le modalità previste dal terzo comma dell'art. 416-bis, in cambio promettendo all'associazione che si adopera per procurarli, denaro, appalti, autorizzazioni, concessioni, finanziamenti pubblici o privati o comunque altro indebito profitto, è punito con la reclusione (…).

La proposta è stata congegnata nella prospettiva di raggiungere un punto di equilibrio tra le istanze di determinatezza e tassatività e quella di

242

COSTANTINO VISCONTI, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo

avanti ma con giudizio, in Hwww.penalecontemporaneo.itH, p.10; la proposta si prefigge lo scopo di

fungere da sintesi delle proposte di riforma dell'art. 416-ter c.p., sottoposti all'attenzione della Commissione giustizia della Camera dei Deputati: si tratta della proposta Sanna ed altri e della proposta Vendola ed altri. Nel 1993, l'autore aveva formulato una proposta parzialmente diversa: “fuori dai casi

previsti dalla norma precedente, chiunque in cambio di denaro o altra utilità ottiene la promessa di procacciare voti da parte di soggetti che si avvalgono delle modalità previste dal terzo comma dell'art. 416-bis, è punito con (…)”, cfr, C.VISCONTI, Lo scambio elettorale politico-mafioso, in Ind. pen., 1993, p.

309.

garantire al reato l'efficacia applicativa che le è mancata per oltre vent'anni . L'autore non condivideva la soluzione di abrogazione dell'art. 416-ter

proposta da un'altra parte della dottrina243, in quanto ciò non avrebbe risolto

i problemi ma anzi le avrebbe moltiplicati: era più ragionevole procedere mediante un intervento riformistico, come infatti avvenne. Nell'opinione di Visconti, bisogna anzitutto focalizzarsi sul pactum sceleris, ossia, occorre ampliare i possibili contenuti del patto che lega il politico con il mafioso.

A tal fine, l'autore opera una elencazione articolata delle possibili prestazioni oggetto del pactum -riproponendo una soluzione di ampio spettro che era già stata proposta nel 1992, ma che a causa della timidezza del legislatore fu abbandonata- che consiste in impegni diversi quali :

“denaro, appalti, concessioni, autorizzazioni, finanziamenti pubblici o privati”.

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A. CAVALIERE, Lo scambio elettorale politico-mafioso, in Delitti contro l'ordine pubblico, a cura di S.MOCCIA, Napoli 2007, p. 658: “Non resta, allora, che prospettare l'alternativa tra una riformulazione della norma ( che sia compatibile anche con il principio di offensività) o in alternativa la sua abrogazione. La prima opzione avrebbe per effetto la punibilità dello scambio elettorale politico-mafioso soltanto allorché esso sia stato eseguito , ponendo in essere atti intimidatori. Ma, a ben vedere, una tale condotta esecutiva realizzerebbe la vigente fattispecie <<a struttura mista>> di cui all'art. 416-bis c.p., ed in rapporto ad essa potrebbe prospettarsi, alle condizioni precedentemente enunciate, un concorso eventuale del politico che avesse pattuito con l'associazione e finanziato il ricorso ad atti intimidatori. Considerazioni analoghe varrebbero qualora si pervenisse ad una più ampia riforma, che sostituisse alle congerie di reati associativi un'ipotesi di concorso di persone qualificato dall'organizzazione, secondo quanto si è esposto a suo tempo. Qualora si ritenga che il concorso eventuale nell'associazione non si realizzi, per essere l'erogazione di denaro inadeguata a rafforzare l'associazione, residuerebbe comunque la punibilità del politico a titolo di concussione elettorale. Di conseguenza, la disposizione di cui all'art. 416-ter c.p., qualora venisse adeguata ai principi costituzionali, sarebbe superflua ed andrebbe, quindi, eliminata comunque”.

Notiamo che l'elenco termina con una clausola generale “altro indebito

profitto”, la quale è stata intenzionalmente inserita nella proposta, in quanto

in grado di coprire altre prestazioni meritevoli di definire l'area del penalmente rilevante del patto politico-mafioso.

La proposta non è stata ben accolta nel resto della dottrina, proprio a causa dell'inserimento della clausola di chiusura, generica e indeterminata, la quale avrebbe riprodotto di nuovo le stesse problematicità che connotavano l'originaria disposizione: il reato di scambio, difetterebbe di nuovo del requisito di determinatezza.

Seppur criticato dalla dottrina, secondo Visconti, la proposta sarebbe potenzialmente in grado di raggiungere un giusto equilibrio tra istanze tra di loro contrapposte: da una parte quella di precisione e di determinatezza e dall'altra quella di concreta applicazione244.

L'istanza di efficacia applicativa, sarebbe stata garantita dalla generica formula “altri profitti indebiti”, la quale conferisce al reato la capacità di adattarsi a qualsiasi dinamica operativa delle organizzazioni criminali.

Ci risulta invece difficile comprendere come una siffatta formulazione possa in qualche modo soddisfare le opposte istanze di determinatezza e di tassatività. Nell'opinione dell'autore, la indeterminatezza della clausola finale è controbilanciata dall'elencazione che la precede, che funge proprio da criterio interpretativo di essa; ciò significa che i singoli impegni tipizzati

244

E. SQUILLACI, Scambio elettorale politico-mafioso. Punti fermi e aspetti problematici nella riforma

del reato di scambio elettorale politico- mafioso, in Archivio Penale, 2013,n.3, p. 15 ss.

fungono da parametro di riferimento per la selezione nella prassi di ciò che può costituire un “indebito profitto”.

Ma, l'osservazione di Visconti, giustamente, non convince il resto della dottrina; si pensi al fatto che qualora le singole condotte venissero utilizzate come criterio interpretativo della clausola generale, questo avrebbe prodotto un effetto paradossale: una restrizione del penalmente rilevante, considerando che la locuzione “profitto” evoca prestazioni di solo natura patrimoniale, di conseguenza in tutte quelle situazioni in cui l'oggetto della condotta del politico non sia suscettibile di valutazione economica, i beni giuridici sottesi al reato, rimarrebbero privi di tutela.

Con la proposta in esame, si è corretto il rinvio improprio al terzo comma dell'art. 416-bis c.p., confermando in modo esplicito la necessità dell'impiego del metodo mafioso, ai fini della integrazione del reato.

L'ultimo aspetto di interesse, riguarda l'intervento sul profilo soggettivo del reato. Quanto al soggetto attivo, viene punito non soltanto il candidato politico ma anche tutti coloro che agiscono per suo conto. Invece dal punto di vista del soggetto destinatario della promessa del candidato politico, viene punita soltanto la promessa assunta nei confronti dell'organizzazione mafiosa nel suo complesso.

Si tratta di una soluzione, che nonostante lo sforzo per risolvere le criticità della norma al tempo ancora in vigore, non ebbe particolare successo.

5. Verso l'approvazione del nuovo reato di scambio elettorale