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La promessa di voti e la necessaria presenza della associazione mafiosa

5. Analisi dei requisiti strutturali della fattispecie

5.6. La promessa di voti e la necessaria presenza della associazione mafiosa

La condotta penalmente rilevante consiste nell'accettazione da parte del candidato politico della promessa di procurare voti della associazione mafiosa, mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis c.p, in cambio della promessa di erogazione di denaro.

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C. VISCONTI, Andiamo avanti ma con giudizio, in dir. pen. Contemporaneo; G.AMARELLI, Il reato

dello scambio elettorale politico-mafioso cit...in dir. Pen. Contemporaneo.

Il punto focale del rapporto sinallagmatico suesposto, consiste in un vincolo tra promesse di prestazioni.

Dal tenore letterale della fattispecie risultava molto difficile, l'individuazione in modo chiaro ed univoco del comportamento incriminato.

La formula <<promessa di voti di cui all'art. 416-bis, terzo comma>> aveva destato molte perplessità in quanto la disposizione richiamata non fa

riferimento ad alcuna promessa di voti86, limitandosi ad esemplificare i

reati-scopo della associazione di tipo mafioso.

Ebbene, volendo costruire con esattezza l'elemento oggettivo del reato dobbiamo fare ricorso a uno sforzo ermeneutico di natura sistematico, mediante il quale fornire coerenza al dettato normativo impreciso e lacunoso. Molti autori, a causa del rinvio all'art. 416-bis, hanno desunto la natura

di elemento costitutivo del reato, del metodo mafioso 87 , elemento

quest'ultimo, che sebbene non emerga con chiarezza dalla lettera della norma, secondo una parte consistente della giurisprudenza è l'unica maniera

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L'art. 416-bis, terzo comma, recita ''L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si

avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.

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A.GARGANI, ART. 416-ter c.p, in AA.VV, Codice penale, T. PADOVANI, IV ed., Milano, 2007. A.ALBAMONTE, Le modifiche, cit., 3168 ss; G.FIANDACA, Riflessi penalistici del rapporto mafia-

politica, in foro it, 1993. In base all'art. 416-bis, terzo comma c.p, per metodo mafioso si intende l'avvalersi

da parte della consorteria mafiosa, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

per decifrare il richiamo all'art. 416-bis. Inoltre detto rinvio normativo, servirebbe anche a un altro scopo: individuare il referente del potere politico nell'associazione mafiosa, alla quale il candidato si rivolge per l'ottenimento di un servizio - quello di raccogliere consenso elettorale – (le cui modalità strutturali e metodiche le tratteremo in seguito con riferimento alla natura e portata del metodo mafioso).

La dottrina prevalente ha evidenziato come la <<promessa di voti>> debba essere intesa non come personale garanzia dell'appoggio elettorale da parte del singolo aderente, ma in senso di attività di procacciamento elettorale ''organizzato'', mediante comportamenti diretti all'illecito

condizionamento della libertà di voto88.

Ai fini della configurazione del delitto non si ritiene sufficiente una prospettiva 'uti singuli', essendo necessaria una vera e propria attività

organizzata di accaparramento dei voti. A tale scopo si è rilevato che l'idea

secondo cui l'art.416-ter punisca lo scambio di promesse a fini elettorali in una prospettiva 'personale' e 'singolare' dell'aderente, darebbe luogo ad una mera <<duplicazione>> delle fattispecie delittuose previste dalla legislazione speciale in tema di reati elettorali e in particolar modo dell'art. 96 del T.U del 1957.

In questo senso, risulta imprescindibile una vera e propria 'mobilitazione' della associazione mafiosa e dei suoi esponenti, atta a raccogliere in modo illecito e intimidatorio il consenso elettorale per poi garantire al candidato politico il risultato che egli si era proposto di realizzare.

88

G.FIANDACA cit., foro it, 1993; C.VISCONTI cit., Diritto penale contemporaneo.

E' utile precisare che la promessa di voti, non deve essere intesa come

promessa di votare ma come promessa di far votare i terzi in numero

considerevole e sufficiente per garantire un adeguato appoggio elettorale89.

Alla luce delle precedenti puntualizzazioni, l'impegno assunto dai singoli esponenti, esula dalla fattispecie in esame: infatti la giurisprudenza maggioritaria ha evidenziato, sin dalle sue prime pronunce, il necessario

coinvolgimento della consorteria mafiosa.90

Benché il testo della norma non contenga nessun tipo di riferimento alla presenza necessaria del sodalizio, vi sono diversi argomenti a favore della sua necessaria implicazione nella disposizione, quali la collocazione sistematica e la rubrica della norma.

Ne consegue, sulla base di questo orientamento dottrinale e giurisprudenziale, che per poter contestare al candidato politico il reato dello scambio elettorale, non è sufficiente la stipula del patto con un associato mafioso che non sia riuscito a coinvolgere l'intero clan mafioso.

Secondo un altra opzione interpretativa diversa e minoritaria, la controparte del politico può essere anche un soggetto extraneus, purché idoneo a vincolare l'associazione mafiosa nella attività di procacciamento dei voti.

89

G.A.FRANCESCO, gli artt 416, 416-bis e 416-ter ...cit.. in Mafia e criminalità organizzata, a cura di CORSO-INSOLERA-STORTONI, Torino, 1995.

90

TRIB. Palermo, 2 giugno, 1997, in foro.it. 1998 ; Il caso riguardava un candidato politico che aveva versato 2 milioni di euro, a un esponente di Cosa Nostra, allo scopo di ottenere appoggio elettorale, la corte evidenziava che il fatto che quest'ultimo non avesse promesso di coinvolgere l'intera organizzazione criminale nella campagna elettorale, non costituisce grave indizio di colpevolezza a carico dell'uomo politico in ordine al reato di cui all'art. 416-ter c.p.

Si tratta cioè di un referente diverso: non più l'associazione ma un soggetto appartenente alla struttura criminale o in qualche modo collegato a

sistemi organizzativi e metodi mafiosi91.

La prima tesi, che postula la necessaria presenza di una associazione mafiosa, risulta preferibile non appena ci si soffermi a considerare le incongruenze dei risultati cui si dovrebbe pervenire adottando l'opposta interpretazione, vale a dire, se si ritenesse che l'associazione è un elemento superfluo e non necessario ai fini della integrazione del reato: la conseguenza immediata sarebbe la perdita della autonomia e diversità del reato di scambio elettorale rispetto ai reati di corruzione elettorale.

L'effetto di duplicazione renderebbe la norma inutile nella prassi giudiziaria: per questa ragione, con riferimento al riconoscimento del reato di scambio elettorale, tra gli altri elementi costitutivi, era richiesto l'accertamento della natura di “associazione mafiosa” della controparte del candidato politico.

5.7. Il metodo mafioso

Una volta ammessa la necessità della presenza del sodalizio mafioso ai fini della configurazione del reato delle scambio elettorale politico-mafioso, si tratta di verificare se, ai fini della integrazione del reato, occorra che la consorteria mafiosa faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla

91

Rassegna Lattanzi-Lupo, volume VI, Milano Giuffrè 2005; G.A.DE FRANCESCO, Gli artt. 11-Bis e 11-

ter cit., p.133.

prevaricazione, per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale92.

Si deve fin da subito precisare che il metodo mafioso costituisce l'elemento specializzante della fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p, rispetto alle associazioni per delinquere di tipo comune. In altri termini, un’ associazione per delinquere acquisisce la natura della “mafiosità”, dal momento in cui gli affiliati iniziano ad avvalersi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per realizzare i scopi indicati nella disposizione in questione.

A tal riguardo, si sono delineati diversi filoni giurisprudenziali, che hanno proposto molteplici e diverse soluzioni.

Secondo un primo orientamento, affermatosi subito dopo l'entrata in vigore della disposizione, ai fini della configurazione del reato dello scambio elettorale, è necessario “accertare che colui che ha promesso il

proprio appoggio al candidato faccia poi effettivo ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa”93.

Nel 2003 la Corte Suprema, ha ritenuto che, ai fini dell'applicazione

to. 92

Cass. Sez. VI, 13.04.2012 n. 18080; Cass. Sez. I, 25.03.2003 N. 27777. 93

Cass. Sez. I, 25 marzo, 2003, n. 27777, Cassata, CED 225864, in Diritto e giustizia, 2003. (vicenda Cassata).

I giudici di legittimità avevano annullato la sentenza di condanna per scambio elettorale politico- mafioso, emessa dal Tribunale di Termini, nei confronti di un candidato politico che aveva ottenuto da un mafioso appoggio elettorale, previa consegna di denaro, sulla base della seguente giustificazione: La mera

promessa proveniente da un affiliato mafioso di procurare voti, non è idoneo a integrare il reato in questione , richiedendo esso l'effettivo impiego delle modalità mafiose. Mancando la prova dell'impiego

del metodo mafioso, l'imputato (Antonino Morello) veniva prosciol

dell'art. 416-ter, non sia sufficiente il semplice accordo intervenuto tra l'uomo politico e l'esponente del clan mafioso, occorrendo anche la “dimostrazione dell'effettivo impiego del metodo mafioso nell'attività di

reclutamento dei consensi elettorali”94.

La Corte si era espressa nei seguenti termini: “Per la giuridica sussistenza

del reato di cui all'art. 416-ter, è necessario che la promessa, effettuata con una contropartita di erogazione di somme di denaro e ricevuta da chi sia stato candidato a elezioni politico-amministrative, di procurare voti, abbia il sostegno di chi impieghi il metodo mafioso per adempiere alla promessa data.

In altri termini è necessario che colui che ha promesso il proprio appoggio al candidato, faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa con le modalità precisate nel terzo comma dell'art. 416-bis.

Detti elementi, essenziali per la configurazione del reato in questione, lo distinguono dai similari illeciti di cui agli artt. 96 e 97 D.P.R 30 marzo 1957 n. 361, che parimenti sanzionano penalmente le condotte di minaccia ovvero di promessa o di somministrazione di denaro o di altre utilità finalizzate a influenzare il libero comportamento del cittadino elettore.

Ne discende che, come verificatosi nella specie che ci occupa, la sola qualità di mafioso rivestita da chi è stato interessato, previa consegna di denaro, da un candidato per appoggiarne la campagna elettorale non è, di per sé sola, circostanza sufficiente per provare non solo la collusione tra il predetto candidato e l'organizzazione criminale di appartenenza, ma l'uso di metodi mafiosi per influenzare il corretto e libero svolgimento della competizione elettorale”.

94

IBIDEM, La natura del metodo mafioso come elemento costitutivo della fattispecie, nell'opinione di una parte della dottrina, violava il principio di legalità, gli elementi strutturali di un reato devono essere espressamente previsti dalla legge, pertanto questo primo orientamento finiva per operare in modo creativo.

La disposizione di cui all'art. 416 ter c.p, postulerebbe, pertanto, che il promittente si impegni, d'accordo con il promissario, a recuperare consensi facendo ricorso al potere intimidatorio che contraddistingue le associazioni di stampo mafioso. Il ricorso a atti intimidatori consente di distinguere con maggiore chiarezza la fattispecie di cui all'art. 416-ter c.p, dai reati di corruzione elettorale previsti dalla legislazione speciale, posto che soltanto nel primo delitto è considerata la promessa di dispiegamento del potere di

intimidazione proprio del sodalizio mafioso95.

Questa prima lettura, si poneva in contrasto con un altro orientamento dottrinale e giurisprudenziale, secondo il quale il reato si consuma al momento e luogo delle reciproche promesse, senza che sia necessario che l'associazione faccia ottenere effettivamente i voti promessi al candidato politico. Pur nell'apprezzabile intento di rispettare il principio di offensività, richiedendo una effettiva lesione del bene giuridico mediante l'impiego del metodo mafioso, una siffatta lettura trasformava il reato in questione da reato di pericolo a reato di danno.

La precedente giurisprudenza, sembrava, inoltre, contraddire il tenore letterale della norma in esame, che descriveva la condotta incriminata come: “accettazione di una promessa di voti in cambio di denaro”, già di per sé

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G.AMARELLI, Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o

superfluo per la sua configurazione? In dir. Pen. Contemporaneo; Corte di cass. VI sez. pen, 13 aprile

2012, n. 18080, La corte riconferma la natura di elemento costitutivo del metodo mafioso nel reato di scambio elettorale politico-mafioso, dunque non basta l'elargizione di denaro ai fini della configurabilità del reato se l'attività di procacciamento è avvenuta senza il ricorso a atti intimidatori.

sufficiente a interferire nel processo di formazione della volontà popolare. Molti autori hanno osservato che le modalità caratterizzanti l'intimidazione mafiosa non appaiono in alcun modo conciliabili con il carattere “sinallagmatico” dell'accordo tipizzato dalla disposizione. L'obiettivo di condizionare la libera espressione del voto viene perseguito non mediante attività di coazione sotto forma di violenza o di minaccia, bensì, per l'appunto offrendo una determinata somma di denaro a titolo di

corrispettivo dell'impegno assunto dal sodalizio96.

Sulla base di questo secondo orientamento di natura prevalentemente dottrinale, perfettamente aderente al dettato normativo, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 416-ter c.p, è sufficiente la prova dell'accordo politico-mafioso, cosicchè pertanto nessun spazio sembra

essere dedicata dalla norma al metodo mafioso97 . Il metodo mafioso è

elemento costitutivo solo e soltanto delle associazioni di natura mafiosa di cui all'art. 416-bis, mentre non è affatto necessario ai fini del reato di

scambio elettorale politico- mafioso98.

Considerando la natura, pacifica, di reato di pericolo presunto del delitto in questione, per cui il reato si perfeziona al momento delle reciproche promesse, la successiva fase della raccolta dei voti e le modalità con cui essa

96

G.A.FRANCESCO, cit., p.133. 97

Il reato di scambio elettorale politico-mafioso si perfeziona nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico, la sua disponibilità di venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale.

98

Cass. V Sez. pen , 13 novembre 2002, n. 4293.

concretamente avviene, confluiscono nella categoria giuridica del post

factum criminoso99.

Secondo un terzo orientamento, non era necessaria la prova dell'effettivo ricorso al metodo mafioso, ma bastava che l'indicazione del voto fosse

percepita all'esterno come proveniente dal sodalizio mafioso100.

Stando a questa interpretazione, il sodalizio mafioso non ha bisogno di ricorrere alla minaccia o alla intimidazione esplicita, potendo contare del suo radicamento territoriale e culturale e quindi in altri termini del suo prestigio, che senza necessità di atti violenti comporta lo stesso effetto, ovverosia l'assoggettamento e l'omertà.

Nonostante il successo 101 raccolto soprattutto in giurisprudenza,

99

Tribunale di Palermo, ordinanza, 17 maggio 2004. 100

Cass. I sez. pen, 14 gennaio 2004, n. 3859; Una sentenza storica e autorevole, che riscosse grande successo e seguito nelle aule giudiziarie. Questa la parte più significativa della sentenza: “Va chiarito che l'uso di modalità mafiose previsto dall'art. 416-ter c.p, mediante rinvio al comma tre del precedente articolo 416-bis, non richiede necessariamente, nello svolgimento della campagna elettorale, l'impiego di minacce, il ricorso a comportamenti violenti o comunque l'esternazione in forma cogente dell'indicazione del voto. Infatti ciò che rileva è che la detta indicazione sia percepita all'esterno come proveniente dal clan e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo. Rivestendo mera natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, violenza e minaccia costituiscono un accessorio eventuale, o meglio latente della stessa. Esse possono derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. La condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti succubi ed omertosi indotti nella popolazione non costituiscono l'effetto, per cosi dire, meccanico e diretto di singoli, individuabili, atti di sopraffazione o di minaccia, ma sono la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione che, per il solo fatto di esistere, di operare e di aver operato, per la sua fama negativa, per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici e indiretti, si accredita come un effettivo temibile ed autorevole centro di potere.

101

La sentenza del 2004 è stata successivamente recepita anche nei seguenti provvedimenti: Cass. V Sez. pen. 10 maggio 2007, n. 29427; Cass. II Sez. pen. 30 novembre 2011 n. 46921 E 46922; Cass. Sez. pen. 30 novembre 2011, n. 47406; Cass. VI Sez. pen. 11 aprile 2012, n. 20924; Cass. I Sez. pen. 24 aprile 2012.

quest'ultimo orientamento risultava non del tutto condivisibile: infatti la prova della percezione all'esterno della indicazione del voto proveniente dal clan, secondo molti autori costituiva una probatio diabolica.

Considerata la non conformità al dettato normativo del primo orientamento e la difficoltà probatoria che implica il terzo, a nostro parere, l'opzione più conforme alla volontà del legislatore e alla ratio della norma è quello che ritiene sufficiente la mera prova dell'accordo sinallagmatico.

5.8. L'elemento soggettivo

Sotto il profilo psicologico e cioè del dolo102, ai fini della integrazione

del reato dello scambio elettorale politico-mafioso, per concorde dottrina e giurisprudenza, risulta necessario, sia l'elemento volitivo, sia c quello rappresentativo103.

In altri termini da un punto di vista probatorio, deve essere accertato che il soggetto attivo del reato, abbia volontariamente richiesto la promessa di voti in cambio della erogazione del denaro, con la consapevolezza di trattare con una associazione criminale, che attraverso il ricorso al metodo mafioso,

102

Per concorde dottrina e giurisprudenza, il reato di cui all'art. 416-ter c.p, sotto il profilo psicologico, richiede il dolo generico, ossia la tradizionale categoria di coscienza e volontà. Ai fini del dolo generico è sufficiente, la consapevolezza dell'uso del metodo mafioso e delle finalità delittuose dell'organizzazione mafiosa.

103

C. VISCONTI, Indice penale, 1993; BARAZZETTA, Art. 416-ter c.p, in Codice penale commentato, DOLCINI, MARINUCCI, Milano, 2006.

può condizionare l'elettorato. La rappresentazione e la volizione devono coprire tutti gli elementi del reato, tra cui soprattutto, l'utilizzo delle

modalità mafiose impiegate per il procacciamento dei voti104. Risulta

quindi necessario ai fini dell'integrazione del reato dal punto di vista soggettivo che l'imputato sia a conoscenza delle relazioni che i suoi interlocutori intrattengono con la consorteria mafiosa.

Al contrario, con riferimento alla promessa di procacciamento di voti, si sottolinea che non è sufficiente il dolo generico (previsto per il candidato politico), richiedendosi in tale caso il dolo specifico.

Il differente elemento psicologico, che sorregge la condotta dell'associato, è giustificata dalla finalità che lo stesso persegue con la stipula del patto, ossia quello di condizionare il genuino svolgimento delle consultazioni elettorali.