• Non ci sono risultati.

Il reato di scambio elettorale politico-mafioso nel contesto della tematica generale del concorso esterno nel reato associativo

I rapporti con le fattispecie affini e con il concorso esterno in associazione mafiosa

2. Il reato di scambio elettorale politico-mafioso nel contesto della tematica generale del concorso esterno nel reato associativo

Tra le disposizioni normative volte a colpire specifiche ipotesi di contiguità all'associazione mafiosa rientra anche la fattispecie di cui all'art.

416-ter c.p171. La novella apportata dal decreto Martelli- Scotti, ha riacceso

170

Ci riferiamo all'esigenza di non lasciare impunite pericolose condotte di sostegno per l'organizzazione criminale, poste in essere da soggetti che non fanno parte della struttura associativa. L'applicazione della norma di parte generale sul concorso di persone di cui all'art. 110 c.p., svolge infatti una funzione incriminatrice rispetto a condotte di per sé prive dei connotati della partecipazione e quindi atipiche, che vengono ad acquisire rilevanza penale in quanto strumentalmente connesse al funzionamento dell'organizzazione.

171

Le altre forme di contiguità tipizzata sono previste rispettivamente dagli artt. 307 c.p., inerente il reato di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; e art. 418 c.p., riguardante il reato di assistenza agli associati; la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L 13.05.91 e l'art 378 riguardante il reato di favoreggiamento.

Per una miglior inquadramento della condotta di scambio v. C.VISCONTI, Il reato dello scambio

elettorale politico- mafioso, op, cit., p. 273; Secondo l'autore la condotta di scambio elettorale potrebbe

presentare quattro possibili e diverse forme: a) il caso in cui il contatto tra candidato e associazione mafiosa si sostanzi unicamente nello scambio voti-denaro. Nella fattispecie, si configurerebbe l'ipotesi di cui all'art. 416-ter c.p., ovvero una condotta tipica di contributo, non partecipativa, e pertanto meno grave, nonostante la sanzione previste sia identica a quella contemplata per gli associati; b) l'ipotesi di un rapporto articolato in prestazioni reiterate nel tempo, che si manifesta in una relazione continuativa del politico con l'ente criminale e nella multiforme varietà dei contributi forniti. In tal caso, l'agente andrebbe considerato alla stregua di un associato, e pertanto dovrebbe applicarsi la fattispecie di partecipazione

il dibattito intorno all'applicabilità del concorso esterno alle fattispecie associative e allo stesso tempo ha reso necessario comprendere la relazione

configurabile con il reato di scambio elettorale politico-mafioso172.

La questione ha visto più volte schierate la dottrina e la giurisprudenza su posizioni radicalmente contrastanti, che nonostante successivi ripensamenti e tentativi di conciliazione delle opposte tendenze, ancora non

hanno trovato un punto di equilibrio sicuro ed appagante173.

La nostra indagine concerne in particolare, la posizione rivestita dal candidato politico alleatosi con l'organizzazione mafiosa: si tratta di stabilire, se il soggetto in questione possa o meno considerarsi responsabile come <<concorrente eventuale>> nel reato associativo, laddove sia possibile accertare che il <<rapporto di collaborazione>> instauratosi con il sodalizio

associativa di cui all'art. 416-bis c.p.; c) l'ipotesi in cui il politico ha fornito delle prestazioni periodiche o di “scarso spessore”, risultate comunque utili all' organizzazione nel suo complesso, avendo assunto, rispetto al sodalizio una sorte di funzionalità latente (pur senza aver assunto un ruolo stabile e determinato)”. Nella fattispecie, si dovrebbe ravvisare la figura de concorso esterno nel reato associativo; d) infine, in tutte le altre eventualità residuali, dovrebbero trovare applicazione le norme speciali previste per lo scambio elettorale tradizionale, ovvero gli artt. 86 e 87 del DPR 16 maggio 1960 n. 570, relative alle elezioni amministrative, nonché gli artt. 96 e 97 del DPR 30 marzo 1957 n. 361, attinenti alle elezioni di Camera e Senato.

172

Le conclusioni raggiunte in dottrina e giurisprudenza in ordine alla configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa di esponenti politici, sono state diverse: mentre un primo orientamento riteneva che la condotta del politico, costituita dalla mera promessa di erogazione di denaro, non sarebbe sufficiente ad avvantaggiare o rafforzare l'organizzazione mafiosa, un secondo orientamento, viceversa ammetteva la configurabilità del concorso esterno, nei casi in cui lo scambio elettorale fosse costituito dalla promessa di futuri vantaggi per l'associazione di natura diversa dal denaro.

173

P.CORSO-G.INSOLERA-L.STORTONI, Mafia e criminalità organizzata, vol I, (a cura di F. BRICOLA e V. ZAGREBELSKY), UTET 1995.

abbia in qualche misura contribuito al rafforzamento e al ulteriore consolidamento della struttura organizzativa dell'associazione.

Come abbiamo più volte ribadito, la disposizione di cui all'art. 416-ter c.p., “dettata da scrupoli garantistici”, limita la punibilità al sinallagma erogazione di denaro versus promessa di voti, escludendo in modo certo la punibilità di ogni altro tipo di accordo elettorale.

Il legislatore, ha sentito la necessità di criminalizzare specificamente la condotta erogativa di denaro, omettendo del tutto gli accordi di diversa natura, che tuttavia rappresentano forme molto diffuse nella prassi. Nonostante la sua formulazione ambigua e la scarsa applicazione, la norma in questione esprime chiaramente l'intendimento legislativo di sanzionare penalmente soggetti estranei alle organizzazioni criminali, entrati in rapporto con esse in occasione delle consultazioni elettorali.

L'utilità della fattispecie, è stata ravvisata da una parte della dottrina nel fatto che ai fini della punibilità, l'art. 416-ter c.p., non richiede che il versamento di denaro all'associazione sia stata causale rispetto alla vita del sodalizio. Il contributo esterno fornito dal candidato, infatti, non mira al rafforzamento della struttura associativa, in quanto egli agisce mosso dal personale ed esclusivo interesse di risultare vittorioso nella competizione

elettorale174. Dunque, la norma segna una anticipazione della soglia di

174

V.B. MUSCIATELLO, Il concorso esterno nelle fattispecie associative, Padova, 1995, p. 112 ss; Secondo l'autore “l'esegesi normativa sembra far maturare il convincimento che il legislatore abbia inteso descrivere e tipizzare condotte, ove viene meno la necessità di dimostrare che il politico che ottenga la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro aderisca all'associazione in qualità di partecipe o di concorrente esterno”. La punizione del candidato politico prescinde dunque dalla verifica sul piano causale

punibilità, incriminando l'extraneus per il solo fatto di aver versato una somma di denaro al sodalizio, “in cambio della promessa di voti di cui all'art. 416-bis”.

Ecco allora, l'elemento di discrimine rispetto al reato di concorso esterno, il quale, ai sensi della giurisprudenza e dottrina prevalente richiede un apporto causalmente e consapevolmente orientato al mantenimento e rafforzamento dell'ente175.

Il peculiare elemento psicologico del candidato politico, il quale agisce per un fine egoistico e personale, è stato invocato dalla prevalente dottrina per evidenziare la sua responsabilità per il singolo delitto commesso e non

anche per il concorso nel reato associativo176.

dell'effettivo rafforzamento o mantenimento dell'ente, risultando sufficiente il mero accordo elettorale, come più volte sottolineato avente per oggetto lo scambio di erogazione di denaro versus attività di procacciamento di voti. Tantomeno, risulta necessario che egli “faccia parte del sodalizio” come richiesto dall'art. 416-bis ai fini della punibilità del partecipe, altrimenti non si riuscirebbe a spiegare l'introduzione del reato dello scambio elettorale.

175

Cass. Sez. 13 giugno 1987, Altivalle ed altri, in Cass. Pen. 1988. Cass. Pen. sez, I, 4 febbraio 1988, Barbella, in, Cass. Pen., 1989. Cass. Sez. I, 23 novembre 1992, in, Giust. Pen., 1993. Viene definito concorrente esterno colui “che estraneo alla struttura organica del sodalizio si sia limitato, ad occasionali prestazioni aventi idoneità causale per il conseguimento dello scopo sociale o per il mantenimento della struttura associativa, avendo la consapevolezza dell'esistenza dell'associazione e la coscienza del contributo che ad essa arreca”.

176

GROSSO, La contiguità, op, cit., p. 1198; sulla questione v. anche, G. FIANDACA, Accordo elettorale

politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Un espansione incontrollata del concorso criminoso, in Foro it., 1996, V, p. 128. Il quale sostiene, che la possibilità di evidenziare nella ipotesi

tipizzata di cui all'art. 416-ter c.p., un concorso esterno in associazione mafiosa, andrebbe negato in quanto un mero accordo avente per oggetto la promessa di erogazione di denaro, quindi qualcosa di meramente potenziale, non potrebbe causalmente contribuire al rafforzamento dell'associazione mafiosa.

In realtà, la difficoltà di accettare la possibilità di configurare un concorso esterno, risiede non solo nell'elemento psicologico, ma anche e soprattutto nella tipizzazione di alcune fattispecie di appoggio esterno all'associazione, con le quali, il legislatore avrebbe sanzionato l'intero fascio delle condotte di fiancheggiamento al sodalizio criminoso.

Infatti, secondo alcuni autori177, qualora la condotta descritta dall'art.

416-ter c.p., fosse in grado di dare vita ad un'ipotesi di concorso esterno nel reato associativo sarebbe difficile spiegare perché il legislatore abbia sentito il bisogno di introdurre questa nuova fattispecie178.

Secondo un altro orientamento, di natura giurisprudenziale, il delitto di cui all'art. 416-ter c.p., sarebbe configurabile solo in caso di scambio denaro/voti fra politico e cosce mafiose, che infatti molto raramente o quasi mai, avrebbe potuto essere sanzionato penalmente a ragione della sua

irrilevanza sul terreno del concorso esterno in associazione mafiosa179.

177

G. FIANDACA, Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Un

espansione incontrollata del concorso criminoso, in Foro it., 1996, V. p.129.

178

F. SIRACUSANO, Il concorso esterno e le fattispecie associative, in, Cass. Pen., 1993, p.1875. Secondo l'autore, l'art. 416-ter, palesa la categorica esclusione, da parte del legislatore del concorso esterno in associazione mafiosa. La previsione di forme di contiguità tipizzate, costituisce la prova evidente di come il legislatore abbia effettuato una selezione delle condotte punibili di soggetti non inseriti nella associazione mafiosa.

179

C.F.GROSSO, Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Una

configurazione possibile, in, Foro it., 1996, p.121; Un reale incremento e rafforzamento della associazione,

pare ipotizzabile soltanto in presenza di una “reiterazione in forma massiccia di una molteplicità di

contributi” di partecipazione alla vita e allo sviluppo dell'ente delittuoso, dato che soltanto in questo caso

l'affermazione dell'esistenza di un nesso tra l'attività del concorrente e la conservazione od il consolidamento ulteriore della struttura associativa potrà considerarsi fondata su elementi di riscontro sul

In altri termini, seguendo questo approccio interpretativo, l'art. 416-ter c.p., troverebbe sempre applicazione quando l'oggetto del accordo elettorale è l'erogazione del denaro, invece, in caso di elargizione di favoritismi diversi, l'accordo elettorale sarà tale da configurare un'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, purché tuttavia, rivesta i caratteri di un contributo causale apprezzabile o essenziale per la vita dell'ente criminoso180.

Ora se è vero che l'art. 416-ter c.p., lascia prive di rilevanza penale diverse ipotesi di scambi illeciti tra il mondo politico e la realtà criminale, è altrettanto vero che il soccorso repressivo prestato dalla categoria del concorso esterno rappresenterebbe un elusione dei confini entro cui la norma considera penalmente rilevante l'accordo elettorale: operazione indubbiamente plausibile dal punto di vista etico-politico, ma deprecabile sul piano giuridico-penale181.

Pur riconoscendo le insufficienze del reato dello scambio elettorale, parte della dottrina ritiene eccessivo che le ipotesi di collaborazione con l'ente delittuoso che non ricadano nel dettato normativo debbano comunque essere punite con lo strumento incriminatorio alternativo del concorso esterno.

piano empirico dotati di un sufficiente grado di attendibilità.

180

Contra, G.FIANDACA, secondo cui, qualora la condotta descritta nell'art. 416-ter c.p., fosse in grado di

dare vita ad un'ipotesi di concorso eventuale, non si spiegherebbe l'introduzione della nuova norma. Inoltre il ricorso al concorso esterno ove finalizzato a colmare vuoti di tutela derivante dalla infelice formulazione del reato dello scambio elettorale, rappresenta una palese violazione del principio di legalità in senso stretto.

181

M.T. COLLICA, Lo scambio elettorale politico-mafioso, cit., p. 877.

E' evidente a questo punto, che il ricorso all'art. 110 c.p., diventa una “scorciatoia” al fine di superare l’inadeguatezza della formulazione legislativa e la sostanziale inapplicabilità dell’art. 416 ter c.p.,: soluzione inaccettabile per la dottrina prevalente, che legge nella disposizione di cui all'art. 416- ter c.p., già una particolare ipotesi tipizzata di compartecipazione eventuale nel reato associativo.