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Le assemblee speciali di azionist

In conclusione della rassegna delle norme rivolte ai dipendenti – azionisti di società con azioni quotate nei mercati regolamentati, pare infine opportuno richiamare l’art. 147-bis T.u.f., che sancisce l’applicabilità degli artt. 146 e 147 T.u.f. alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea.

Nel caso in cui le azioni o gli strumenti finanziari attribuiti ai dipendenti costituiscano una specifica categoria, alle assemblee speciali di categoria previste dall’art. 2376 c.c. risulteranno, quindi, applicabili le norme previste dal Testo Unico per i titolari di azioni di risparmio, consentendo che l’assemblea speciale abbia competenze ulteriori rispetto all’approvazione delle delibere dell’assemblea generale pregiudizievoli dei diritti di

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Nella relazione di presentazione della proposta si afferma infatti: “L'azionariato diffuso, veicolato

dalle associazioni di azionisti, può rivelarsi un soggetto di fatto idoneo e interessato a una gestione aziendale volta a preservare l'interesse esclusivo della società, non potendosi trovare, per volume di investimenti e per qualificazioni professionali, in una posizione «concorrenziale» o conflittuale con quella della società ma solo sinergica. La presente proposta di legge si propone di contribuire all'attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, per la tutela della libertà dell'iniziativa economica, nonché dell'articolo 47 della Costituzione, per l'incoraggiamento e la tutela del risparmio, nella misura in cui l'investimento azionario è, nell'attuale sistema, una forma di risparmio che la norma costituzionale prevede espressamente di favorire attraverso l'investimento azionario nelle grandi realtà produttive del Paese. La presente proposta di legge si inserisce nell'attuale dibattito, in sede di Unione europea, sulla revisione delle direttive del 2007 e del 2013 sulla partecipazione azionaria. La stessa Unione europea riconosce come, negli ultimi anni, siano emerse carenze nel governo societario delle società quotate, con riferimento a differenti soggetti: le società e i loro amministratori, gli azionisti con ruoli di investitori istituzionali o di gestori di attivi, nonché i consulenti in materia di voto. Date l'estensione del fenomeno di investimento azionario, in crescita, e le ricadute negative che può subire a causa di una bad governance, la presente proposta di legge si prefigge di compiere un percorso simile a quello intrapreso per la tutela dei consumatori, riconoscendo alle associazioni di azionisti non solo una partecipazione diretta alla governance ma anche la possibilità di esercitare, in nome proprio e per conto degli azionisti diffusi delle società quotate interessate, i diritti societari gestori e partecipativi, con esclusione, invece, dei diritti di natura patrimoniale. A nostro avviso, un sistema di governance, per essere efficace, deve aprirsi alla presenza negli organi sociali di rappresentanti dell'azionariato diffuso, attraverso le associazioni di azionisti in quanto soggetti con le risorse e con le qualifiche necessarie per svolgere quell'insieme di attività di controllo e di tutela previste dall'ordinamento ma che, normalmente, rimangono al di fuori della sfera dell'azione e della possibilità dei singoli azionisti. L'unica facilitazione oggi riconosciuta alle associazioni di azionisti è la raccolta delle deleghe tra i propri associati: troppo poco, considerato che, viceversa, le attuali procedure e i vigenti termini per l'esercizio dei diversi diritti sono tali da rendere di fatto impossibile agli azionisti diffusi il loro esercizio”.

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categoria e che sia ad essa possibile la nomina di un rappresentante comune (430).

Si ritengono invero infondate quelle critiche sollevate da parte della dottrina che, in forza del dato letterale dell’art. 147-bis T.u.f., il quale riferisce l’applicazione degli artt. 146 e 147 alle “assemblee speciali” previste dall’art. 2376, 1° co., c.c., sostiene che il legislatore abbia voluto estendere la disciplina degli azionisti di risparmio solo con riferimento a questo tipo di assemblee, impregiudicate le loro funzioni stabilite dal codice civile, e non alle categorie speciali di azioni quotate nei mercati regolamentati (431).

L’art. 147-bis, infatti, richiama interamente gli articoli 146 e 147 T.u.f. ed il riferimento alle assemblee speciali di cui all’art. 2376, 1° co., c.c. risulta effettuato per chiarire che destinatari della norma sono i titolari di “diverse categorie di azioni o strumenti

finanziari che conferiscono diritti amministrativi” che possono riunirsi in assemblea

speciale di categoria, non per limitare l’applicazione alle ipotesi in cui vi siano “deliberazioni dell’assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse”. Anche perché questa funzione è prevista anche dall’art. 146, 1° co., lett. b), T.u.f., in base al quale

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Cfr. L. AUTUORI, sub Art. 146. Assemblea speciale, in P. MARCHETTI – L.A. BIANCHI, La disciplina

delle società quotate nel Testo Unico della Finanza d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Commentario, tomo

II, Giuffrè, Milano, 1999.

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Sul coordinamento della disciplina dell’art. 2376 c.c. con quella degli articoli 146 e 147 T.u.f. la dottrina presenta opinioni profondamente differenti. Il problema è rappresentato dal fatto che se gli articoli 146 e 147 Tu.f. delineano la disciplina di un’organizzazione di gruppo stabile, che deve sempre esistere, per i titolari di azioni di risparmio, l’art. 2376 c.c. riguarda invece una forma di organizzazione solo eventuale, avente come presupposto una deliberazione dell’assemblea generale che pregiudichi i diritti di una categoria di azioni o strumenti finanziari [cfr. M. NOTARI, sub Art 2376, in P. MARCHETTI– L. A. BIANCHI - F. GHEZZI - M. NOTARI (a cura di), Assemblea, in Commentario alla riforma delle

società, Giuffrè, Milano, 2006, p. 256]. Alcuni Autori ritengono infatti che la norma estenda la disciplina

speciale delle azioni di risparmio alle categorie speciali di azioni (e strumenti finanziari) emesse da società quotate [C. FORMICA – C. LOLLI, sub Art. 2376, in A. MAFFEI ALBERTI (a cura di), Il nuovo diritto

delle società, Cedam, Padova, p. 2005], con l’applicazione a tutte le categorie di azioni quotate di tutta la

normativa prevista per le azioni di risparmio (cfr. G. D’ATTORRE, sub Art 2376, in N. ABRIANI – M. STELLA RICHTER, Codice ipertestuale commentato delle società, tomo II, Utet, Torino, 2010, p. 972; U. TOMBARI, Le categorie speciali di azioni nella società quotata, in Riv. soc. 2007, 5, p. 981). Altri Autori hanno invece ritenuto che gli articoli 146 e 147 si applichino alle ipotesi delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 c.c. e non alle categorie speciali di azioni quotate nei mercati regolamentati, cioè che trovino applicazione nelle sole ipotesi in cui una deliberazione della società pregiudichi i diritti di categoria [cfr. C. F. GIAMPAOLINO, sub Art. 147-bis. Associazioni di categoria, in M. FRATINI – G. GASPARRI (a cura di), Il Testo Unico della Finanza, Utet, Torino, 2012; G. D’ATTORRE, op. cit., 973; M. NOTARI, op. cit., p. 258]. Inoltre secondo questa opinione solamente le norme contenute negli artt. 146 e 147 T.u.f. che siano compatibili con l’art. 2376 c.c. possono applicarsi alle assemblee speciali disciplinate da quest’ultimo. A tal proposito si veda M. NOTARI, op. cit., p. 258, che ha ritenuto applicabili alle assemblee speciali di cui all’art. 2376 c.c. le seguenti disposizioni: a) il quorum del 20% del totale delle azioni di categoria; b) il potere del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza di convocare l’assemblea speciale nei casi in cui non vi provvedessero gli amministratori; c) la possibilità per lo statuto di attribuire ulteriori poteri a tutela degli interessi dei portatori delle azioni. Non ritiene invece applicabili le norme sul rappresentante comune e sull’istituzione del fondo comune.

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l’assemblea speciale delibera “sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea

della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria”.

A fronte del difficile coordinamento delle norme in esame, pare opportuno dar rilievo all’intenzione del legislatore, che, richiedendo l’applicazione delle norme di tutela previste per gli azionisti di risparmio, ha evidentemente inteso assicurare una disciplina organizzativa delle assemblee dei portatori di azioni quotate appartenenti a categorie speciali di maggior favore o comunque più completa di quella prevista dal codice civile per le società non quotate.

La relazione illustrativa al d. lgs. 37 del 2004 sembra avvalorare questa tesi: “l’articolo

73 introduce il nuovo articolo 147-bis del testo unico della finanza in tema di assemblee speciali dei possessori dei nuovi strumenti partecipativi previste dall’articolo 2376 del codice civile; il raffronto tra la disciplina prevista all’art. 2376 per le assemblee speciali - ossia quella delle assemblee straordinarie - con quella di maggior dettaglio prevista nel TUF per le azioni di risparmio induce a ritenere opportuna l’estensione di tale disciplina a tutte le categorie di azioni previste all’art. 2376, qualora tali azioni siano quotate”.

Sull’applicabilità della norma agli strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi di cui all’art. 2376 c.c. le polemiche sollevate sembrano poi superabili: sebbene, infatti, l’art. 147-bis t.u.f. si riferisca ad “azioni”, lo stesso articolo rinvia però all’art. “2376,

comma 1, del codice civile”, applicabile anche agli strumenti finanziari partecipativi

dotati di diritti amministrativi; inoltre, non si esclude che tali strumenti finanziari possano essere quotati (432) e che il relativo titolare rischi di trovarsi in situazioni non dissimili da quelle dell’azionista, con la necessità della specifica tutela posta in essere per le azioni di risparmio (433).

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R. COSTI, op. cit., p. 320, ha sostenuto che “le società quotate potranno emettere quegli strumenti

finanziari «diversi» dalle azioni e dalle obbligazioni, anche se la loro tendenziale atipicità non ne faciliterà la quotazione sui mercati regolamentati” e richiama in proposito l’art. 95, comma 4 T.u.f. in

base al quale “La Consob determina quali strumenti o prodotti finanziari, ammessi alle negoziazioni in

mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell’articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato”, che consentirebbe di assicurare un mercato secondario per tali titoli.

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M. MAUGERI, Azioni di risparmio e assemblee di categoria: prime note sul coordinamento tra t.u.f e

nuovo diritto societario, in Giur. comm., 2004, p. 1316, ha affermato che il regime protettivo delle azioni

di risparmio sia giustificato dalla necessità di contenere il rischio, insito nell’ampia elasticità causale dello strumento finanziario, di facili arbitraggi da parte dell’emittente, che potrebbe ricorrere a tale strumento solo per evitare il rigido corredo organizzativo previsto per le azioni quotate.

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Ne risulta la possibile configurazione dell’azionariato dei dipendenti come fenomeno collettivo e non meramente individuale, nei limiti stabiliti dallo statuto delle società con azioni quotate.

15. Partecipazione finanziaria e partecipazione alla gestione: due profili distinti ma

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