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Caratteristiche delle azioni emesse e categorie speciali di azioni.

7. L’assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti.

7.2. Caratteristiche delle azioni emesse e categorie speciali di azioni.

L’ultimo lemma dell’art. 2349, comma 1, c.c. afferma che possano essere emesse “speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con

norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti”.

Unanimemente si ritiene che la società possa, non debba, assegnare azioni sottoposte a regime diverso dalle azioni ordinarie (326). Tali azioni rappresentano comunque una partecipazione al capitale sociale e sono caratterizzate dalle limitazioni nei diritti amministrativi o patrimoniali ritenute necessarie all’allargamento della base azionaria alla particolare platea dei dipendenti.

Pertanto, le azioni potranno presentare peculiarità con riguardo alla forma, anche se il significato di tale disposizione è in parte svuotato di contenuto dal regime di nominatività obbligatoria (327).

Possibili sono poi le clausole di limitazione del trasferimento delle azioni considerate, motivate in particolare dallo scopo di creare un legame tra datore di lavoro e lavoratore

323

La giurisprudenza si è espressa in senso contrario in ipotesi di applicazione dell’art. 2441, 8° co., c.c. (App. Torino 23.10.2000 e App. Torino 23.01.2001) ed alcuni autori ritengono che le valutazioni effettuate in tale sede possano essere applicate anche alle azioni offerte gratuitamente ai dipendenti (C. PASQUARIELLO, op. cit.).

324

Di quest’opinione è anche R. SALAFIA, op. cit., p. 1049, per il quale “Non può escludersi che

l’iniziativa degli amministratori sia diretta a gratificare solo una parte del personale o, addirittura, uno o più dipendenti individualmente indicati”.

325

R. WEIGMANN, op. cit., p. 123.

326

G. COTTINO, Diritto societario, II ed., Cedam, Padova, 2011, pp. 300-301.

327

Si segnala che G. COTTINO, op. cit., p. 280, ritiene che forse potrebbe rinvenirsi un’ulteriore eccezione al regime di nominatività obbligatoria nella previsione degli strumenti finanziari di cui all’art. 2346, 6° co. c.c.

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e di interessare il secondo all’andamento dell’impresa.

Dibattuto è, però, se il limite massimo di cinque anni di intrasferibilità delle azioni sia applicabile all’ipotesi di cui all’art. 2349, considerata la peculiarità dell’istituto (328). In proposito, si ritiene che le azioni emesse ai sensi dell’art. 2349 c.c., solo perché offerte gratuitamente a soggetti non soci, non possano essere considerate azioni di seconda categoria e private di diritti in maniera superiore a quanto sia consentito per ogni altra categoria di azioni (329). D’altronde, lo stesso dettato normativo, che fa riferimento al “modo di trasferimento” non consente di introdurre un sostanziale divieto assoluto di alienazione (330).

Ultima specificità è la possibilità di plasmare azioni differenziate per i diritti patrimoniali ed amministrativi che incorporano. A questo proposito la discrezionalità è massima. Prima del 2003 si discuteva della possibilità di emettere azioni prive del diritto di voto e si riteneva che le limitazioni a tale diritto dovessero essere compensate da privilegi di natura patrimoniale; ora l’assoluta autonomia statutaria riconosciuta in materia dall’art. 2351, specie in seguito al d.l. 91/2014 (conv. in l. 116/2014), si esplica anche in relazione alle azioni qui in esame, fugando i rimanenti dubbi.

Non solo, l’introduzione all’art. 2351, 4° co., c.c. delle azioni a voto plurimo (331) presenta interessanti possibilità per lo sviluppo della partecipazione dei dipendenti al capitale d’impresa, anche nella ricordata ottica di long-term investment propugnata dalle istituzioni europee e riconosciuta espressamente dall’art. 127-quinquies t.u.f. per le

328

Contra M. BIONE, op. cit.; a favore, invece, R. WEIGMANN, op. cit., che considera comunque necessario il rispetto delle norme imperative del codice civile.

329

G. ADDESSI, op. cit.; A. STAGNO D’ALCONTRES, op. cit.

330

G. ADDESSI, op. cit., p. 1272; G. FRÈ, op. cit., p. 185.

331

Cfr., sul punto, M. BIONE, Il principio della corrispondenza tra potere e rischio e le azioni a voto

plurimo: notarelle sul tema, in Giur. Comm. 2015, n. 2, p. 266 ss.; A. BUSANI – M. SAGLIOCCA, Le azioni non si contano, ma si pesano: superato il principio one share one vote con l’introduzione delle azioni a voto “plurimo” e a voto “maggiorato”, in Soc., 2014, n. 10, p. 1048 ss.; V. CARIELLO, Azioni a voto

potenziato, “voti plurimi senza azioni” e tutela dei soci estranei al controllo, in Riv. Soc., 2015, p. 164

ss.; M. CIAN – C. SANDEI, Commento all’art. 2351, in Comm. Gabrielli, Torino, 2015; G. FERRI, Azioni a

voto plurimo e voto maggiorato: profili tipologici, in Riv. Not., 2015, n. 4, p. 761 ss.; C.F. GIAMPAOLINO,

Azioni a voto maggiorato e a voto plurimo, in Giur. Comm., 2015, n. 5, I, p. 779 ss; G. GUIZZI, La

maggiorazione del diritto di voto nelle società quotate: qualche riflessione sistematica, in Corr. giur.,

2015, p. 153 ss.; M. LAMANDINI, Voto plurimo, tutela delle minoranze e offerte pubbliche di acquisto, in

Giur. Comm., 2015, n. 3, I, p. 491 ss.; M. MASSELLA DUCCI TERI, Appunti in tema di divieto di azioni a voto plurimo: evoluzione storica e prospettive applicative, in Riv. Dir. Soc., 2013; C. MOSCA, La

maggiorazione del voto, il presupposto dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto e le altre novità in materia di soglie opa, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2015, n. 5, p. 863ss.; M. S. SPOLIDORO,Il voto plurimo: i sistemi europei, in Riv. Soc., 2015, n. 1, p. 134 ss.; C. TEDESCHI, Le azioni a voto plurimo

e la maggiorazione del diritto di voto, in Soc., 2015, n. 10, p. 1073 ss.; M. VENTORUZZO, Un’azione, un

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società con azioni quotate nei mercati regolamentati, che prevede la possibilità per gli statuti di tali società di attribuire un voto maggiorato, fino ad un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi (332).

Nulla toglie, invero, che lo statuto anche di società non quotate possa prevedere l’emissione di azioni con diritto di voto plurimo (fino ad un massimo di tre voti), se del caso solo su determinati argomenti, come, d’altronde previsto per gli strumenti finanziari di cui all’art. 2349, 2° co., c.c., subordinandone l’esercizio al mantenimento per un periodo di tempo minimo. Il pensiero va alle loyalty shares francesi, in forza delle quali gli azionisti che mantengono la titolarità delle azioni per un periodo minimo di due anni, ricevono dopo tale periodo un diritto di voto doppio come ricompensa, diritto che si perde con il trasferimento della titolarità delle azioni (333).

Potrebbero inoltre essere emesse azioni “speciali” sotto il profilo dei diritti patrimoniali, prevedendo, per esempio, la postergazione nelle perdite o la correlazione a particolari settori di attività. Unico limite rimane il divieto del patto leonino.

Per quanto riguarda, poi, la qualificazione delle azioni emesse ex art. 2349 c.c., non sembra che esse siano configurino di per sé una categoria speciale di azioni ex art. 2348

332

Cfr. U. TOMBARI, “Maggiorazione del dividendo” e “maggiorazione del voto”: verso uno statuto

normativo per l’investitore di medio-lungo termine?, in Banca Borsa Tit. Cred., 2016, n. 3, p. 303 ss. Più

approfonditamente, sul punto, vd. cap. IV.

333

Le loyalty shares sono disciplinate dall’art. L225-123 del Code de Commerce: “(I) Un droit de vote

double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, peut être attribué, par les statuts à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire. (II) En outre, en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double peut être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. (III) Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote double prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote double conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa”. In Francia è altresì

possibile la distribuzione di Loyalty Bonus, che prevedono una maggiorazione del dividendo, in base all’articolo L232-14 del Code de Commerce: “(I) Une majoration de dividendes dans la limite de 10 %

peut être attribuée par des statuts à tout actionnaire qui justifie, à la clôture de l’exercice, d’une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Son taux est fixé par l’assemblée générale extraordinaire. Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le nombre de titres éligibles à cette majoration de dividendes ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0, 5 % du capital de la société. La même majoration peut être attribuée, dans les mêmes conditions en cas de distribution d’actions gratuites. (II) Cette majoration ne peut être attribuée avant la clôture du deuxième exercice suivant la modification des statuts”.

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c.c.: solo ove la delibera dell’assemblea straordinaria delinei peculiarità nei diritti amministrativi e patrimoniali attribuiti alle azioni in esame, si configurerà una categoria azionaria a sé stante (334), non potendo considerare “speciali” le azioni in esame solamente perché destinate ai dipendenti della società (335).

Il punto non è di poco rilievo, dal momento che l’art. 2376 c.c. prevede che, se esistono diverse categorie di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea che ne pregiudicano i diritti debbano essere approvate anche dall’assemblea speciale di categoria, alla quale si applicano le stesse norme dell’assemblea straordinaria. In presenza dei relativi presupposti, il riconoscimento nelle azioni emesse gratuitamente a favore dei prestatori di lavoro di una speciale categoria di azioni consente, dunque, di garantire loro una seppur minimale forma di organizzazione di categoria.

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