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6. La Responsabilità Sociale all’interno del Terzo Settore

1.4. Politica e Azione Comunitaria in materia ambientale in merito allo

1.4.2. Dall’Atto Unico europeo del 1986 ai trattati di Maastricht del

Un esplicito fondamento giuridico alla normativa ambientale comunitaria si ha, tuttavia, solo con l’Atto Unico Europeo del 1986, che, inserendo nel trattato della Comunità il titolo VII dedicato all’”Ambiente”, ha reso l’Ambiente una materia di competenza comunitaria concorrente. Ancora non compare la menzione di “sviluppo sostenibile”, ma si iscrive come obiettivo della tutela ambientale l’utilizzazione “accorta e razionale” delle risorse naturali142.

140 www.cee.eur-lex.it

141 MELCHIONNI M.G., Dichiarazione e Comunicato finale della Conferenza al Vertice (Parigi, 21 ottobre 1972) Rivista di Studi Politici Internazionali ,Vol. 39, No.

4 (Ottobre-Dicembre 1972), pp. 624-630, www.jstore.it, 2014.

142 Sottosezione VI – Ambiente Articolo 25

L’azione della Comunità in materia ambientale ha l’obiettivo:

Il primo documento comunitario in cui si trova il concetto di “sviluppo sostenibile” è la Dichiarazione del 26 giugno 1990 dei capi di Stato e di Governo riuniti in sede di Consiglio, adottata in occasione del Consiglio Europeo di Dublino. Gli Stati membri in essa riconoscono che la loro azione deve fondarsi “sui principi dello sviluppo sostenibile e di un modo di agire preventivo e precauzionale” e lo sviluppo economico deve essere “sostenibile e valido dal punto di vista ambientale”143.

La revisione dei trattati avvenuta con il trattato di Maastricht del 1992 porta ad iscrivere tra gli obiettivi del Trattato della Comunità europea, all’art. 2, quello di “una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l’ambienti”. Inoltre, vengono introdotti nel trattato CE (TCE), all’art. 174, n. 2, il “principio del livello elevato di tutela ambientale” ed il “principio di precauzione”, già figurante nel principio 15 della dichiarazione di Rio.

L’espressione “sviluppo sostenibile” ed il relativo concetto sono al centro del Quinto Programma Comunitario di politica ed azione a favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, non a caso intitolato “Per uno sviluppo durevole e sostenibile”144. Il Programma richiama la necessità di

applicare rapidamente le principali misure concordate nella conferenza di Rio, nell’ottica di una “riconciliazione” fra ambiente e sviluppo e della trasformazione del modello europeo di crescita nel senso della sostenibilità. Sotto il profilo del valore giuridico della sostenibilità ambientale va osservato che il programma si pone come un quadro di riferimento, un orientamento non vincolante nel quale lo sviluppo sostenibile è configurato come il principio di sintesi, imperativo, da articolare in obiettivi da raggiungere progressivamente. Il programma esprime anche una valutazione positiva globale sui progressi compiuti

• di contribuire alla protezione della salute umana;

• di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. In merito si veda: Atto unico europeo - Trattato, Lussemburgo, 17 febbraio 1986, in www.eur-lex.it

143 Conclusioni del Consiglio Europeo 25-26 Giugno 1990, Dublino.

144 Adottato con risoluzione del Consiglio Europeo e dei Rappresentanti dei

nell’abbattimento dei livelli di inquinamento in alcune regioni europee, ma al contempo ribadisce che la qualità dell’ambiente sarebbe peggiorata laddove non fossero compiuti passi più coraggiosi nell’attuazione della legislazione ambientale, nell’integrazione della stessa con le politiche economiche e sociali dell’Unione Europea, nonché una più generale responsabilizzazione di tutti i cittadini verso tali tematiche, così come degli attori istituzionali ed economici. Velatamente, per la prima, volta si va a riconnettere il concetto di sviluppo sostenibile con quello di Responsabilità Sociale145.

Con tale documento la politica Comunitaria si è spostata nella direzione della prevenzione, apportando strumenti che favoriscono l’inserimento della variabile ambientale tra i fattori strategici della competizione sul mercato. Sono tre i principi essenziali su cui si fonda, contenuti nell’art 30 del Trattato: il principio “chi inquina paga”, ovvero un’impresa che provoca un danno ambientale ne è responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi. Il principio “preventivo”, per il quale, in materia ambientale, occorre intervenire prima che siano causati dei danni, così da prevenire, nella misura in cui ciò sia possibile, eliminare, o, quantomeno, ridurre fortemente, il rischio che tali danni si verifichino. Ciò non solo perché i danni ambientali, una volta verificati, non sempre sono riparabili, ma anche poiché, pur laddove lo siano, l’attività di ripristino, generalmente, è molto più onerosa di quella di prevenzione, con la conseguenza che anch’esso non può prescindere da considerazioni di rilevanza economica146. Ed infine il

principio di sussidiarietà, che prevede che l’UE debba intervenire in materia ambientale solo se la sua azione può far conseguire risultati migliori rispetto a quelli nazionali147.

145 CURTI GIALDINO C., L’Unione Europea ed il Principio dello Sviluppo Sostenibile, in www.indireeuropa2.it

146 MANCINI PALAMONI G., Il Principio di prevenzione, pubblicato su

AmbienteDiritto.it il 26 novembre 2014.

147 BALESTRERI A., BUTTI L., KINIGER A., PERES F. Guida all’Ambiente- Analisi e Commento del Dlgs 152/2006, in www.ambientesicurezzaweb.it, 20

Con il trattato di Amsterdam del 1997 il principio dello sviluppo sostenibile entra a far parte degli obiettivi dell’Unione europea. Il preambolo del trattato afferma, infatti, che gli Stati membri sono “determinati a promuovere il progresso sociale ed economico dei propri popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell’ambiente”. Inoltre, nell’art. 2, primo comma, si ribadisce che il primo obiettivo dell’Unione consiste nel “promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile”. Vale la pena di notare che la sostenibilità non è direttamente riferita alla politica ambientale ma è destinata a permeare l’insieme delle politiche comunitarie. Non a caso l’art. 6 TCE, pure introdotto ad Amsterdam, afferma il principio di integrazione secondo cui “le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all’art 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”148.

1.4.3. Dalla Carta dei diritti fondamentali del 2000 ai trattati di