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6. La Responsabilità Sociale all’interno del Terzo Settore

1.5. Nascita del Diritto dell’Ambiente in Italia e Principio dello

nel nuovo art. 10, lett. d) in cui viene precisato che l’azione esterna dell’Unione è volta a “favorire lo sviluppo sostenibile dei Paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà” nonché a “contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile”152.

1.5. Nascita del Diritto dell’Ambiente in Italia e Principio dello Sviluppo Sostenibile

Nel nostro Paese è oggi modesta l’attenzione che la dottrina riserva al ruolo dell’impresa nella tutela dell’ambiente e non ancora numerosi

151 CAFAGNO M., Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattivo, comune, cit., p. 48, FONDERICO F., Sesto Programma di Azione UE per ambiente e strategie tematiche, in Rivista Giuridica Ambiente,

Giuffrè, 5, Milano, 2007, p.695, GANAPINI W., Politiche per l'ambiente, in Politiche per l'ambiente, Mulino, 3, Bologna, 2005.

sono i contributi e le riflessioni in materia. Tale lacuna può essere spiegata a partire dal fatto che in Italia, come in altri Paesi Europei, la consapevolezza quanto alla gravità del fenomeno dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento globale, della scarsità delle risorse primarie e delle fonti energetiche è emersa solo negli ultimi quindici anni e, allo stesso modo, il Legislatore ha dimostrato interesse verso le tematiche ambientali solo nell’ultima metà del secolo scorso. Basti pensare alla nostra Costituzione che nella sua prima versione non contemplava l’ambiente quale oggetto di una specifica tutela. L’unico riferimento, indiretto, poteva esser rinvenuto nell’art 9 della stessa, secondo il quale: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” e nell’art 32, che tutela la salute.

Fino a pochi anni fa non si rintracciavano strumenti normativi idonei a reprimere i c.d. illeciti ambientali. Ciò ha spinto dottrina e giurisprudenza ad un’operazione interpretativa degli articoli della Costituzione prima citati, ma anche degli articoli 2, 41, 42, 44, da cui è emerso un principio indiretto di salvaguardia dell’ambiente quale “valore costituzionalmente protetto”153. E’ stato infatti grazie all’intervento

del Giudice Costituzionale che, prima del formale inserimento della tutela ambientale in seno alla Costituzione per mezzo della L. Cost. 3/2001, la stessa ha trovato un ancoraggio costituzionale154. Solo con la

revisione del Titolo V, tuttavia, l’Ambiente è stato elevato definitivamente ad interesse costituzionalmente protetto.

153 GIANNINI M.S., Ambiente, saggio sui diversi aspetti giuridici, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, Giuffré, 3, Milano 1973.

154 Tra gli interventi ricordiamo la Sent. della Corte Costituzionale 641/87 con

la quale, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 349/86 istitutiva del Ministero dell’Ambiente, affermava come la salubrità dell’ambiente era “un

elemento determinativo della qualità della vita” e pertanto, la protezione

ambientale “non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime

l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che non è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti, è imposta anzitutto da precetti costituzionali per cui esso assurge a valore primario e assoluto”.

In merito al Principio dello Sviluppo Sostenibile, esso è stato codificato da una pluralità di fonti sia primarie che secondarie. Anzitutto, il compito di assicurarne l’attuazione compare tra le competenze amministrative ripartite dal D.Lgs 112/1998155; inoltre espliciti richiami

sono contenuti nella Legge Delega 15 dicembre 2004, n.308 e nel D.Lgs n. 152/2006. In tale ultimo decreto si afferma per la prima volta il “Principio dell’azione ambientale” (art. 3-ter), secondo il quale la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai Principi di precauzione, di azione preventiva, di correzione dei danni causati all’ambiente, nonché del noto “chi inquina paga”, ai sensi dell’articolo 174, comma 2 del TFUE, che abbiamo visto regolare la politica dell’Unione in materia ambientale.

L’articolo 3 quater descrive invece il Principio dello Sviluppo Sostenibile: ogni attività d’impresa deve garantire, ovvero, la non compromissione della qualità della vita e delle possibilità delle generazioni future a favore del soddisfacimento dei bisogni di quelle presenti. Importante è la precisazione in base alla quale anche l’attività della Pubblica Amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile. Pertanto, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione156.

155 Il D.lgs. 31 marzo 1998, n 112, recante norme sul conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 del marzo del 1997, n° 59, enumera, tra i compiti di tutela dell’ambiente di rilievo nazionale, oggetto di competenza concorrente, “la

promozione di politiche di sviluppo sostenibile” art. 69, comma 2, lett. b).

156 BALESTRERI A., BUTTI L., KINIGER A., PERES F. Guida all’Ambiente- Analisi e Commento del Dlgs 152/2006, in www.ambientesicurezzaweb.it, 20

novembre 2016, p. 30-45, CAFAGNO M., Principi e strumenti di tutela

dell’ambiente come sistema complesso, adattivo, comune, cit., p. 52, MAGLIA S., Diritto ambientale – Alla luce del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, IPSOA,

Tra le novità significative di tale decreto, si ricorda poi l’introduzione della Valutazione a Impatto Ambientale, che riguarda i progetti che suscettibili di provocare impatti negativi significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare l’art. 6 D.Lgs. n. 152/2006 distingue tra progetti obbligatoriamente soggetti a Via e progetti sottoposti a preventiva verifica di assoggettabilità (nota come screening) al fine di valutare l’eventuale sottoposizione a Via. In seguito, il legislatore – con legge n. 116/2014 - ha demandato al ministero dell’Ambiente la ridefinizione dei criteri e delle soglie da applicare per lo screening, oggi contenuti nel D.M. 30 marzo 2015.

2. La crescita sostenibile: il ruolo della Responsabilità Ambientale