• Non ci sono risultati.

6. La Responsabilità Sociale all’interno del Terzo Settore

6.3. La Riforma del Terzo Settore

In Italia la riforma del Terzo Settore si è realizzata prima attraverso la Legge Delega per la Riforma del Terzo settore, Legge n° 106/2016, poi con l’emanazione del “Codice del Terzo Settore”, D.Lgs. n. 117/2017. Secondo quanto stabilito dal Codice, la trasparenza rappresenta uno dei principali requisiti che consentono alle imprese non profit di fruire delle agevolazioni. Si parla di trasparenza con riferimento: allo scopo e alla natura dell’attività, al modo in cui le decisioni sono assunte e modificate (compresa la definizione dei ruoli, delle responsabilità tra le diverse funzioni nell'organizzazione), agli standard e i criteri seguiti per la valutazione delle proprie performance riguardo all’attività solidaristica e di interesse generale, alla fonte delle risorse finanziarie, alle decisioni e alle attività che hanno un impatto sulla società e sull’ambiente, comunicando in modo chiaro, accurato e completo e ad un livello sufficiente e ragionevole di dettaglio, le politiche, le decisioni e le attività.

Per il legislatore, infatti, è fondamentale che le imprese non profit svolgano attività di interesse generale secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari. Tutti gli elementi di cui sopra trovano la loro collocazione ideale nel Bilancio

100 Saggio di Stefano Zamagni in: Guida critica alla responsabilità sociale e al governo di impresa, a cura di SACCONI L., cit., p. 574.

sociale, in cui confluiscono i dati relativi alla rendicontazione “non economico finanziaria” dell’ente101.

Con l’approvazione del decreto sul Codice del Terzo settore, viene introdotto l’obbligo di redigere e depositare, nonché pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio Sociale. Tale obbligo riguarda solo gli enti con ricavi o entrate superiori ad un milione di euro, mentre le altre imprese non profit, ancorché non obbligate, potranno comunque redigere il documento, soprattutto qualora intendano testimoniare l'impatto sociale delle proprie attività di interesse generale.

Il bilancio sociale, come abbiamo detto, non è un semplice rendiconto consuntivo o un documento di relazione di carattere amministrativo- burocratico, ma è soprattutto un importante strumento di gestione in quanto facilita il sistema delle relazioni e di governo dell'organizzazione, permettendo di valutare, programmare e pianificare, di anno in anno, le proprie strategie in funzione degli obiettivi e valori sociali in cui l'azienda si riconosce. Al di là della diversa veste formale che può assumere (una estensione della relazione sulla gestione o della nota integrativa, un documento autonomo ed indipendente dal bilancio d’esercizio ecc.), il bilancio sociale per questa tipologie di enti comprende una serie di parametri di controllo qualitativo della missione dell’impresa, passando in rassegna e misurando le utilità sociali che la cooperativa è impegnata a produrre -

101 Codice del Terzo Settore Art. 14 Bilancio sociale:

1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. 2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonche' agli associati.

oltre la sopravvivenza e lo sviluppo dell’impresa stessa - e controllando la congruità delle azioni rispetto a questi fini102. Redigere il bilancio

sociale, inoltre, obbliga a porsi interrogativi e a fornire risposte ai soci, ma anche a tutti gli interlocutori sociali su temi riguardanti la governance della cooperativa, la partecipazione democratica (fornendo anche le dimensioni numeriche del coinvolgimento dei soci), le iniziative di formazione professionale ed educative dei soci, il contributo fornito dalla cooperativa all’occupazione e alla creazione di ricchezza, la mutualità esterna ecc.

Infine, a proposito della mission, il decreto attuativo del Codice del Terzo settore, all’articolo 13, stabilisce che per gli enti no profit il bilancio di esercizio deve comprendere anche la Relazione di Missione o Bilancio di Missione, oltre allo stato patrimoniale e al rendiconto gestionale103. La Relazione illustra le poste di bilancio, l’andamento

102 CASOTTI A., GHEIDO M.R., Codice del Terzo Settore, cosa cambia, Diritto e

Pratica del Lavoro, IPSOA, Milano, n°36, settembre 2017, IANNACONE M.N.,

Prime considerazioni sul Codice del Terzo Settore, in Cooperative e Enti No profit,

IPSOA, Milano, n° 10, 2017, PAGAMICI B., Terzo settore: il bilancio sociale per

conquistare la fiducia degli stakeholder, Dossier Codice del Terzo settore, IPSOA,

Milano, 24 luglio 2017.

103 Codice del Terzo Settore Art. 13 Scritture contabili e bilancio:

1.Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile. 6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attivita' di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo la Relazione di missione ha la funzione di integrare gli altri documenti del bilancio delle imprese no profit per garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati ottenuti, con una informativa incentrata sul perseguimento della missione istituzionale, esprimendosi sulle prospettive di continuità aziendale, così da implementare la trasparenza e la chiarezza dell’informazione sull’andamento dell’impresa no profit nei confronti degli “stakeholder s di missione”104.

104 CASOTTI A., GHEIDO M.R., Codice del Terzo Settore, cosa cambia, Diritto e

Pratica del Lavoro, IPSOA, Milano, n°36, settembre 2017, IANNACONE M.N.,

Prime considerazioni sul Codice del Terzo Settore, in Cooperative e Enti No profit,

CAPITOLO SECONDO

LA RESPONSABILITA’ AMBIENTALE

SOMMARIO: 1. RESPONSABILITA’ AMBIENTALE D'IMPRESA - 1.1. Responsabilità sociale e responsabilità ambientale, due categorie a confronto. - 1.2. Nascita delle Responsabilità Ambientale. - 1.2.1. Preoccupazioni ambientali. - 1.2.2. Nascita dei Consumatori Verdi. - 1.2.3. Dalla Regolazione alla Autoregolazione. - 1.2.4. Centralità della questione ambientale nelle imprese. – 1.3. La Sostenibilità Ambientale e Lo Sviluppo Sostenibile. - 1.3.1. Sostenibilità Ambientale: le problematiche impresa-ambiente - 1.3.2. Il Concetto di Sviluppo sostenibile. - 1.3.3. Origine dello Sviluppo Sostenibile. - 1.3.4. Conferenza di Rio de Janeiro su Ambiente e Sviluppo. - 1.3.5. La Carta di Aalborg e la Carta di Lisbona. - 1.3.6. Il Millennium Project e la Conferenza di Johannesburg sullo Sviluppo Sostenibile. - 1.3.7. RIO +20 e AGENDA 2030. - 1.4. Politica e Azione Comunitaria in materia ambientale in merito allo Sviluppo Sostenibile. - 1.4.1. Il principio dello Sviluppo Sostenibile come obiettivo dell’azione dell’Unione europea. - 1.4.2. Dall’Atto Unico europeo del 1986 ai trattati di Maastricht del 1992 e di Amsterdam del 1997. - 1.4.3. Dalla Carta dei diritti fondamentali del 2000 ai trattati di riforma dell’Unione europea del 2007. - 1.5. Nascita del Diritto dell’Ambiente in Italia e Principio dello Sviluppo Sostenibile.

1. RESPONSABILITA’ AMBIENTALE D’IMPRESA

1.1. Responsabilità sociale e responsabilità ambientale, due categorie