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6. La Responsabilità Sociale all’interno del Terzo Settore

6.2. Il Terzo settore verso gli strumenti della Responsabilità Sociale

Terzo Settore riguardava l’obbligo o meno per le Organizzazioni del Terzo settore di redigere il Bilancio Sociale, il Bilancio di Missione97

ovvero l’una e l’atra tipologia di rendicontazione sociale.

Tale questione da un lato può essere sostenuta in positivo, ritendo che la trasparenza e la correttezza debbono esser osservate anche dalle Organizzazioni di Terzo settore, in quanto non possono considerarsi immuni dal rischio di comportamenti opportunistici al proprio interno e soprattutto si ravvisa l’esigenza di assicurare una certa tracciabilità

95 GALLERINI R., Il Terzo Settore nell’economia: soggetti, ausili, vigilanza e sussidiarietà orizzontale, in Complementi di Diritto dell’Economia, a cura di

BANI E., GIUSTI M., Padova, CEDAM, 2008, p.235.

96L’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 elenca: le organizzazioni di

volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni, gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Non rientrano nel Terzo settore (art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017): le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell’art. 32, comma 4, stesso D.Lgs. n.117/2017.

Il comma 3, art. 4 stabilisce che agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’art. 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dal decreto.

97 Il Bilancio di Missione è quel documento con cui l’organizzazione mostra

come e in che misura abbia soddisfatto le proprie responsabilità dichiarate nello statuto. Con esso quindi rende conto di come rispetta la sua missione istituzionale. Il bilancio di missione cerca quindi di rendicontare l’attività che l’organizzazione pone in essere per realizzare ciò che essa ha dichiarato nel proprio statuto, cercando quindi di legittimarsi nei confronti di coloro che hanno un interesse nelle responsabilità statutarie dell’organizzazione, cioè quella classe di soggetti definita “stakeholder di missione”.

del proprio operato. D’altro canto, però, è possibile ritenere che le Organizzazioni di Terzo settore non abbiano bisogno né di presentare la rendicontazione, né la mission propria, in quanto la validità e l’efficacia delle loro azioni è dimostrata dalla fiducia che i cittadini ripongono in esse.

Tale ultima teoria è stata negli anni opinata costantemente: il vincolo della non distribuzione dei profitti o degli utili di esercizio da parte di questi enti non assicura, di per sé, che gli obiettivi proposti da dette organizzazioni siano effettivamente conseguiti e in quale misura. In altri termini, proprio perché un’organizzazione del genere impiega risorse monetarie, ma soprattutto personali, nello svolgimento della propria missione sembrerebbe più opportuno ritenere che essa si sottoponga a rendicontazione sociale e realizzi il Bilancio di Missione. A favore di quest’ultima impostazione gioca anche la circostanza per cui un’organizzazione di questo tipo persegue gli interessi di una pluralità di stakeholders e quindi risulta necessaria una forma di controllo interno al fine di evitare il perpetrarsi di comportamenti opportunistici da parte degli operatori.

Allo stesso tempo misurare l’effettivo perseguimento degli obiettivi e quanto “il bene viene fatto bene98” serve ad accrescere la reputazione

dell’organizzazione e quindi la sua capacità di generare consenso presso la società civile: un’organizzazione di Terzo Settore che rende chiari e tangibili i propri risultati ottenuti con i consensi, anche monetari di cittadini e imprese “for profit”, accresce e rafforza indubbiamente le proprie risorse, attirando a sé donatori.

Per quanto riguarda invece il Bilancio di Missione99, esso non può

essere una semplice variante del Bilancio Sociale di un ente “for profit”, in quanto in questi ultimi enti esso estrinseca la qualità codificabile del

98 Saggio di Stefano Zamagni in: Guida critica alla responsabilità sociale e al governo di impresa, a cura di SACCONI L., cit., p. 572.

99 IANNACONE M.N., Prime considerazioni sul Codice del Terzo Settore, in

Cooperative e Enti No profit, IPSOA, Milano, n° 10, 2017. ZAMAGNI S.,

processo produttivo posto in essere, ovvero quella che può essere accertata a mezzo di standard (ISO 14001, SA 8000,..), mentre il Bilancio di Missione delle organizzazioni “no profit” deve far emergere la qualità cosiddetta “tacita”, ovvero quella che attiene alla dimensione della relazionalità, ovvero “dice quanto bene si è cercato di fare il bene100”,

che esula, evidentemente, da qualsiasi tipo di valutazione numerica o standardizzata.