• Non ci sono risultati.

4. Responsabilità Sociale d’Impresa: primi passi verso una normativa

4.2. Made in Italy e la Responsabilità Ambientale d’Impresa

dalla Pubblica Amministrazione232. È possibile constatare, quindi, che

il Codice Etico rappresenta uno strumento in grado di perseguire al meglio gli obiettivi del Modelli 231233, come già emerso nei paragrafi

precedenti.

Il Codice Etico si inserisce, quindi, nel quadro dell’attuazione delle previsioni del D.lgs. 231/2001, dettando i principi generali di gestione, vigilanza e controllo cui i modelli di organizzazione devono ispirarsi. Non bisogna infatti dimenticare che l’analisi del Codice Etico costituisce un’azione fondamentale per realizzare la miglior mappatura del rischio aziendale, prevista per implementare il Modello 231. Il Codice costituisce quindi uno “strumento responsabile” complementare che propone una serie di linee guida a cui si devono ispirare i comportamenti dei membri dell’azienda, affinché essa possa dirsi realmente responsabile verso i propri stakeholder.

4.2. Made in Italy e la Responsabilità Ambientale d’Impresa

Un altro interessante elemento che segna un passo della Responsabilità Sociale d’impresa verso la normativa è la relazione esistente tra la RSI ed il “Made in Italy”, termine indicante il processo di rivalutazione della produzione artigianale e industriale italiana che ha spesso portato i prodotti italiani ad eccellere nella competizione commerciale internazionale. Il Made in Italy costituisce una grande opportunità per lo sviluppo delle imprese italiane, un punto di forza da implementare e quindi sfruttare e che funge da motore propulsore per tutto il sistema imprenditoriale. E’ dunque necessario che le piccole e medie imprese, per competere con successo nel panorama economico mondiale, investano sugli assi portanti del Made in Italy e cioè nelle conoscenze ed abilità delle risorse umane, nell’immagine aziendale ed estetica dei

232 MANACORDA C., Responsabilità amministrativa e responsabilità sociale delle imprese: divergenze, convergenze, in La responsabilità amministrativa delle

società e degli enti, 4, 2007.

233 RUSTIONI A., Modello 231 e Responsabilità Sociale d’Impresa: principali correlazioni, 29 gennaio 2010, www.bilanciarsi.it

prodotti, nella conoscenza ed infine nella tecnologia. In tal senso, la RSI rappresenta, senza ombra di dubbio, una linea strategica vincente in grado di rafforzare e sviluppare il Made in Italy.

La responsabilità ambientale nello specifico ha sviluppato una forte connessione con questa tematica grazie agli accordi volontari lanciati dal Ministero dell’Ambiente per promuovere la Certificazione Ambientale dei prodotti, dei sistemi di gestione dei processi industriali e delle attività produttive nel 2009, al fine di individuare, promuovere e valorizzare iniziative comuni con le imprese per l’analisi dell’Impatto ambientale e l’identificazione delle soluzioni tecnologiche e gestionali necessarie a promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo nelle proprie attività di filiera. In questo contesto hanno assunto un ruolo significativo gli impegni volontari delle imprese per la riduzione sia delle emissioni dei gas ad Effetto serra, “carbon footprinting”, sia dei consumi di acqua “water footprinting”, che molte imprese hanno adottato come identificazione della propria “impronta” ambientale. Il Ministero dell’Ambiente ha poi avviato nel 2011 un intenso programma per la valutazione dell’impronta ambientale dei prodotti/servizi/organizzazioni, che oggi si consolida, in linea con la sperimentazione PEF (Product Environmental Footprint) a livello europeo, come buona pratica di collaborazione pubblico-privato. L’iniziativa è volta a promuove gli impegni volontari da parte delle imprese sulla valutazione delle performance ambientali e sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che assumono un ruolo sempre più significativo per il rafforzamento delle azioni previste dalle norme e dalle politiche governative nell’ambito del Protocollo di Kyoto e del “Pacchetto Clima-Energia”, nonché nella recente approvazione del pacchetto europeo sull’ “Economia Circolare”. L'obiettivo del Progetto è quello di individuare i migliori criteri di “carbon management” e di sostenere l'attuazione di tecnologie a basse emissioni e buone pratiche nei processi di produzione e consumo nell’intero ciclo di vita dei prodotti/servizi. L’iniziativa rappresenta un driver di

competitività per il sistema delle aziende italiane che tiene conto dell’importanza dei requisiti “ecologici” dei prodotti nel mercato interno e internazionale, uno stimolo per la revisione dei sistemi di gestione dei cicli di produzione e distribuzione, un’opportunità per creare una nuova consapevolezza nel consumatore verso scelte più responsabili e comportamenti virtuosi.

Con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante: “Disposizioni in materia ambientale, per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali234”, nasce il nuovo marchio “Green

Made in Italy” per promuovere la sostenibilità ambientale dei prodotti nazionali. Tale Marchio nasce secondo uno schema235 nazionale

234 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016

235 Art 21. Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione

dell’impronta ambientale:

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy». Tale schema adotta la metodologia per la determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF), come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità di funzionamento dello schema.

2. Nella definizione delle azioni di cui al comma 1 si tiene conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse» (COM (2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle concernenti la strategia in materia di consumo e produzione sostenibili.

3. Lo schema nazionale volontario ed il relativo regolamento di cui al comma 1 sono finalizzati a:

a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l’adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di cui all’articolo 68-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall’articolo 18 della presente legge;

b) rafforzare l’immagine, il richiamo e l’impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;

volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, e dunque la comunicazione di quelle forme di responsabilità ambientale che vengono assunte all’interno dell’impresa per promuovere la competitività del sistema produttivo italiano, finalizzato, tra l’altro, a rafforzare l’immagine e l’impatto comunicativo delle produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale e requisiti di sostenibilità sociale e rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l’attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del paesaggio236. L’impronta

ambientale di un prodotto è una misura fondata su una valutazione

c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l’attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del paesaggio;

d) garantire l’informazione, in tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo d’intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche e Molise.

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Piano d’azione nazionale in materia di consumo e produzione sostenibili, che integra le azioni previste al comma 1, avendo riguardo agli interventi e alle azioni nei settori del consumo, della grande distribuzione e del turismo.

5. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

236 Sul tema della sostenibilità recentemente è intervenuta anche Maria Letizia

Gardoni, Delegata Nazionale di Coldiretti Giovani affermando che:

“La sostenibilità è una parte assolutamente fondamentale anche e soprattutto quando

si parla di agricoltura. Lavorare e comportarsi in modo “sostenibile” diventa una forma di rispetto non solo verso l’ambiente che ci circonda, quindi la nostra terra, le nostre campagne, ma anche verso il consumatore finale al quale arriverà il prodotto nato da un territorio tutelato e sostenibile, quindi sicuramente in grado di produrre frutti sicuramente più sani e genuini. La gestione attenta dell’ambiente che ci circonda – nel nostro specifico della terra – e la maggior tutela verso il consumatore, sono caratteristiche che fanno dell’imprenditore agricolo (e non solo) un soggetto responsabile e rispettoso, sia verso l’ambiente che verso le persone”. GARDONI M.L., Ambiente e Sostenibilità: nasce il Marchio Green Made in Italy, 2 febbraio 2016

multi-criterio delle prestazioni ambientali di un prodotto, analizzato lungo tutto il suo ciclo di vita, ed è calcolata principalmente al fine di ridurre gli impatti ambientali di tale bene o servizio considerando tutte le attività della catena di fornitura, dall’estrazione delle materie prime, attraverso la produzione e l’uso, fino alla gestione del fine-vita.

La Legge n. 221/2015 prevede, inoltre, che le modalità di funzionamento dello schema di valutazione siano stabilite da un apposito Regolamento del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (2 febbraio 2016).

Con la messa a punto e l’implementazione dello Schema e del Regolamento previsti dall’art.21 della Legge n. 221/2015, si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di cui all'articolo 68- bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 18 della legge n. 221/2015;

b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale; c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del paesaggio;

d) garantire l'informazione, in tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, e in particolare

nel progetto relativo allo schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo d'intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche e Molise.

4.3. Collegamento tra Reati Ambientali e Strumenti di Responsabilità