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Autodisciplina e risoluzione delle controversie: il procedimento innanzi al Giurì.

Gli articoli dal 29 al 35 (Titolo III) del Codice definiscono composizione e funzionamento degli organi dell'autodisciplina. Viceversa il Titolo IV, agli artt. 36 – 42 disciplina le norme procedurali e le relative sanzioni.

Brevemente diremo quindi che due sono gli organi principali dell‟autodisciplina: il Comitato di controllo e il Giurì di autodisciplina.

Il primo, su segnalazione dei consumatori, delle loro associazioni, o attraverso il monitoraggio svolto dai propri componenti e dalla segreteria dell'Istituto, sottopone al Giurì la comunicazione commerciale che venga ritenuta non conforme alle norme del Codice che tutelano il consumatore; può invitare a modificare la comunicazione commerciale che dovesse ritenere non conforme al Codice; emette ingiunzioni di desistenza nei confronti di comunicazioni commerciali manifestamente contrarie a norme del Codice; e infine, ove richiesto della parte interessata, esprime in via preventiva il proprio parere su comunicazioni commerciali non ancora diffuse.

Per quel che invece riguarda il Giurì, esso esamina la comunicazione commerciale che gli viene sottoposta – dal Comitato o da aziende – e si pronuncia su di essa secondo il Codice, con decisione definitiva.

Qualora la decisione dovesse stabilire che la comunicazione commerciale è contraria al Codice, ordina agli interessati di desistere immediatamente

dalla sua diffusione ed i mezzi sono tenuti a osservare la sua decisione; inoltre può ordinare la pubblicazione per estratto della pronuncia; in caso di inosservanza della decisione, il Giurì dispone che se ne dia notizia al pubblico.

I membri del Giurì e del Comitato di Controllo, indipendenti dal mondo della comunicazione commerciale, svolgono le loro funzioni secondo il proprio convincimento e non in rappresentanza di interessi di categoria. Il Giurì e il Comitato esplicano le loro funzioni senza formalità, fatto salvo quanto disposto dallo stesso Codice.

Fin qui, brevemente, le principali funzioni del Comitato di Controllo e del Giurì di Autodisciplina.

Per quel che concerne invece il procedimento innanzi al Giurì diremo quel che segue.

Anzitutto, ricorderemo che chiunque ritenga di subire pregiudizio da attività di comunicazione commerciale che siano contrarie al Codice di Autodisciplina è legittimato a richiedere l'intervento del Giurì nei confronti di quel soggetto che abbia accettato la disciplina del Codice stesso - attraverso una qualsiasi delle modalità indicate supra e che corrispondono a quelle previste dalle norme preliminari e generali - ed abbia posto in essere l‟attività assunta come pregiudizievole da parte del soggetto richiedente l‟intervento del Giurì.

La parte interessata dovrà presentare un‟istanza scritta avendo cura di indicare la comunicazione commerciale che intende sottoporre all'esame del Giurì, esponendo le ragioni dedotte a fondamento della propria richiesta ed allegando la documentazione probatoria a supporto della propria tesi.

I singoli consumatori e le loro associazioni, potranno altresì segnalare gratuitamente al Comitato di controllo la comunicazione commerciale ritenuta non conforme alle norme poste a tutela degli interessi generali del pubblico.

Una volta ricevuta l‟istanza il Giurì, nella figura del presidente nomina fra i propri membri un relatore, ed un eventuale consulente tecnico che abbia particolare esperienza nella materia che costituisce oggetto del contendere, disponendo quindi la comunicazione degli atti alle parti interessate ed assegnando loro un termine, non inferiore ad otto e non superiore a dodici giorni liberi lavorativi, affinché esse provvedano al deposito delle rispettive deduzioni ed eventuali produzioni documentali. Il Giurì convoca quindi avanti a sé le parti entro il termine più breve possibile per la discussione orale che verterà in modo particolare su quegli aspetti della controversia che non abbiano trovato posto nella trattazione scritta.

Nei casi in cui la comunicazione commerciale oggetto d'istanza consista in una comparazione diretta o riguardi un‟offerta promozionale di durata pari o inferiore ai trenta giorni i termini indicati sono ancor più brevi. Infatti, su richiesta dell'istante, i termini per il deposito di deduzioni e documenti e per l'udienza di discussione avanti il Giurì corrispondono rispettivamente, salvo casi eccezionali, ad otto e non oltre i dieci giorni liberi lavorativi dalla presentazione dell'istanza.

Alla discussione partecipa un rappresentante del Comitato di Controllo appositamente delegato e, qualora necessario, il consulente tecnico eventualmente e preventivamente designato. La discussione non potrà essere rinviata se non per casi eccezionali o accordo delle parti, si aggiunga che avanti al Giurì le parti possono farsi assistere e rappresentare da legali e consulenti.

Nei procedimenti ad istanza di parte, il Presidente del Giurì può richiedere al Comitato parere consultivo scritto, stabilendo il termine per il deposito. Terminata la discussione, il Giurì potrà ritenere la pratica sufficientemente istruita e potrà procedere con la pronuncia della propria decisione; ovvero ritenere necessaria l‟acquisizione di ulteriori elementi di prova rimettendo gli atti al relatore che provvederà al più presto e senza formalità all‟assunzione degli atti istruttori ritenuti necessari, esauriti i quali restituirà

gli atti al Giurì per l'ulteriore corso del procedimento; o infine, qualora durante il procedimento siano emersi elementi tali da fare ritenere la sussistenza di violazioni non previste nell'istanza in esame, le accerterà, le contesterà, e dichiarerà d'ufficio, salva la necessità di disporre la relativa istruttoria.

In qualsiasi momento del procedimento il Giurì potrà chiedere, senza formalità, al Comitato di Controllo pareri su qualsiasi questione.

Al termine della discussione, il Giurì che abbia ritenuto la pratica sufficientemente istruita o abbia già disposto le ulteriori acquisizioni e accertato, contestato e dichiarato d‟ufficio le eventuali ed ulteriori violazioni non previste nell‟istanza, si ritira in camera di consiglio ed invita il consulente tecnico, ove necessario, a partecipare senza diritto di voto. Emessa la decisione, il Giurì comunica immediatamente il dispositivo alle parti, quest‟ultimo, ove opportuno, fornisce precisazioni sugli elementi riprovati.

Quando la decisione stabilisce che la comunicazione commerciale esaminata non è conforme alle norme del Codice di autodisciplina, il Giurì dispone che le parti interessate desistano dalla stessa, nei termini indicati dall'apposito Regolamento autodisciplinare. Nel più breve termine il Giurì deposita la pronuncia presso la Segreteria che ne trasmette copia alle parti e agli enti interessati.

Le decisioni del Giurì sono definitive e vengono pubblicate nel sito internet e nella banca dati dell'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria con i nomi delle parti cui si riferiscono. Il Giurì può disporre che di singole decisioni sia data notizia al pubblico, per estratto, a cura dell'Istituto, anche con i nomi delle parti nei modi e sugli organi di informazione ritenuti opportuni. Le parti nei cui confronti la decisione è stata pronunciata devono astenersi da ogni utilizzazione della decisione medesima per fini commerciali.

I mezzi attraverso i quali viene divulgata la comunicazione commerciale che direttamente o tramite le proprie associazioni hanno accettato il

Codice di autodisciplina, ancorché non siano stati parte nel procedimento avanti al Giurì, sono tenuti ad osservarne le decisioni.

I destinatari tenuti ad uniformarsi alle decisioni del Giurì i quali non vi si attengano nei tempi previsti dall'apposito regolamento, possono vedere reiterato dal Giurì l'ordine di cessazione della comunicazione commerciale interessata e disposta la notizia al pubblico dell'inottemperanza, attraverso organi di informazione indicati, a cura dell'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria.

Fin qui, dunque, il procedimento e le sanzioni conseguenti. Ciò detto, va però condotta una necessaria riflessione in ordine a quali figure possa essere ricondotto un procedimento come quello indicato anche al fine di individuare in modo più chiaro, se possibile, quelle caratteristiche che possano giovare ad una miglior comprensione della natura giuridica delle disposizioni del Codice di autodisciplina.

Vediamo allora a quali sistemi procedurali la dottrina ha ritenuto di poter ricondurre il procedimento innanzi al Giurì.

1.6 Ipotesi interpretative della dottrina sulla natura del procedimento

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