IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÁ QUOTATE E IL DUTCH CORPORATE GOVERNANCE CODE
44 D AKKERMANS – H VAN EES – R HOOGHIEMSTRA – G VAN DER LAAN – T.
2.3 Sguardo d’insieme al Codice di Autodisciplina delle societá quotate con particolare attenzione ai profili contenutistici.
Dopo aver esposto in linea generale le ragioni che giustificano uno studio comparato in tema di codici di autodisciplina in materia di corporate
governance pare ora giunto il momento di condurre una breve analisi circa
Ciò, così da comprendere quali possano essere, anche in questo caso, gli indici utili forniti dall‟esperienza de qua al fine della ricerca che caratterizza il presente studio: la natura giuridica dei codici di di condotta con particolare attenzione a quelli di autodisciplina.
Venendo quindi al Codice di autodisciplina delle società quotate e richiamando in breve quanto osservato in precedenza, diremo che esso si articola in Principi, Criteri applicativi e Commenti secondo una tripartizione volta a fornire le regole e le possibili applicazioni ed interpretazioni delle stesse.
Per la verità, il codice si apre anzitutto con il Principio introduttivo che detta quelle che potremmo definire le linee guida del corpo di regole. In esso, ad esempio, si enunciano in una serie di proposizioni, principi come la volontarietá dell‟adesione al codice e, ancora, l‟obbligo per la società con azioni quotate - definita emittente, e che aderisce in tutto o in parte al Codice - di darne annualmente informazione al mercato nei termini e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, precisando quali raccomandazioni del Codice vengano da essa effettivamente applicate e con quali modalità. L‟obbligo informativo de quo si riferisce ai soli Principi e Criteri applicativi mentre indicazioni e auspici espressi nei Commenti vanno tenuti nel debito conto ma sono sottratti all‟obbligo informativo.
Inoltre, dopo la volontaria adesione al codice, la società si obbliga a produrre annualmente una relazione informativa che viene definita “relazione sul governo societario”.
In essa, sulla base del fondamentale principio comply or explain che permea l‟intero corpo di regole del codice, con riferimento ai Principi e ai Criteri applicativi, ogni emittente fornisce informazioni accurate e di agevole comprensione, se pur concise, sui comportamenti attraverso i quali le raccomandazioni in essi contenute sono state concretamente applicate nel periodo cui si riferisce la relazione annuale. Qualora l‟emittente non abbia fatto proprie, in tutto o in parte, una o più
raccomandazioni, fornisce adeguate informazioni in merito ai motivi della mancata o parziale applicazione.
Viceversa, nel caso in cui i principi e i criteri applicativi contemplino comportamenti opzionali, viene richiesta una mera descrizione dei comportamenti osservati, non essendo necessario fornire motivazioni in merito alle scelte adottate. Qualora invece gli stessi abbiano un semplice contenuto definitorio, si presume che l‟emittente vi si sia attenuto, in mancanza di sue diverse indicazioni.
Fin qui la parte rivolta al c.d. Principio introduttivo. Seguono quindi dodici corpi di regole dedicate ai temi che elenchiamo: ruolo del consiglio di amministrazione, composizione del consiglio di amministrazione, amministratori indipendenti, trattamento delle informazioni societarie, istituzione e funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione, nomina degli amministratori, remunerazione degli amministratori, sistema di controllo interno, interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate, sindaci, rapporti con gli azionisti e sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico.
Ciascuno di questi dodici corpi di regole, come detto, è disciplinato secondo una tripartizione di Principi, Criteri applicativi e Commenti.
Ora, non pare questa la sede per analizzare nel dettaglio ciascuno dei dodici temi disciplinati dal codice, tuttavia, tenteremo di darne un quadro d‟insieme focalizzando l‟‟attenzione su ciò che ha costituito materia, nel corso della riforma del 2006, di più puntuale e attenta rivisitazione.
In breve diremo allora quanto segue.
In tema di ruolo del consiglio di amministrazione osserviamo che una più intensa attenzione é stata rivolta al tema dei gruppi di società; sono state introdotte raccomandazioni relative ai limiti di cumulo degli incarichi degli amministratori ed al self-assessment annuale del consiglio; per quanto concerne invece la composizione di quest‟ultimo si é proceduto a meglio definire la nozione e il ruolo degli amministratori non esecutivi; si é poi prevista la nuova figura del lead independent director (a presidio di
maggior chiarezza e trasparenza) nel caso di concentrazione delle cariche di presidente ed amministratore delegato con conseguente necessità di fornire le ragioni di tale scelta di cumulo.
In tema di amministratori indipendenti si é affermato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma nella valutazione di indipendenza (in osservanza alla Raccomandazione CE 15 febbraio 2006); sono stati quindi esemplificati i criteri in base ai quali il consiglio di amministrazione deve effettuare la valutazione de qua ed é stato contemporaneamente ampliato il coinvolgimento del collegio sindacale in funzione di controllo della corretta applicazione dei summenzionati criteri; si sono infine previste le riunioni dei soli consiglieri indipendenti, disponendo che le stesse debbano essere tenute almeno una volta all‟anno così da garantire e implementare la capacità degli amministratori indipendenti di incidere maggiormente nella vita della società.
Altra novità di rilievo é quella legata alla previsione di una disciplina generale in ordine a composizione, poteri, modalità di svolgimento dell‟incarico dei comitati interni al consiglio di amministrazione. Più nel dettaglio, si é stabilito che il comitato remunerazione sia composto esclusivamente da amministratori non esecutivi, per la maggior parte anche indipendenti; mentre in ordine alla composizione del comitato per il controllo interno si é prevista in via obbligatoria la presenza di almeno un componente con specifiche competenze in materia contabile e un più generale rafforzamento del principio di competenza. Va registrato anche un ampliamento dei poteri istruttori autonomi quasi a voler richiamare in maniera implicita lo Sarbanes-Oxley Act americano).
In ordine a nomina e remunerazione degli amministratori ha trovato conferma e specificazione il principio della trasparenza della procedura di nomina, in tal senso sembra andare proprio l‟esemplificazione dei possibili compiti del comitato per le nomine (la cui presenza, tuttavia, non pare essere così fortemente raccomandata come la presenza del comitato remunerazioni e del comitato per il controllo interno). Si sono quindi
definite struttura e finalità della remunerazione, distinguendo tra amministratori esecutivi e non esecutivi (e, sulla base della già ricordata novellazione dell‟art. 7, raccomandando ai consigli di amministrazione delle società quotate di definire, su proposta del Comitato per la remunerazione, una politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, riferendo con cadenza annuale all‟assemblea dei soci).
Sempre maggiore importanza é stata data al sistema di controllo interno anche attraverso l‟aggiornamento della nozione di sistema di controllo, in linea con l‟evoluzione della best practice internazionale, la migliore definizione di ruoli e rapporti tra i diversi soggetti/organi coinvolti nella definizione, il monitoraggio ed aggiornamento del sistema (in particolare tra collegio sindacale e comitato per il controllo interno).
Anche il tema degli interessi degli amministratori ed operazioni con parti correlate ha visto apportare alcuni aggiornamenti relativi, in modo particolare, alla formulazione di raccomandazioni che si accordassero al mutato quadro normativo (si pensi agli articoli 2391 e 2391 bis C.c.) nonchè alle ovvie e conseguenti indicazioni pratiche circa i presidi da utilizzare per la gestione e per il controllo delle operazioni rilevanti in conflitto di interesse o con parti correlate.
Circa il ruolo dei sindaci si è favorita l‟estensione delle garanzie di indipendenza e definizione delle misure volte a perseguire al meglio un efficiente ed efficace svolgimento del loro ruolo inoltre, come osservato, si é promosso il coinvolgimento del collegio sindacale in funzione di controllo della corretta applicazione dei criteri in base ai quali il consiglio di amministrazione deve effettuare la valutazione di indipendenza degli amministratori che si qualificano come tali.
Per concludere questa rapida panoramica relativa alle più rilevanti modifiche operate dalla riforma del 2006 (e 2010) sul Codice di autodisciplina delle società quotate segnaliamo, in tema di rapporti con gli
azionisti, la promozione di iniziative volte ad agevolare la loro conoscenza delle informazioni societarie e favorirne la partecipazione alle assemblee e l‟esercizio dei diritti sociali, mentre, per quel che concerne i sistemi alternativi di amministrazione e controllo, l‟invito alle società che adottano il sistema “monistico” o quello “dualistico” ad applicare le raccomandazioni del Codice di autodisciplina adattandole al sistema prescelto e fornendo ampia disclosure sugli adattamenti operati e sulle motivazioni della scelta.
2.4 Brevi note in tema di caratteristiche formali e di natura giuridica