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Il Codice deontologico: caratteri generali e tutela del minore

Nel documento LUISS GUIDO CARLI (pagine 102-105)

4.6 Informazione e privacy

4.6.3 Il Codice deontologico: caratteri generali e tutela del minore

Il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica è stato approvato il 29 luglio 1998, con provvedimento del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti su parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali. Esso costituisce il primo “codice deontologico e di buona condotta” di quelli che l’art. 12 dell’attuale Codice in materia di protezione dei dati personali raccomanda espressamente di adottare in vari settori, attribuendo all’Autorità garante la funzione di promuoverne l’adozione e verificarne la conformità alla normativa vigente.

A dimostrazione del fatto che rappresenti un esempio particolare di codice deontologico, rinviene il suo carattere di fonte normativa secondaria atipica, che non lo rende assimilabile alla più ampia categoria dei comuni codici di deontologia: tale atipicità è determinata innanzitutto dal fatto che sia destinato ad applicarsi a tutti coloro che operano nel settore dell’informazione anche attraverso contributi episodici e non solo agli iscritti all’Ordine, dunque «anche al di fuori della cerchia dei soggetti che li elaborano e li sottoscrivono», il che equivale a dire che

salvo che si tratti di dati “idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, ove esso sia effettuato “nell’esercizio della professione giornalistica e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti d’interesse pubblico”.» vedi nota a F. BRUNO, G. NAVA, Il nuovo ordinamento delle

comunicazioni, cit., p. 846. L’art. 25, modificato dal d.lgs. del 13 maggio 1998, n. 171, assegnava

all’Autorità garante il compito di promuovere l’adozione di un codice di deontologia che avesse il potere di prescrivere misure e accorgimenti vincolanti per il Consiglio nazionale dell’Ordine in favore degli interessati. La mancata adozione del codice entro sei mesi dall’invito del Garante, avrebbe attribuito a quest’ultimo un potere sostitutivo al fine di adottare un codice diverso da parte del Consiglio nazionale. Cfr. nota a L. CARRERA, Informazione e minore età tra diritto di cronaca

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«l’applicabilità del codice non discende dalla sua sottoscrizione.»152. Altra caratteristica peculiare che lo contraddistingue in senso innovativo si riferisce alle modalità di stesura ed adozione del codice (art. 139 d.lgs. n. 196/03), che è redatto con la partecipazione del Garante, il quale ha il potere di prescrivere, a garanzia degli interessati, misure correttive ed accorgimenti che il Consiglio è tenuto a recepire, ed adottato dal Consiglio nazionale dell’Ordine in via obbligatoria. La mancata adozione del codice entro sei mesi dalla proposta conferisce al Garante il potere di intervenire in via sostitutiva del Consiglio e di dettare una disciplina provvisoria.

Il principio fondamentale su cui si basa il Codice è quello di contemperare i diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona con la libertà di stampa ed il diritto all’informazione garantito a tutti i cittadini, con il presupposto essenziale che chiunque svolga un’attività di divulgazione di notizie debba farlo con assoluta correttezza, nel rispetto della sfera privata dei soggetti coinvolti. Il Codice non ha dunque l’intento di ridurre la libertà degli operatori dell’informazione ponendo loro dei vincoli a parametri ancor più stringenti di quelli già esistenti, ma quello di sollecitarli ad un maggiore autocontrollo rispetto alla raccolta ed al trattamento dei dati personali, evidenziando il senso della loro missione e gli obblighi che a tal proposito gravano su di essi153.

Oltre all’attenzione rivolta alle garanzie di salvaguardia alla dignità umana in via generale, una difesa di tipo speciale è garantita alla riservatezza del minore, inteso come soggetto passivo, nei confronti dei quali si avverte anche sotto questo profilo la necessità di fornire un’adeguata protezione, assicurando loro dei particolari strumenti di tutela.

152 A riguardo cfr M. CUNIBERTI, Riservatezza e identità personale, cit., p. 130 e R. ZACCARIA,

Diritto dell’informazione e della comunicazione, cit., p. 39.

153 In riferimento a tale questione R. TOPPETTA, Linea di privacy – Informazione in equilibrio tra

riservatezza e diritto di cronaca, cit., p. 75, sostiene che «il Codice è il prodotto di un dosaggio, il

frutto finale di una coltivazione arata da misure e contromisure in forza delle quali il punto di equilibrio tra esigenze diverse che alla fine emerge costituisce una piattaforma giuridica innovativa, sebbene al tempo della sua stesura non fosse facile prefigurare lo sviluppo che avrebbe segnato tale fonte del diritto in materia di privacy, adottata allora per la prima volta in forma sperimentale.»

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L’art. 7 del Codice accorda ai minori una posizione privilegiata, disponendo che il loro diritto alla privacy assume una valenza prioritaria rispetto al diritto di cronaca in ogni circostanza. La norma154 ribadisce il divieto di diffondere in modo incontrollato immagini e notizie relative a minori protagonisti di fatti di cronaca, anche nel caso in cui questi non siano coinvolti in un processo penale155, «con conseguente sottolineatura delle particolari responsabilità degli operatori dell’informazione nella valutazione dell’interesse del minore alla diffusione di notizie che lo riguardano.»156.

Di fatto, tale disposizione non introduce particolari novità rispetto al sistema di garanzie speciali riservate al minore coinvolto in episodi di cronaca riguardo alla diffusione di dati che possano consentirne l’identificazione, tuttavia il Codice ha assunto, nei confronti della tutela dei minori, un ruolo complementare all’attuazione ed all’integrazione della disciplina in materia di privacy: a conferma di ciò si consideri, ad esempio, il fatto che le sue prescrizioni, rispetto a quelle contenute nella “Carta di Treviso”, risultano ad essa similari ma senz’altro più stringenti in quanto, soggetti al loro rispetto sono non solo gli iscritti all’Ordine, bensì tutti coloro i quali svolgono attività divulgativa all’interno dell’apparato mediatico.

In sintesi, l’obiettivo che si può attribuire alle norme del Codice deontologico dei giornalisti è quello di manifestare, agli addetti alla professione e non solo, che la libertà di manifestazione del pensiero sancita dall’art. 21 Cost. non sempre può prevalere sull’art. 2 Cost., riconoscendo che l’attività giornalistica,

154 Nello specifico, l’art. 7 del Codice deontologico prevede che: “Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. Il diritto del minore deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti i minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso.”

155 Tale previsione richiama la disposizione già contenuta nell’art. 114, 6°co., c.p.p., secondo cui “è vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni”, ed oggi maggiormente rafforzata da quanto previsto all’art. 10 della legge Gasparri, di cui si parlerà in seguito.

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nell’azione di bilanciamento tra due beni giuridicamente meritevoli di protezione, debba anteporre alla necessità di divulgare notizie la difesa dei soggetti più deboli.

Nel documento LUISS GUIDO CARLI (pagine 102-105)

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