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L’orientamento giurisprudenziale

Nel documento LUISS GUIDO CARLI (pagine 109-112)

Le difficoltà di tracciare dei confini che potessero circoscrivere il diritto all’informazione rispetto alla salvaguardia di soggetti minori coinvolti in episodi di cronaca sono state ripetutamente affrontate, nel corso degli anni, dalle sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e da vari interventi dell’Autorità garante per la privacy, nel tentativo di realizzare quel bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti della personalità che non sempre è stato possibile garantire attraverso l’applicazione della normativa vigente.

In particolare, il rapporto cui l’operato della giurisprudenza ha dedicato una forte attenzione è stato quello tra informazione e riservatezza, in risposta al fatto che l’informazione sui minori, tutelata dall’art. 21 Cost. in quanto forma di manifestazione del pensiero, soffre del problema di contemperare valori

164 Per un approfondimento sui provvedimenti disciplinari adottati vedi A. G. SOMMARUGA, La

deontologia del giornalista nella giurisprudenza degli organi professionali. Rassegna delle decisioni 1968-1994, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, n.2/1995, pp. 423-455. p. 423

ss.; ID, L’art. 2 e l’art. 48 della legge professionale: il codice deontologico e ID (a cura di)

Massimario della giurisprudenza professionale, in L. BONESCHI (a cura di), La deontologia del giornalista. Diritti e doveri della professione, Milano, Egea, 1997, pp. 73-108 e 163-198.

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costituzionalmente garantiti quali il diritto di cronaca ed i diritti di personalità del minore, la cui tutela può esplicarsi anche nella difesa della sua riservatezza. Ed è comprensibile che tale difesa sia ancor più accentuata quando a subire una violazione di privacy nell’ambito dell’informazione sia un soggetto debole come un minore. Per tale motivo c’è chi sostiene che la giurisprudenza, nella prassi, abbia dato origine ad una sorta di «“speciale diritto alla riservatezza”, dove la specialità attiene all’esigenza di prendere in attenta considerazione le particolari condizioni soggettive del minore.»165

Sentenza storica della Corte di Cassazione sulla tutela della riservatezza è senz’altro la n. 2199 del 1975, in cui la Corte riconosce il fondamento normativo della riservatezza negli artt. 2 e 3 Cost. e ne definisce la natura come tutela “di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile”. In effetti, la tutela della riservatezza dei diritti della personalità appare come aspetto complesso specialmente se relazionato all’esercizio del diritto di cronaca con cui entra in conflitto166. Si pensi, ad esempio, alle questioni nate a proposito della pubblicazione di notizie o alla divulgazione di immagini di minori riconosciuti come personaggi noti al pubblico dell’informazione.

Un’ulteriore risposta della giurisprudenza italiana a tale esigenza di bilanciamento è arrivata con la celebre sentenza n. 5259 del 1984 della Corte di Cassazione, meglio nota come “Sentenza decalogo”, nella quale vengono individuati i limiti del diritto di cronaca167. Nel caso in cui essi sussistano, il diritto di cronaca prevale sul diritto alla riservatezza, ma si consideri che la valutazione di sussistenza di tali requisiti, quando ad essere coinvolto è un soggetto minore, è ancor più rigorosa e scrupolosa, al fine di affermare come prioritario l’interesse del minore alla propria riservatezza.

165 L. CARRERA, Informazione e minore età tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, cit., p. 349.

166 Cfr. R. ZACCARIA, Diritto dell’informazione e della comunicazione, cit., p. 34.

167 Essi sono riconoscibili, in breve, nell’utilità sociale dell’informazione, nella verità dei fatti esposti e nella forma civile della loro esposizione e valutazione.

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Un certo distacco si avverte invece in quelle pronunce che sembrano far scivolare la responsabilità di proteggere i minori, specie in relazione al loro approccio con i mezzi di comunicazione di massa, in via esclusiva sulle famiglie e sulle istituzioni che vi stanno maggiormente a contatto168. D’altra parte, i diversi interventi della giurisprudenza hanno accresciuto la possibilità di ricorrere allo strumento dell’azione inibitoria, da impiegare in caso di violazione dei diritti della personalità e, nel caso specifico della tutela dei minori nell’ambito dei mass-media, di diffusione di messaggi pregiudizievoli al loro sviluppo. Considerato che tali azioni, come suggerito dal Codice del Consumo, costituiscono dei rimedi la cui ragion d’essere non è da ricercarsi in una norma specifica, ma nella necessità avvertita da quelle forme di associazionismo con scopi di utilità sociale tese alla tutela preventiva dei diritti di personalità e degli interessi dei bambini, l’azione inibitoria rappresenta uno strumento utilizzabile anche dalle associazioni di consumatori.

Per concludere, occorre riportare un altro esempio, in proposito di bilanciamento tra i due principi della libertà d’informazione e della tutela dei minori, teso a dimostrare la severità della giurisprudenza nell’analisi del rapporto, a volte pericoloso, tra minori e televisione. Nella sentenza n. 6759 del 2004, la Corte di Cassazione afferma che, per quanto concerne la tutela dei minori, i programmi di informazione non godono di una “particolare e differenziata garanzia” rispetto agli altri, ma puntualizza la volontà del legislatore di affermare, nel giudizio di bilanciamento, la prevalenza dell’interesse costituzionale della tutela del minore, circoscritta “alle sole ipotesi di pericolo effettivo di nocumento allo sviluppo psichico o morale dei minori stessi” , e limitando, in tal caso, “l’esercizio della libertà di informazione radiotelevisiva, secondo criteri di proporzionalità e non eccessività”. La Corte richiama perciò l’importanza, nonché la scelta del legislatore, in caso di effettiva necessità, di anteporre l’esigenza di protezione accordata ai minori alla libertà di informazione ed al diritto di cronaca: posizione ragionevole,

168 Si veda in particolare la sentenza C. Cass. n. 4118 del 14 febbraio 2000, in tema di minori e videogiochi, dalla quale traspare che una semplice avvertenza sulla confezione del prodotto possa essere sufficiente a non determinare alcuna violazione, tenendo per assunto un attento controllo familiare ed un limpido operato dei rivenditori.

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specie se si considera che, nel caso in questione, tali diritti sono trasposti in un contesto ancor più minaccioso come è quello radiotelevisivo, i cui effetti ed implicazioni rispetto alla tutela dei minori saranno oggetto d’analisi nel capitolo successivo.

Nel documento LUISS GUIDO CARLI (pagine 109-112)

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