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Principi e valori fondamentali contenuti nella Carta (1990)

Nel documento LUISS GUIDO CARLI (pagine 89-92)

4.4 La Carta di Treviso: il primo codice a tutela dei minori

4.4.1 Principi e valori fondamentali contenuti nella Carta (1990)

Emanata il 5 ottobre 1990 su iniziativa dell’Ordine nazionale dei giornalisti e della Federazione nazionale della stampa in collaborazione con Telefono Azzurro, la Carta di Treviso costituisce il primo mattone nell’attività di autoregolamentazione deontologica per il riconoscimento e la tutela dei diritti dei bambini127: essa stabilisce una serie di regole deontologiche che disciplinano il rapporto informazione-minori con l’intento di favorire lo sviluppo di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza.128 Sulla base di tale documento, il quale ha assunto i principi espressi nella Costituzione italiana e nella Convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino, i giornalisti italiani si impegnano a rispettare norme di

126 In riferimento ad entrambi gli articoli citati pare opportuno riportare la considerazione di P. CARETTI, Diritto dell’informazione e della comunicazione, cit., p. 51, il quale sostiene che «queste disposizioni, se per un verso costituiscono una chiara riprova della particolare attenzione rivolta dal costituente alla tutela dei minori, hanno tuttavia suscitato fondati dubbi di legittimità costituzionale per il loro ancoraggio a criteri di valutazione non solo eccessivamente generici, ma ulteriori e diversi rispetto a quell’unico criterio guida indicato dall’art. 21 Cost. al legislatore, in sede di definizione dei limiti alla libertà di stampa, ossia il limite del buon costume.»

127 La Carta di Treviso è stata sottoscritta a conclusione del convegno “Da bambino a notizia: i

giornalisti per una cultura dell’infanzia”. Essa è il primo esempio che rispecchia la necessità,

avvertita nei primi anni ’90 all’interno del mondo dell’informazione, di affrontare il problema deontologico in attuazione degli artt. 2 e 48 della legge n. 69/63 istitutiva dell’Ordine nazionale dei giornalisti.

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comportamento deontologicamente corrette nei confronti dei minori, con lo scopo di salvaguardare i soggetti deboli e, pertanto, meritevoli di una tutela privilegiata in qualunque situazione, siano essi vittime, artefici, testimoni di un reato o anche solo protagonisti di un fatto di cronaca.

Il testo si apre con una serie di assunti in cui Ordine dei giornalisti e FNSI ribadiscono l’importanza di principi e valori fondamentali, primo fra tutti l’inviolabilità dei diritti della persona umana, l’impegno primario di protezione dell’infanzia e della gioventù come garanzia del “maggiore interesse del bambino” e della sua “privacy”; essi riconoscono inoltre il ruolo fondamentale dello Stato nel predisporre adeguate misure legislative e codici di condotta che consentano di proteggere i minori “da informazioni e materiali dannosi al suo benessere”, nonché “da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale, sfruttamento” e, infine, si dimostrano consapevoli della necessità di operare un bilanciamento tra il diritto all’informazione e quello che, in tal caso, costituisce il suo limite, ovvero il diritto del minore alla sua tutela.

Per quanto concerne le disposizioni specifiche previste dalla Carta di Treviso, in particolare essa richiede la garanzia dell’anonimato del minore nei fatti di cronaca, in modo da non danneggiare lo sviluppo della sua personalità, misura che implica, da parte del giornalista, la rinuncia alla pubblicazione di qualsiasi elemento che, anche in via indiretta, possa ricondurre all’identificazione del minore in oggetto. La tutela della riservatezza dunque, nel caso dell’infanzia e dell’adolescenza, acquista un’importanza fondamentale al fine di non pregiudicare il delicato processo formativo del minore e, per tale ragione, si estende anche a quei fatti non qualificabili come reati, preso in considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti. L’unica deroga prevista dalla Carta a tale vincolo riguarda la possibilità per i mezzi d’informazione di farsi carico della responsabilità di pubblicare dati personali o divulgare immagini del minore solo in casi specifici, come rapimento e scomparsa, qualora ciò risponda realmente al suo esclusivo

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interesse e ferma restando l’acquisizione del preventivo consenso dei genitori e del giudice competente.129

Secondo le regole fissate dalla Carta, è inoltre vietata, nell’interesse del minore, qualsiasi forma di spettacolarizzazione “del suo caso di vita” e di eventuali strumentalizzazioni da parte i altri soggetti, che potrebbero disturbare in maniera profonda il suo regolare processo di crescita, «causando nocumenti ben più ingenti di quelli che possono essere prodotti in una persona adulta»130; è infine d’obbligo per direttori e redattori garantire semplicità dell’informazione, sobrietà di stile, indagini approfondite e controlli incrociati delle fonti per verificarne con effettiva certezza il grado di attendibilità: richiesta legittima di riservare una scrupolosa attenzione alla specificità del soggetto minore.

Il documento si conclude con un elenco di impegni comuni che FNSI e Ordine dei giornalisti si prefissano di mantenere a salvaguardia degli interessi dell’infanzia, tra cui l’istituzione di un Comitato nazionale di garanzia per l’informazione sui minori addetto a vigilare sul rispetto dell’etica e della deontologia professionale da parte degli operatori dell’informazione. Il modus operandi di questo organo di controllo, orientato a valutazioni di carattere discrezionale, unito alla mancanza di un valido apparato sanzionatorio131 ed alla scarsa severità della politica difensiva che caratterizza l’Ordine dei giornalisti, rappresenta purtroppo un forte limite ai propositi ed all’impegno prefissati dalla Carta di Treviso. L’applicazione ai casi concreti ha infatti messo in luce la sua natura di documento ad elevato contenuto morale ed etico, ma ha altresì dimostrato le difficoltà pratiche derivanti dall’eccessiva vaghezza di alcune previsioni e dalla mancanza di una descrizione specifica dei comportamenti vietati: tali constatazioni fanno di esso un provvedimento dal carattere meramente programmatico, «a metà

129 Sull’argomento si veda il Protocollo d’intesa della Carta di Treviso (5 ottobre 1990), ma anche nota a F. BRUNO, G. NAVA, Il nuovo ordinamento delle comunicazioni. Radiotelevisione,

comunicazioni elettroniche, editoria, Milano, Giuffrè, 2006, p. 846; L. CARRERA, Informazione e minore età tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, in Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni, n. 2/2000, pp. 329-357, p. 338; R. TOPPETTA, Linea di privacy – Informazione in equilibrio tra riservatezza e diritto di cronaca. Una bussola per i giornalisti tra leggi, codici e deontologia, Roma, Centro di documentazione giornalistica, 2004, p. 110.

130 Ibidem.

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strada tra un codice deontologico e un mero protocollo d’intenti»132, nonostante esso abbia rappresentato un importante passo nel tentativo di sviluppo di un’informazione proiettata verso l’affermarsi «di una rinnovata mentalità e di un rinnovato rispetto nei confronti dell’infanzia e dell’adolescenza.»133.

Nel documento LUISS GUIDO CARLI (pagine 89-92)

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