5.1 La regolazione del Web
5.1.3 La necessità di regolare le comunicazioni in rete
Se, da una parte, sono appunto le caratteristiche proprie di Internet a far pensare ad un suo inquadramento giuridico come ad una via obbligata, dall’altra non si può neanche prescindere dal valutare cosa possa significare imporre delle regole in un regime che nasce nella massima libertà e da questa trae legittimazione; ragion per cui, di fronte all’avvertita necessità di regolare il fenomeno delle comunicazioni in rete, è necessario chiedersi innanzitutto fino a che punto occorra farlo ed attraverso quali limiti, peraltro, di non facile individuazione.
274 Sull’argomento si rimanda all’articolo di A. DI GIOVINE, Democrazia elettronica: alcune
riflessioni, in Diritto e società, n. 3/1995, pp. 399-413.
275 V. FROSINI, L’orizzonte giuridico di Internet, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 2/2000, pp. 271-280, pp. 274-275.
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Innegabile che l’avvento di Internet abbia segnato un mutamento significativo dell’approccio giuridico alle problematiche legate alla libertà di espressione: il suo essere privo di limiti giuridici lo rende un fenomeno unico nel suo genere, in quanto la libertà di cui gode non è derivata da un insieme di norme volte a fissarne gli ambiti di liceità ma, per converso, dalla completa assenza di regole276. Non bisogna dimenticare infatti che Internet rappresenta un mezzo fondamentale per l’esercizio della libertà d’espressione proprio in quanto richiede che l’accesso alla rete sia reso possibile senza prevedere alcuna barriera. D’altra parte, questo suo essere mezzo di comunicazione senza frontiere è la fonte principale delle difficoltà legate all’elaborazione di una disciplina specifica che lo riguardi, ma anche la spinta fondamentale a garantire il rispetto di diritti fondamentali che un utilizzo della rete così strutturato potrebbe ledere. La libertà che caratterizza e differenzia Internet dalle altre forme di divulgazione del pensiero necessita, infatti, essa stessa di un sistema di tutela posto a sua garanzia contro ogni possibile attacco mirato a scalfirla.
Per quanto concerne la disciplina dei mezzi, ma esulando da quella dei contenuti, Internet rientra nel pacchetto di direttive comunitarie277 del 2002 relativo al settore delle telecomunicazioni: è muovendosi all’interno di tale contesto che i singoli Stati hanno tentato di introdurre, ciascuno nel proprio ordinamento, una disciplina ad hoc del fenomeno, tenendo pur sempre presente, come regola, «la libertà della Rete e solo come eccezione l’eventuale limitazione del suo utilizzo.»278
Difatti, sebbene la virtuale inesistenza di confini territoriali alimenti dubbi e perplessità sulla normativa nazionale applicabile, la rete deve comunque sottostare ad una sostanziale limitazione spaziale, che consiste nel fatto di essere soggetta alla legge dello Stato sul cui territorio sono collocate le apparecchiature di teletrasmissione, sono radicati i siti. Dunque Internet, nonostante il suo comprovato potere di diffusione, pur travalicando l’ambito territoriale dello Stato rimane in ogni caso sottoposto ad un suo controllo, per prevenire forme di reato che possono
276 Cfr. V. ZENO ZENCOVICH, La libertà d’espressione, cit., p. 130. 277 Supra cap. III, par. 2.1.
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riferirsi sia alla modalità di trasmissione che al contenuto dei messaggi. Ciò non toglie però che quanto considerato illecito in una determinata realtà statale, non possa essere diffuso attraverso siti operanti in ambiti territoriali differenti; d’altronde, in riferimento al materiale vietato per ragioni di vario genere non è consentito alla legge dello Stato di imporre un vero e proprio divieto di trasmissione, ma unicamente di sottoporlo a sistemi di filtraggio o meccanismi di blocco del messaggio279.
L’incompatibilità tra normative facenti capo ad ordinamenti diversi è solo uno degli esempi della difficoltà di imporre al fenomeno internettiano dei limiti rapportabili alla sua estensione, a dimostrazione del fatto che la strada verso una sua regolamentazione è piuttosto ardua da seguire, data la varietà di comportamenti dal carattere illecito che possono presentarsi attraverso la rete e considerato il fatto che ad una capacità di propagazione immediata del messaggio corrisponde una netta impossibilità di attuare strategie blocco tempestivo, con la conseguenza che il più delle volte l’entità del danno è sostanzialmente irrecuperabile se paragonata al rimedio posto in essere. Il carattere della contemporaneità tra invio e ricezione del messaggio che contraddistingue le comunicazioni in rete, la capacità di trasmissione delle informazioni in tempo reale inducono a considerare Internet un “nuovo potere sociale”280 che, per la vasta e variegata gamma di utenti fruitori di cui può vantare, risulta talmente incontrollabile da rendere palese che non sia sufficiente sviluppare un’etica dello spazio virtuale per portare sicurezza in rete.
Appare ovvio che, per molti aspetti, la novità del fenomeno non consenta di rinvenire nelle categorie giuridiche tradizionali una forma di controllo di tipo generale atta a regolamentare le svariate operazioni che è possibile compiere attraverso Internet, ma altrettanto incontestabile risulta la necessità di porre in
279 Cfr. V. FROSINI, L’orizzonte giuridico di Internet, cit., pp. 273 ss.; M. P. VIVIANI SCHLEIN,
Internet e i confini del diritto, in AA.VV., Percorsi di diritto dell’informazione, cit., pp. 361-379, p.
375 ss.
280 V. FROSINI, L’orizzonte giuridico di Internet, cit., p. 276. Il potere a cui si riferisce l’autore, «che è il potere informatico di raccogliere, memorizzare, elaborare e trasmettere o diffondere informazioni, che possono concernere anche le persone e la loro vita privata, rappresenta un nuovo strumento di controllo delle vite personali, che può dare luogo a forme di utilizzazione dei dati con obiettivi diversi o persino deviati da quelli consentiti.»
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essere una normativa che quantomeno permetta di contenere gli abusi. I problemi di natura giuridica sono molti e, nonostante essi possano essere in parte risolti attraverso l’applicazione di discipline di settore281, rimangono pur sempre fuori da un’idea di disciplina organica e specifica della “comunicazione internettiana”282 e si configurano come delle soluzioni comunque inadeguate in relazione ad una situazione di assenza di confini territoriali della rete. Dunque, è proprio la natura transnazionale di internet ad avere dei riflessi significativi sulle regole ad esso applicabili283. Allo stato attuale non è infatti possibile conformare il contenuto della rete ai singoli regimi nazionali: per fare ciò occorrerebbe fissare delle regole comuni, ma si tratta di un’impresa alquanto complessa se si considera che la libera manifestazione del pensiero attraverso Internet non è un principio assoluto, nel senso che non è affatto svincolato dai valori e dalle tradizioni del sistema in cui viene applicato, bensì strettamente connesso ad essi, per cui ciascuna società è libera di imporne limitazioni differenti. In tal senso, solo una convergenza sul piano internazionale degli ordinamenti dei vari Paesi potrebbe rappresentare una soluzione valida ed efficace anche se irrealisticamente attuabile, visto che lo sviluppo irrefrenabile di Internet è stato determinato essenzialmente dalla mancanza di condizionamenti proprio dal punto di vista dei contenuti. La Rete costituisce uno strumento straordinario dalle formidabili potenzialità, ma ciò che serve a gestire al meglio i pericoli ad essa legati è la creazione, a livello comunitario, di una disciplina omogenea del fenomeno, realizzata attraverso un allargamento della normativa esistente, ripensata alla luce dei tratti peculiari che caratterizzano Internet.
281 Per fare qualche esempio in merito, «per quanto riguarda la tutela della vita privata e dei dati personali, sono ora applicabili gli artt. 121 ss. del d.lgs. n. 196/03, […] Analogamente si applicano alle comunicazioni via Internet le normative sulla tutela del software (d.lgs. n. 518 del 1992), sulla repressione dei c.d. crimini informatici (l. n. 547 del 1993) e dei contenuti diffamatori (art. 595 c.p.), sulla disciplina del commercio elettronico (dir. n. 31/2000, recepita dall’art. 31 della l. comunitaria n. 39/2002), sulla protezione del diritto d’autore (dir. n. 29/2001). Al di là delle discipline di settore che riverberano i propri effetti anche sulle comunicazioni in rete, vi sono poi questioni più generali che attengono all’applicabilità degli ordinari strumenti processuali.» in R. ZACCARIA, Diritto
dell’informazione e della comunicazione, cit., p. 218.
282 Ibidem.
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