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L’aggiornamento della Carta di Treviso (26 ottobre 2006)

Nel documento LUISS GUIDO CARLI (pagine 93-97)

4.4 La Carta di Treviso: il primo codice a tutela dei minori

4.4.3 L’aggiornamento della Carta di Treviso (26 ottobre 2006)

A quindici anni dall’approvazione della Carta di Treviso, l’Ordine dei giornalisti ha ritenuto necessario aggiornarla, anche alla luce delle innovazioni

134 Nello specifico, il Comitato nazionale di garanzia si impegna a: a) diffondere la normativa esistente; b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino; c) attuare l’Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso; d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell’attività svolta e di presentazione dei dati dell’Osservatorio; e) coinvolgere nell’applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie stampa, periodici, notiziari televisivi e radiofonici; f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i tribunali per i minorenni; g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto nell’emergenza.

135 Il consiglio Nazionale dei giornalisti è chiamato inoltre a: b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l’iniziativa dei Consigli regionali dell’Ordine; c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio.

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introdotte negli ultimi anni sul versante deontologico e della restante normativa136 riguardo al rapporto tra minori e mondo dell’informazione. Tale decisione nasce non solo dalla consapevolezza della necessità, già avvertita in precedenza, di riscrivere la Carta in modo più conciso, ma anche dall’esigenza di adattare un testo ormai datato alle novità che si sono succedute nell’ambito della comunicazione, al fine di attualizzarne le previsioni adeguandone i contenuti anche in relazione a quella che Razzante definisce «internettizzazione dei flussi informativi»137.

Non a caso, nella premessa adesso anteposta alla Carta, l’avvenuto aggiornamento è presentato come “una naturale conseguenza operativa ed un coerente impegno deontologico” assunto dal Consiglio nazionale dell’Ordine tenuto conto “delle nuove realtà emergenti che caratterizzano il mondo dell’informazione nel terzo millennio e degli scenari culturali e sociali dell’Europa unita.” In effetti, basta pensare che, quando fu scritta la Carta, internet e la stessa pubblicità non ricoprivano un ruolo così importante, né si era consapevoli che l’attenzione rivolta al rapporto tra minori e televisione non fosse sufficiente. Al contrario, la premessa alla nuova Carta di Treviso mette in risalto come tutti i mezzi di comunicazione (stampa, televisione, pubblicità, cinema ed internet) siano oggi integrati nella società moderna a tal punto da avere un impatto rilevante sull’informazione e sull’educazione dei minori, tanto da dover essere necessario arginare la possibilità che si trasformino in uno strumento diseducativo, ingannevole e, a volte, persino perverso.

Passando ad un’analisi del testo aggiornato, nella premessa aggiuntiva rispetto al documento del 1990, la Carta di Treviso viene riconosciuta come norma di autoregolamentazione vincolante per tutti i giornalisti italiani, “nonché guida ideale e pratica per tutta la categoria dei comunicatori”, ma la novità più significativa scaturita dalla revisione del testo si riferisce senza dubbio all’estensione ad internet dei meccanismi di tutela introdotti nel documento

136 Ci si riferisce, specificamente, al codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (1998), al codice “TV e minori” (2002), al codice “Internet e minori” (2003) ed alla disciplina introdotta con la legge Gasparri (2004). Tali tematiche saranno trattate nelle pagine successive.

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precedente riguardo gli altri mezzi di informazione. Infatti, nella nuova Carta si legge che la realizzazione di appositi codici di condotta deve essere finalizzata alla protezione del minore non solo da informazioni in genere, ma anche da quelli che sono definiti “messaggi multimediali dannosi”.

A proposito della garanzia dall’anonimato, è previsto che questa venga meno nel caso in cui la pubblicazione riguardi elementi volti a far risaltare positivamente la figura del minore o, eventualmente, del contesto che lo circonda; d’altra parte, è ribadito il divieto di pubblicazione degli elementi che possano facilitare l’identificazione del minore, elencando quelli già specificati nel Vademecum ’95 arricchendoli138, con l’aggiunta di nuovi elementi: “foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione”. Tale garanzia deve inoltre essere estesa ai casi di pedofilia e di qualsiasi altra forma di abuso e reato. Il riferimento ai new media è reso ancora più esplicito dalla previsione che integra il vecchio testo della Carta precisando che l’applicazione di tali norme riguarda anche il “giornalismo on-line, multimediale e altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici”.

Altra importante osservazione riguarda il fatto che, per quanto possa servire poi in pratica, il testo aggiornato della Carta, dopo aver richiamato le norme su cui si basa139, afferma chiaramente che le disposizioni in esso contenute costituiscono norme vincolanti per gli operatori dell’informazione e che questi sono chiamati all’osservanza di “tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l’attività d’informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari.” L’ultima norma ribadisce ancora l’obbligo d’osservanza di tali regole, specificando che, in caso di violazione, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 69 del 1963, istitutiva dell’Ordine dei giornalisti.

138 Si tratta di elementi quali “le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati.”

139 Con l’aggiunta, in questa versione, del richiamo al Codice deontologico sulla protezione dei dati personali del 1998.

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A parte queste innovazioni, la nuova Carta di Treviso integra quelle disposizioni già previste dal Vademecum ’95, in ordine alla necessità di tenersi lontano da sensazionalismi e speculazioni inutili che possono danneggiare il minore, evitare interviste e partecipazioni televisive che possono compromettere il suo sano sviluppo psico-fisico, porre una particolare attenzione nell’affrontare casi di comportamenti lesivi o autolesivi e di bambini malati o in difficoltà.

Tra gli impegni rinnovati, l’Ordine dei giornalisti e la FNSI richiamano ad una maggiore attenzione nei confronti dei minori “ i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità” nella realizzazione di “trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti internet”; pongono infine l’accento sul bisogno di coinvolgere gli editori, attraverso il proseguimento della collaborazione con la Fieg (Federazione italiana degli Editori), per riuscire a bilanciare quella libertà di informazione che spesso scade nella necessità di fare scoop e la tutela della mondo dell’infanzia. Frutto di un ulteriore azione aggiuntiva al testo originale sono le cosiddette “norme attuative”, simbolo della volontà di attribuire alla Carta un carattere maggiormente operativo, le quali prevedono la promozione dell’Osservatorio già previsto nel documento del 1990, la diffusione della normativa esistente in materia, l’applicazione della sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare preso nei riguardi dei giornalisti che violino i principi a protezione dei minori, il coinvolgimento delle scuole di giornalismo nell’attività di sensibilizzazione rispetto alle problematiche concernenti il rispetto dei diritti dei minori.

Naturalmente, come già sottolineato, è l’inserimento delle nuove forme di informazione on-line a rappresentare l’effettiva attualizzazione della Carta di Treviso, riflettendo l’intenzione di chi opera in questo settore ad «impedire che la rete diventi una zona franca dove tutto è lecito e dove i minori restano in balia di qualsiasi invasione della loro sfera intima e psichica.»140. L’obiettivo comune rimane, in fondo, sempre lo stesso, anche se difficile da raggiungere: stimolare il

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formarsi ed il diffondersi di una coscienza etica mediante la conoscenza e l’osservanza di un efficiente sistema di leggi e di autoregolamentazioni.

Nel documento LUISS GUIDO CARLI (pagine 93-97)

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