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Il ruolo svolto dalle fonti di autoregolamentazione

Nel documento LUISS GUIDO CARLI (pagine 149-152)

4.14 Le imprese pubblicitarie e gli effetti dei prodotti sui soggetti deboli

4.14.3 Il ruolo svolto dalle fonti di autoregolamentazione

Sul versante dell’autoregolamentazione, un ruolo di fondamentale importanza è ricoperto dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria (C.A.P.), emanato il 12 maggio 1966, che, fino all’introduzione delle discipline legislative contenute nella legge n. 223/90 e nel d.lgs. n. 74/92, ha svolto una significativa funzione di supplenza rispetto ad una normativa ancora carente riguardo al fenomeno pubblicitario, specialmente in relazione al problema della tutela dei minori. Esso rappresenta tutt’oggi un’esperienza di successo nel campo dell’autodisciplina, arrivato alla sua trentaduesima edizione entrata in vigore dal 20 maggio 2002 nella sua versione più aggiornata246.

L’art. 11 del C.A.P. prescrive l’utilizzo di “una cura particolare” nella realizzazione dei messaggi pubblicitari rivolti a bambini ed adolescenti o comunque soggetti ad essere da questi ricevuti, evitando di contenere qualunque cosa possa danneggiarli “psichicamente, moralmente o fisicamente”, di abusare della loro “credulità o mancanza d’esperienza, o del loro senso di lealtà” e, in caso di impiego dei bambini nei messaggi pubblicitari, di abusare “dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani”. Analizzando tale prescrizione risalta la somiglianza con la formulazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 74/92, che ha fatto propri i precetti contenuti

246 Si vedano in particolare i testi di M. FUSI, P. TESTA, L’autodisciplina pubblicitaria in Italia, Milano, Giuffrè, 1983; U. RUFFOLO (a cura di), Commentario al codice dell’autodisciplina pubblicitaria, Milano, Giuffrè, 2003.

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nella disposizione del C.A.P. seppur tralasciando la previsione esemplificativa dei comportamenti cui la pubblicità non deve indurre i minori247. L’art. 11 specifica invece che i messaggi pubblicitari rivolti ai minori non devono indurli a “violare norme di comportamento sociale generalmente accettate, compiere azioni o esporsi a situazioni pericolose; ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità, oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori”. Il C.A.P. dedica ai minori anche l’art. 22, in merito al divieto di associarli alle bevande alcoliche nelle pubblicità ad esse relative, e l’art. 28 bis , che regola i messaggi pubblicitari riguardanti giocattoli e giochi per bambini.

Parte della dottrina248 sostiene però che scarso rilievo sia riservato da tale disposizione alla difesa del profilo attivo del minore rispetto al messaggio, o meglio, alla sua “utilizzazione” nelle campagne pubblicitarie: la previsione dell’ultimo comma dell’art. 11, sopra riportato, in cui si prescrive di “evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani”, può infatti risultare alquanto generico e lontano dall’affrontare le problematiche specifiche che possono essere poste in ordine all’uso dell’immagine del minore a fini pubblicitari. A parte ciò, la normativa in esame risulta abbastanza completa ed efficace, soprattutto grazie all’attività svolta dal Giurì di Autodisciplina pubblicitaria249, in grado di integrare in modo sostanziale l’attuale disciplina legislativa vigente in materia pubblicitaria.

Occorre ricordare che, durante il periodo del monopolio, i contenuti pubblicitari erano regolati essenzialmente da una disciplina interna alla stessa RAI: si tratta del Codice SACIS del 1985, dal nome della consociata SACIS (oggi RAI-Trade), il quale prevedeva un controllo preventivo interno sui messaggi pubblicitari della RAI, riservando una cura particolare a quelli riguardanti i minori sia nella veste di protagonisti che di utenti, in modo da non contenere nulla che li potesse danneggiare. A tale attività di controllo interno, tuttora svolta, anche se in modo

247 Sulle eventuali carenze riscontrate nel d.lgs. n. 74/92 cfr. M. FUSI, P. TESTA, P. COTTAFAVI,

La pubblicità ingannevole, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 248-249.

248 Cfr. L. CARRERA, La tutela dei diritti del minore, cit., p. 822; A. VALASTRO, La tutela dei

minori, cit., in nota p. 663; M. P. VIVIANI SCHLEIN, Media e protezione dei minori, cit., p. 220.

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meno incisivo, da RAI-Trade, si affiancava naturalmente la normativa esterna dettata dal C.A.P.

Anche il Codice di autodisciplina delle aziende radiotelevisive del 1997 contiene una sezione specifica che riconosce gli effetti nocivi del messaggio pubblicitario ed è perciò tesa a disciplinarne l’impiego fissando tre differenti livelli di protezione250. In via generale, la pubblicità non deve presentare minori protagonisti di azioni pericolose o esaltatrici di comportamenti scorretti, come ad esempio il consumo di alcol, non deve esortarli all’acquisto abusando del loro status di soggetto debole né deve indurli a sopravvalutare le potenzialità e le caratteristiche del prodotto oggetto del messaggio. Nella fascia oraria a protezione specifica, ovvero dalle 16.00 alle 19.00, e soprattutto all’interno dei programmi rivolti essenzialmente ai minori, ogni forma di pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile, nel senso che deve essere preceduta e seguita da elementi che possono renderla facilmente distinguibile dalla trasmissione all’interno della quale è collocata 251 . Una protezione rafforzata rispetto ai contenuti dei messaggi pubblicitari deve poi essere garantita nel restante periodo di tempo compreso nella fascia oraria protetta, nel corso del quale è vietata qualsiasi pubblicità direttamente indirizzata ai bambini e contenete messaggi pregiudizievoli al suo sviluppo.

Infine, bisogna rammentare l’esistenza di diversi codici di autodisciplina vigenti a livello settoriale252, nonché il più volte richiamato Codice “TV e minori” del 2002, che dedica al tema del rapporto tra minori e pubblicità l’intero par. 4 dell’art. 1, ribadendo gli orientamenti ed i divieti contenuti nella legislazione vigente.

250 Sull’argomento cfr. M. SPALLETTA, La comunicazione tra diritto ed etica, cit., pp. 25-26. 251 All’interno di tale fascia oraria a protezione specifica devono essere evitati i messaggi che pubblicizzano prodotti alcolici, servizi telefonici a valore aggiunto, riconoscibile dal prefisso, a scopo di intrattenimento o conversazione, prodotti di contraccezione, escluse le campagne sociali. 252 Per fare qualche esempio, si pensi al codice di autodisciplina riguardante la pubblicità delle bevande alcoliche, previsto dall’art. 13 l. 30 marzo 2001, n. 125, oppure ai codici vigenti dal 2002 in tema di “televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia e assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari”. Cfr. F. BRUNO, G. NAVA, Il nuovo

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