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Le disposizioni in tema di fiction tv (legge n. 223/90)

Nel documento LUISS GUIDO CARLI (pagine 130-133)

4.11 Le forme di intervento in ambito comunitario e le disposizioni legislative

4.11.4 Le disposizioni in tema di fiction tv (legge n. 223/90)

Una differenziazione rispetto al grado di nocività dei programmi televisivi nei confronti dei minori è presente nella legge Mammì con riferimento specifico alle opere cinematografiche, ma non per quanto riguarda i programmi di fiction propriamente detti. Il tentativo di introdurre una regolamentazione del settore è stato attuato dal legislatore con la legge 30 maggio 1995, n. 203, recante norme relative al “Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport”.

Lasciando immutati i limiti ed i divieti fissati dagli articoli 15 e 30 della legge 223/90, l’art. 3, 4° comma, della legge n. 203/95 confina la possibilità di trasmettere “opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità

prodotti collaterali da questi direttamente derivati”, le quali stabiliscono che la presentazione di parte del contenuto di un programma debba considerarsi essa stessa come tale.

212 Si tenga presente che «prima dell’emanazione della legge n. 223/90, infatti, da più parti era stato sollevato il problema relativo alla possibilità di configurare una responsabilità dell’emittente televisiva per influenze o fatti dannosi subiti dal minore, o da lui compiuti nei confronti di terzi o di se stesso. Come è facile intuire, si tratta di questioni di non facile soluzione, posto che le limitazioni conseguenti al riconoscimento di un tale tipo di responsabilità si trovano a configgere fortemente con le garanzie poste dall’art. 21 Cost. a presidio della libertà d’informazione.» in A. VALASTRO,

La tutela dei minori, cit., p. 686.

213 V. CUFFARO, Commento all’art. 15 l. 6 agosto 1990 n. 223, in E. BOCCHINI, N. LIPARI (a cura di), Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, in Le nuove leggi civili

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dei minori” esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 23.00 e le 7.00; inoltre, al comma 5° dello stesso articolo viene riconosciuta, in capo a produttori, distributori e concessionari, qualora desiderassero trasmettere tali opere al di fuori della fascia oraria indicata, la facoltà di richiedere alle Commissioni di censura il nulla osta per la libera trasmissione televisiva di cui alla legge n. 161/62. Per concludere, l’art. 3, comma 7°, prevede, “ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie”, di integrare la Commissione valutativa sui film con esperti in materia nonché con rappresentanti dei genitori. Tale disciplina non ha però tuttora trovato applicazione, in quanto il regolamento di attuazione ad essa relativo non è stato mai varato, nonostante i caratteri innovativi che avrebbe potuto introdurre nel sistema. Se infatti, ad una prima osservazione, il contenuto delle norma in esame potrebbe apparire quasi speculare a quello dell’art. 15 della legge Mammì, un’analisi più approfondita consente invece di coglierne alcuni aspetti di novità e di differenza214.

L’elemento innovativo sarebbe stato rappresentato senza dubbio dalla previsione della possibilità per gli operatori di sottoporre volontariamente al controllo dell’Autorità i film per la televisione, al fine di ottenerne il nulla osta per la libera visione: una volta compiuta tale verifica, effettuata esclusivamente in funzione della visione televisiva del prodotto, la sua trasmissione non avrebbe avuto alcun vincolo di orario, al contrario di quanto può avvenire invece in riferimento ai film cinematografici, il cui controllo da parte dell’Autorità si esprime solo in merito alla loro visione nelle sale cinematografiche e non alla loro trasmissione televisiva, in relazione alla quale, data la sua maggiore pervasività ed accessibilità, potrebbero non essere classificati come “film per tutti” alla stregua di quanto avviene rispetto alla loro distribuzione nelle sale. Ciò che invece distingue le due norme è riconducibile a delle sottili ma significative differenze di carattere terminologico: si parla di “immagini di sesso o di violenza” anziché di “pornografia e violenza gratuita”, quasi come se tale diversificazione volesse, da un lato, estrapolare dal

214 Le riflessioni che seguono scaturiscono da un’analisi comparata dei testi di F. BRUNO, G. NAVA, Il nuovo ordinamento delle comunicazioni, cit., pp. 833 ss., L. CARRERA, La tutela dei

diritti del minore, cit., p. 816, A. VALASTRO, La tutela dei minori, cit., pp. 678 ss., R. ZACCARIA, Diritto dell’informazione e della comunicazione, cit., pp. 247 ss.

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campo d’applicazione dell’art. 15, legge n. 223/90, una determinata tipologia di trasmissione per sottoporla ad una normativa meno restrittiva, dall’altro, presentarsi come soluzione alle problematiche connesse a quelle produzioni che, pur non contenendo scene propriamente pornografiche o di violenza gratuita, sono comunque sconsigliate alla visione da parte di minori. Nel rinvenire tale differenziazione si può d’altra parte ritrovare una certa omogeneità tra la previsione dell’art. 15, 13° comma, legge n. 223/90, sui film cinematografici, e l’art. 3, legge n. 203/96, su quelli per la televisione.

Come già detto, la legge n. 203/96 è rimasta inapplicata, per cui questi prodotti televisivi continuano ad essere valutati secondo i parametri normativi stabiliti dall’art. 15, comma 10°, della legge n. 223/90, da qualche anno recepito dal Testo Unico della radiotelevisione, di cui si parlerà a breve. La fiction tv, caratterizzata dal modo di presentare la realtà in una forma romanzata, è diventata oggi un punto di riferimento importante nell’organizzazione dei palinsesti televisivi guadagnandosi un ampissimo spazio, specialmente dopo l’avvento delle Tv commerciali ed il conseguente proliferare delle reti che ha creato la necessità di riempire di contenuti di intrattenimento le ore di trasmissione televisiva215. A tal proposito, appare opportuno ricordare la creazione, nel gennaio del 1994, da parte di Canale 5, di un sistema di segnaletica con la funzione di guida per le famiglie alla scelta dei programmi di fiction. Esso consiste nell’apparizione di un “bollino”, all’inizio della trasmissione e dopo ogni interruzione pubblicitaria, il cui colore e l’immagine sopra riportata fungono da avvertenza circa la visione più o meno opportuna da parte dei minori. La visione consigliata dei programmi di fiction trasmessi sulla televisione pubblica è invece segnalata attraverso una comunicazione orale prima dell’inizio del programma, da poco accompagnata dalla presenza del simbolo della RAI colorato di rosso durante le trasmissioni sconsigliate ai minori.

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4.11.5 Il secondo intervento di riforma complessiva del settore

Nel documento LUISS GUIDO CARLI (pagine 130-133)

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