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Internet e la legge n. 62 del 2001

Nel documento LUISS GUIDO CARLI (pagine 169-172)

5.1 La regolazione del Web

5.1.5 Internet e la legge n. 62 del 2001

Le comunicazioni tramite Internet non conoscono limiti ed appartengono a diverse tipologie che permettono di considerarlo mezzo di telecomunicazione, di diffusione del pensiero e di comunicazione di massa oltre che individuale. È questo

293 Cfr. CERRI, Telecomunicazioni e diritti fondamentali, in Il diritto dell’informazione e

dell’informatica, n. 6/1996, pp. 785-808, p. 789; S. FRATTOLIN, La responsabilità dei providers per contenuti pornografici a danno dei minori in rete, in G. CASSANO (a cura di), Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’Internet, cit., pp. 1438-1463, p. 1439.

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il motivo principale per cui numerose perplessità sono sorte riguardo alla scelta del regime giuridico ad esso applicabile ed alla connessa difficoltà di inquadrare la manifestazione del pensiero in rete entro categorie giuridiche riconducibili alla disciplina prevista per gli altri mezzi di comunicazione di massa294.

L’estrema versatilità di Internet ha sempre indotto sia la dottrina che la giurisprudenza295 a guardare con sospetto una probabile estensione della disciplina sulla stampa alla comunicazione in rete, come è invece avvenuto per altri mezzi, non ritenendo opportuno comprendere Internet nel regime di garanzie, né in quello di controlli e responsabilità, che regolano l’attività giornalistica 296 , pur riconoscendo in esso uno strumento atto a veicolare la manifestazione del pensiero e pertanto soggetto ai limiti a questa applicabili, compresi quelli penali. Il problema deriva dal fatto che, rispetto a determinate tipologia di dati, come news-letters, testate giornalistiche e trasmissioni giornalistiche televisive diffuse in rete, Internet potrebbe essere tranquillamente equiparato alla stampa e sarebbe dunque possibile estenderne la disciplina, ma ciò non può avvenire in riferimento a tipologie differenti di diffusione dei dati, come quelli a scopo non informativo oppure le conversazioni aperte, vale a dire manifestazioni del pensiero non assimilabili all’attività di informazione attuata dalla stampa o dalla televisione297.

L’utilizzo della rete ha però naturalmente sconvolto lo stesso settore editoriale, che è divenuto parte di un sistema economico più ampio ed ha conosciuto

294 Sull’argomento si veda M. CUNIBERTI, Internet: controlli e responsabilità, in AA.VV.,

Percorsi di diritto dell’informazione, cit., pp. 381-393.

295 In dottrina si veda G. CORRIAS LUCENTE, Internet e libertà di manifestazione del pensiero, cit., pp. 601 ss., mentre per una rassegna delle pronunce in materia si consulti LONGHINI P.,

Internet nella giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003.

296 In particolare, le considerazioni elaborate in proposito riguardano il fatto «da un lato, che la definizione di “stampa” e di “stampato” contenuta nell’art. 1 della l. n. 47 del 1948 pare escludere con nettezza i mezzi di comunicazione di massa diversi da quelli diffusi mediante riproduzione su un supporto materiale […], dall’altro, che una eventuale applicazione analogica delle norme sulla stampa alle pubblicazione on line deve ritenersi esclusa quanto meno per le norme che presentano risvolti penali, in forza del divieto di applicazione analogica delle norme penali» in M. CUNIBERTI,

Internet: controlli e responsabilità, cit., pp. 384-385. Difatti, l’estensione di tale disciplina

all’attività giornalistica svolta attraverso radio e televisione è stata resa possibile grazie a degli specifici interventi legislativi, come la legge Mammì del 1990.

297 Si intende qui riferirsi sostanzialmente a quelle tipologie di comunicazione in cui non sono rinvenibili i tre requisiti necessari per l’esercizio del diritto di cronaca, ovvero la verità del fatto, l’interesse pubblico e la continenza.

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un’evoluzione che ha implicato un riassetto normativo in materia rispetto alla legge n. 47/48, la quale legava la nozione di “prodotto editoriale” al solo supporto di tipo cartaceo. Il provvedimento adottato è stato la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante “nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”, la quale estende la nozione di “prodotto editoriale” anche a quei prodotti realizzati su supporto informatico e diffusi attraverso mezzi elettronici (art. 1.) A tale prodotto la legge n. 62/2001 estende le disposizioni previste per la stampa cartacea dall’art. 2 della legge n. 47/48 sulle indicazioni obbligatorie da apporre sugli stampati, nonché l’obbligo di registrazione presso i tribunali competenti qualora si tratti di un prodotto diffuso al pubblico “con periodicità regolare” e sia “contraddistinto da una testata” (art. 5)298.

In tal modo, la pubblicazione on line rappresenta un’attività informativa che viene ad affiancarsi a quella effettuata attraverso i canali tradizionali, attraverso il trasferimento in rete dei servizi informativi forniti dagli stessi editori della carta stampata con tutti i possibili vantaggi derivanti dall’utilizzo di un mezzo di comunicazione interattivo. Difficoltà pratiche attinenti alle caratteristiche proprie del mezzo, come ad esempio la possibilità che il sito web ha di aggiornarsi continuamente, non sembrano però rendere sufficiente la trasposizione alla rete della disciplina sulla stampa e dimostrano, al contrario, l’urgenza di predisporre delle regole specifiche finalizzate a rispondere al meglio ai caratteri ed alle potenzialità di Internet, specialmente per quanto attiene alla delicata questione della previsione di misure preventive e repressive299.

A prescindere dal suddetto intervento legislativo, anche la rete è stata dunque coinvolta nel bisogno condiviso di un intervento specifico del legislatore volto a colmare la mancanza di una disciplina organica in materia di protezione dei minori, fondamentale valore oltraggiato dalle manifestazioni pedopornografiche e di violenza presenti su Internet, ma rispetto al quale, come sostenuto da Costanzo, è la stessa Costituzione che «autorizza a “giocare di anticipo”.»300 Fattori quali il

298 Cfr. R. ZACCARIA, Diritto dell’informazione e della comunicazione, cit., pp. 357-358. 299 Per un approfondimento su tale aspetto generale si consulti M. CUNIBERTI, Internet: controlli

e responsabilità, cit., pp. 384 ss.

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rischio all’impunità connesso all’impossibilità di cogliere nell’immediato gli effetti del perpetrarsi di condotte delittuose ed al conseguente aumento dell’inibizione ad agire, determinati dalla connaturata immaterialità del mezzo, rendono necessaria una regolamentazione del fenomeno, o meglio, la creazione di un impianto di norme atte a tutelare la figura del minore in quanto spettatore di ciò che viene veicolato dalla rete ed a prevenire e reprimere i possibili reati in essa commessi nei confronti di minori o da parte di essi.

Nel documento LUISS GUIDO CARLI (pagine 169-172)

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