della radiotelevisione (d. lgs. n. 177 del 2005)
Nel complesso sistema di riassetto del settore radiotelevisivo in Italia, è di recente intervenuta l’appena citata legge Gasparri, la quale ha a sua volta delegato al governo il compito di adottare un nuovo Testo Unico della radiotelevisione teso al coordinamento delle disposizioni legislative vigenti in materia, al fine di offrire ad operatori ed utenti un quadro legislativo più chiaro ed organico226. Tale testo è entrato in vigore con il d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177, rappresentando l’ultima fase del processo di cambiamento e ricognizione del corpus di norme nazionali sulla disciplina del settore delle comunicazioni in genere. I due testi contengono entrambi importanti disposizioni in materia di tutela dei minori ed introducono rilevanti novità rispetto al tema: alla protezione dei minori nell’ambito della programmazione televisiva, la legge n. 112/04 dedica l’art. 10, i cui contenuti sono fedelmente ripresi, e recepiti in via definitiva, nel capo II del Testo Unico, agli artt.
225 Circa i risultati ottenuti e l’attività di controllo del Comitato si rimanda al paragrafo 4.
226 L’art. 16 della legge n. 112/04 delega il governo ad approvare “un decreto le legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato testo unico della radiotelevisione, coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione”.
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34 e 35, intitolato appunto “tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva”.
A tal proposito, la legge Gasparri effettua in particolare due rinvii importanti alla disciplina nazionale, specificamente alle disposizioni della legge n. 223/90 ed ai contenuti del Codice di Autoregolamentazione TV e minori. L’art. 4, 1° comma, lett. b della suddetta legge, oggi abrogato e sostituito dall’art. 4, 1° comma, lett. b del Testo Unico, sui principi generali del sistema televisivo a garanzia degli utenti, riprende infatti, definendoli in maniera ulteriore, i principi a tutela degli utenti già contenuti nella legge Mammì, rinnovando il divieto di trasmissione di programmi che incitano all’odio, stimolano atteggiamenti di intolleranza “basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità” o che, considerato l’orario di trasmissione, possono risultare nocivi per i minori, o ancora che “presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salvo le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l’adozione di un sistema di controllo specifico o selettivo”. Tale previsione intende, da un lato, determinare un inasprimento della disciplina contenuta nell’art. 15 della legislazione del ’90, in quanto dispone un divieto relativo alle scene di violenza che non è più circoscritto al solo carattere di gratuità delle scena, ma si riferisce anche alla sua durata ed alla sua efferatezza, divenendo perciò estendibile anche a quelle scene di violenza che, pur essendo inserite in un determinato contesto e motivate in relazione ad esso, dunque non gratuite, vengono giudicate particolarmente crude ed esplicite. Dall’altro lato invece, l’art. 4 introduce una possibilità derogatoria in riferimento alle trasmissioni il cui accesso è condizionato da sistemi di filtraggio e criteri selettivi a tutela dei minori tali da non renderle accessibili a tutti. Tali meccanismi consentono di superare il divieto in oggetto grazie all’adozione di dispositivi di controllo, come il cosiddetto “parental control” o controllo parentale, che rendono inapplicabile la disciplina a tutela dei minori rispetto a modalità di trasmissione come, ad esempio, la “pay per view”, il cui accesso è subordinato all’acquisto del programma su richiesta ed a pagamento dell’utente tramite l’uso di una smart card e di appositi codici. Nella ricostruzione dei principi generali in materia, va menzionato anche l’art. 3, comma 1°, del T.U. che, prima di dettare le
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disposizioni più specifiche contenute negli articoli a seguire, richiama, come principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, la tutela della libertà e della dignità della persona, la necessità di protezione della salute e del benessere del minore; principi il cui carattere generale è spesso fonte di difficoltà applicative nel momento in cui è necessario identificarne la violazione227.
Il secondo rimando particolarmente significativo che la legge Gasparri compie è quello contenuto al comma 1° dell’art. 10, in cui dispone l’osservanza per le emittenti televisive delle “disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di Autoregolamentazione”. Oltre a rafforzare la protezione già garantita dalle norme della richiamata legge n. 223/90, il cui dettato ha però sempre risentito della mancanza di un’attuazione effettiva a causa delle carenze di un sistema di controllo e sanzionatorio adeguato, il recepimento nell’ordinamento nazionale di un codice di autodisciplina costituisce un elemento di forte novità ed un cambio di rotta evidente nel normale percorso seguito dai prodotti dell’autoregolamentazione228. Recepire uno strumento del genere nella legislazione nazionale significa travolgere il principio stesso su cui si basa l’istituto dell’autoregolamentazione, vale a dire la natura volontaria di un patto fondato sui valori e le responsabilità proprie dei soggetti che lo concordano.
Ulteriore novità così introdotta nella legislazione nazionale è quella prevista all’art. 10, comma 2°, relativa all’individuazione di un’area a “protezione specifica”, compresa tra le ore 16.00 e le 19.00, in cui, in aggiunta agli obblighi generali disposti per la fascia protetta, viene ribadito l’obbligo di prestare molta attenzione a contenuti, forme e linguaggi della programmazione, “con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di programmazione commerciale e pubblicitaria”; ma soprattutto è valorizzato il
227 Cfr. F. BRUNO, G. NAVA, Il nuovo ordinamento delle comunicazioni, cit., pp. 832 ss. 228 Si tratta di una novità rilevante ma non assoluta in quanto, scrive L. VASSELLI, TV e minori:
quale tutela?, cit., pp. 232-233, «la tecnica legislativa di recepimento di un dato extratestuale
costituito da un sistema autodisciplinare non costituisce una novità nel nostro ordinamento; già con l’emanazione del d. lgs. del 25 gennaio 1992 n. 74, attuativo della Direttiva comunitaria in materia di pubblicità ingannevole, il legislatore aveva attribuito rilevanza giuridica formale ai procedimenti ed alle relative determinazioni degli organi di autodisciplina, loro conferendo poteri decisori alternativi alla giustizia amministrativa medesima promanante dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato; all’Antitrust era infatti stato delegato il delicato compito.».
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bisogno di adottare una particolare moderazione nei toni e nei linguaggi utilizzati nelle trasmissioni di cronaca e di commento ad avvenimenti sportivi, al fine di prevenire il rischio di fenomeni di violenza negli stadi e favorire la diffusione dei valori di una sana competizione sportiva229. Considerata la frequente esposizione dei minori al mezzo televisivo anche negli orari immediatamente successivi alla fascia dedicata, di cui si è già ampiamente discusso, un’attenzione maggiore dovrebbe essere rivolta anche alla messa in onda dei telegiornali, la cui stretta connessione alla vita reale può rendere scioccante la visione di particolari scabrosi che lo spettatore non ritiene comunque essenziali all’informazione. Tale disposizione è stata ora recepita dall’art. 34, comma 4°, del T.U., il quale, al successivo comma 6° (trasposizione dell’art. 10, 9°co., legge n. 112/04), dispone inoltre che le istituzioni competenti si adoperino alla realizzazione di campagne scolastiche che aiutino i minori a fare “un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo”.
In questo quadro legislativo nazionale, il Testo Unico della radiotelevisione avrebbe dovuto rappresentare la risposta ad un’esigenza di maggiore chiarezza e compattezza dell’ordinamento230, ma in realtà «il Testo Unico non realizza in pieno gli obiettivi di organicità e completezza che invece il legislatore intendeva perseguire» 231 , lasciando aperti diversi problemi. L’opinione diffusa sull’argomento è che il T.U. costituisca più un’occasione mancata che l’effettiva riuscita del processo di ricognizione che era stato delegato di portare a compimento,
229 Cfr. F. BRUNO, G. NAVA, Il nuovo ordinamento delle comunicazioni, cit., p. 840; L. VASSELLI, TV e minori: quale tutela?, cit., pp. 238-239; M. P. VIVIANI SCHLEIN, Media e
protezione dei minori, cit., pp. 214-215, la quale sostiene che «resta a vedere l’efficacia di una norma
come questa, a fronte di una moderazione che non pare caratterizzare in alcun modo il mondo del calcio, il suo mercato e le sue vicende che – in Italia più che altrove – lasciano sbalorditi e un po’ scandalizzati anche gli adulti.»
230 «La ragione per cui l’ordinamento promuove la realizzazione di testi unici è evidentemente quella di conferire chiarezza ed organicità alla disciplina di specifici settori e materie la cui complessità – anche per l’eccesso di stratificazione nel tempo di norme diverse, talora confuse, ridondanti e persino in vicendevole contrasto – richiede un intervento di compilazione, di riordino e di raccordo idoneo a restituire leggibilità all’intera disciplina. In tal senso, secondo un consolidata dottrina, caratteristiche precipue di un testo unico sono l’unicità, l’organicità e la completezza.» in F. BRUNO, G. NAVA, Il nuovo ordinamento delle comunicazioni, cit., p. 5.
231 F. DONATI, I problemi del nuovo Testo Unico della radiotelevisione, in P. COSTANZO, G. DE MINICO, R. ZACCARIA, I tre codici della società dell’informazione, cit., pp. 307-314, p. 307.
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con lo scopo di fornire alla collettività un corpus finalmente organico di norme in materia radiotelevisiva.
Per tornare nello specifico allo stretto rapporto tra minori e televisione acquista una certa importanza, e, per questo motivo, sembra opportuno ricordarlo, anche il “decalogo” che si può estrapolare dalla più volte citata sentenza n. 6759 del 2004, nella quale i giudici della Cassazione dettano delle regole ben precise a difesa dello sviluppo psichico dei minori contro eventuali violazioni da parte della tv232.
Per concludere, la legge Gasparri completa la disciplina a tutela dei minori prevedendo delle disposizioni specifiche che si riferiscono al settore pubblicitario ed al problema del controllo e dell’applicazione delle sanzioni, tematiche variamente affrontate nella legislazione nazionale e comunitaria ed alla cui analisi sono dedicate le pagine a seguire del presente elaborato.