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L’inquadramento costituzionale di Internet

Nel documento LUISS GUIDO CARLI (pagine 165-169)

5.1 La regolazione del Web

5.1.4 L’inquadramento costituzionale di Internet

Nel nostro ordinamento, le prime difficoltà di disciplina giuridica del fenomeno potrebbero sorgere innanzitutto in merito al problema dell’inquadramento costituzionale di Internet, in quanto l’intreccio particolare tra mezzo di diffusione del pensiero e forma di comunicazione che caratterizza la rete potrebbe non risultare facilmente riconducibile ad istituti giuridici nati a livello costituzionale per tipologie di comunicazione differenti284. Eppure la nostra Carta costituzionale, pur considerando le peculiarità proprie del mezzo, riconosce in Internet uno strumento di comunicazione tra soggetti dalle innovative modalità applicative e che, pertanto, può essere ricondotto nella sfera di protezione garantita dall’art. 21 Cost. alla stregua degli altri mezzi di diffusione del pensiero, nonché in quella prevista dall’art. 15 Cost. in relazione alle specifiche forme di comunicazione utilizzabili in rete. Ciò significa che, per quanto una tale considerazione della rete presupponga il riferimento ad una nozione costituzionalistica di comunicazione piuttosto ampia e comprensiva di qualunque modalità di trasferimento del pensiero di un soggetto ad altri in maniera indifferenziata, d’altra parte Internet costituisce il mezzo di comunicazione che, per le proprie caratteristiche, pone meglio in risalto i collegamenti esistenti tra i due regimi di garanzia rappresentati dagli artt. 15 e 21 previsti dalla nostra Costituzione, con il risultato di presentarsi come esempio di mezzo che riesce a coniugare la distinzione tra manifestazione del pensiero destinata ad un soggetto determinato e manifestazione diffusa285.

In particolare, non v’è alcun dubbio circa l’inserimento nel regime di garanzie stabilito dall’art. 15 Cost. per quanto riguarda il sistema di posta elettronica, una delle principali applicazioni della rete che rispecchia la volontà dell’utente di stabilire un contatto biunivoco ed in via esclusiva con i destinatari del messaggio, così come accade in riferimento a tutte le altre forme di comunicazione

284 Cfr. l’opinione in proposito di R. ZACCARIA, Diritto dell’informazione e della comunicazione, cit., pp. 216 ss.

285 Cfr. P. COSTANZO, Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet, cit., pp. 347-348; M. P. VIVIANI SCHLEIN, Internet e i confini del diritto, cit., p. 361.

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in rete che implicano l’instaurazione di un regime di conversazione di tipo intimo, ovvero l’uso di Internet per conversazioni telefoniche e videomessaggi, che consentono di rapportarsi unicamente con interlocutori specifici. Tale tipologia di comunicazione interpersonale in Internet gode di un elevato grado di garanzia che accompagna il messaggio fino a destinazione, poiché non è consentito effettuare alcun rilevamento del contenuto di tale fattispecie né intromettersi in conversazioni di questo genere attraverso l’utilizzo di strumenti telematici, considerando che eventuali violazioni di sistemi di sicurezza esistenti può comportare un’aggravante della condotta illecita relativa alla presa conoscenza di messaggi altrui. Ritenere Internet uno strumento di comunicazione al pari degli altri vuol dire anche sottoporre la libertà e la segretezza delle forme di comunicazione che lo caratterizzano alle limitazioni previste dalla Costituzione, che consistono essenzialmente nel rispetto di quelle garanzie procedurali come la riserva di giurisdizione: essa deve però essere intesa come ulteriore garanzia di salvaguardia della libertà in via generale, nel senso che l’intromissione nelle comunicazioni in rete può essere ritenuta legittima solo di fronte all’esercizio di una funzione giurisdizionale tesa a proteggere diritti e valori riconosciuti e tutelati nella prospettiva costituzionalistica286.

Al di là delle situazioni specifiche appena considerate, l’intenzione di dare una diffusione indiscriminata al proprio pensiero attraverso qualunque altro tipo di comunicazione in rete, come può avvenire attraverso la creazione di un sito web o partecipando ai cosiddetti newsgroups 287 , può ritenersi tutelata in quanto espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita nell’art. 21 della Costituzione. In effetti, una volta compreso nella categoria generale dei mezzi attraverso i quali può esplicarsi la libertà di manifestazione del pensiero sancita dall’art. 21 Cost., è inevitabile considerare Internet come mezzo di comunicazione di massa che rientra nel sistema di garanzie e di limiti previsto dalla norma

286 Si veda sull’argomento A. PACE, Commento all’art. 15, in G. BRANCA (a cura di),

Commentario alla Costituzione. Rapporti civili. Artt. 13-20, Bologna, Roma – Zanichelli, Il Foro

italiano, 1977, pp. 80-113.

287 Si tratta di gruppi di raccolta di informazioni ed opinioni che si diffondono in rete su un determinato argomento, ai quali è possibile iscriversi per scambiare messaggi ed acquisire dati che vengono allocati su un server ospitante e diretto da un moderatore.

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costituzionale288; anzi, proprio in relazione alle peculiarità che lo caratterizzano, Internet rappresenta il mezzo di comunicazione di massa che più degli altri assolve la funzione di divulgare libere manifestazioni del pensiero289. Esso ha infatti aumentato le possibilità di trasmettere informazioni di vario genere, ma ha anche moltiplicato le capacità espressive a disposizione dei suoi utilizzatori, oltre a prevedere una modalità d’uso a basso costo e senza restrizioni ed ostacoli di alcun tipo connessi all’accesso: configurabile quale “altro mezzo di diffusione” (art. 21, 1° co., Cost.), Internet ricade nelle garanzie costituzionali previste dall’art. 21, sia sotto il profilo contenutistico con riferimento al messaggio, sia con riguardo al regime dei mezzi. Sotto il primo aspetto, nonostante i pericoli connessi alla scarsa controllabilità del mezzo, l’inquadramento di Internet nell’art. 21 Cost. implica la sua omologazione agli altri mezzi di espressione ed il conseguente impedimento di prevedere limiti contenutistici diversi da quelli costituzionalmente stabiliti; sotto il secondo, è anch’esso soggetto ai limiti ed ai criteri di bilanciamento concernenti le misure prese per la tutela degli utenti in relazione alle caratteristiche del mezzo e quindi al suo grado di pericolosità. Ciò significa pertanto che anche ad Internet vengono applicate le norme speciali che prevedono una tutela rafforzata nei confronti dei minori, contro tutte quelle manifestazioni offensive di determinati interessi che possono in qualche modo turbare, anche solo in via potenziale, il loro

288 Si rammenta che la scelta di una formula aperta ed estesa da parte del legislatore costituzionale riguardo all’indicazione dei mezzi di divulgazione del pensiero ha conferito alla norma una certa flessibilità, che ha consentito di non fossilizzarsi sulla tecnologia esistente e di garantire la sussistenza della libertà di manifestazione del pensiero anche rispetto all’introduzione di nuovi mezzi di comunicazione di massa impensabili ai tempi dell’Assemblea Costituente. A tal proposito, scrive G. CORRIAS LUCENTE, Internet e libertà di manifestazione del pensiero, cit., p. 599, «la dottrina costituzionalistica ha costantemente fornito un’interpretazione estesa della norma costituzionale intesa a salvaguardare l’ampiezza del principio, senza espungervi, attraverso l’interpretazione, mezzi, strumenti o fattispecie concrete. Non sussiste dunque alcun ostacolo, né all’indicazione subiettiva, né in quella dei mezzi, ad applicare l’art. 21 Cost. anche alle comunicazioni attraverso Internet.»

289 «In questo senso, […] la tecnologia della Rete sembra addirittura andare nella direzione di una promozione sempre più ampia e più pregnante del corrispondente principio costituzionale, vuoi per quanto riguarda i suoi essenziali e pregiudiziali tratti soggettivi, vuoi per le più generali implicazioni ordinamentali in un quadro di democrazia pluralista e partecipata.» in P. COSTANZO, Le nuove

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normale sviluppo290. Il raggiungimento di uno status d’equilibrio è infatti vincolato alla necessità di proteggere esigenze costituzionalmente rilevanti che si riferiscono non solo alla salvaguardia di valori diffusi, ma anche al dovere di arginare il possibile proliferarsi delle attività criminali agevolato dalla rete ed inevitabile fonte di turbamento sociale.

In relazione al fenomeno internettiano, bisogna inoltre precisare che la possibilità d’accesso al mezzo acquista un valore fondamentale specialmente rispetto alla posizione di chi accede al servizio al fine di ricercare informazioni, e non semplicemente in funzione dell’esercizio del profilo attivo del diritto all’informazione corrispondente alla libertà di manifestazione del pensiero. Con Internet assume cioè un rilievo particolare il profilo riflessivo del diritto all’informazione, ovvero la libertà di informarsi attraverso una ricerca autonoma delle informazioni resa possibile dall’opportunità di accedere liberamente alle fonti291.

La questione rimane comunque parecchio complessa in quanto, il rischio che l’attività di rete metta in pericolo situazioni costituzionalmente garantite comporta che, accanto ad una tutela sostanziale riservata alla libertà d’accesso al mezzo, vengano fissate «proporzionate limitazioni, assistite peraltro da adeguate garanzie»292 a difesa di eventuali principi costituzionali in contrasto con l’esercizio della suddetta libertà.

Di non facile soluzione risulta anche il problema relativo ai contenuti trasmessi: lo stesso inquadramento del fenomeno nell’art. 21 Cost. presenta non poche perplessità, riguardanti la repressione dei contenuti osceni, sia nel sottoporre le funzioni svolte dalla rete al limite del buon costume che nella difficoltà di

290 Per fare un esempio, in riferimento al buon costume, si pensi all’art. 529, co. 2°, c.p., il quale non ritiene oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza, “salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore di anni diciotto”.

291 A riguardo P. COSTANZO, Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet, cit., p. 355, sostiene che «se nessun serio ostacolo può essere frapposto alla lettura di un libro, alla visione di un filmato o di una trasmissione televisiva, un diritto di identica natura va riciconosciuto per quanto riguarda l’accesso in rete, la quale viene a svolgere, per quest’aspetto, una funzione strumentale non tanto diversa da quelle assolte dal supporta cartaceo, dalla pellicola sensibile fatta girare in sala proiezione o da una apparecchiatura radiotelevisiva»

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individuare adeguati strumenti di controllo senza tuttavia sfociare in forme di censura vera e propria. Tali incertezze hanno più volte caratterizzato disquisizioni circa l’applicabilità di tale limite anche con riferimento ad altri mezzi di diffusione del pensiero ma, per quanto riguarda Internet, il discorso sembra complicarsi ulteriormente: un’analisi sempre più approfondita, riguardo i contenuti veicolati dalla rete, non fa che porre in risalto le difficoltà incontrate sia nel tentativo di estendere l’impianto giuridico esistente per altri mezzi, che in quello di creare, a causa delle sue particolari caratteristiche e la molteplicità di funzioni, una disciplina specifica. Non bisogna infatti sottovalutare il fatto che il concetto di libertà di informazione in Internet è legato anche ai particolari profili della libertà informatica e di quella telematica, identificabili l’una, con la libertà di reperire, elaborare e diffondere le informazioni attraverso strumenti informatici, l’altra, con la libertà di trasmettere dati a distanza per mezzo della Rete: ciò comporta delle complicazioni rilevanti nell’applicabilità del sistema di limiti posti a garanzia dei valori costituzionalmente garantiti293.

Alla luce di tutto questo, l’attività svolta attraverso la Rete rientra sì nel sistema di tutela e di limiti previsto dalla norma costituzionale sulla libertà del pensiero, a prescindere dai contenuti, dai fini e dalle tecniche utilizzate per esprimerla, ma l’importanza assunta da questo mezzo rende sempre più urgente la necessità di assicurare i principi della nostra Costituzione e di ricercare una possibile regolarizzazione del fenomeno.

Nel documento LUISS GUIDO CARLI (pagine 165-169)

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