5.2 Il consumatore online: la tutela del minore utente
5.2.1 Provvedimenti normativi ed il Codice di autodisciplina
Non è da escludersi che sia stata appunto la carenza di una regolamentazione adeguata dei contenuti inseriti in rete a rendere Internet così popolare tra i giovani, ad attirarli, a fare in modo che fosse da loro considerato un effettivo esempio di libertà d’espressione, a volte teso anche a soddisfare un desiderio inconscio di trasgressività. Da questo tipo di rapporto tra internet e gli utenti minori nasce il pericolo che essi possano diventare spettatori, spesso anche involontari, di materiale nocivo al loro sviluppo e scaturisce la necessità di tutelarli e di farli giungere ad un uso consapevole del mezzo.
Nel panorama normativo interno, con riferimento alla tutela dei minori rispetto ai contenuti generali della rete, oltre alle disposizioni previste in materia di buon costume, vanno ricordate le norme contenute nel D.M. 13 luglio 1995, n. 385, riguardante le modalità di espletamento dei servizi telematici audiotex e videotex, nel quale vengono definiti obblighi e limiti imposti ai fornitori di servizi sulla rete pubblica di telecomunicazione. Tra questi, il divieto di fornire informazioni e prestazioni non corrispondenti al vero (art. 3), lesive di valori sociali diffusi o di rilevanza costituzionale, volgari o indecenti (art. 4), l’obbligo di tutela della riservatezza (art. 5), la protezione dei minori (art. 6). Tale disciplina è stata poi ripresa dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, estendendo il divieto previsto per i servizi audiotex a carattere erotico, pornografico od osceno ai servizi di analoga
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natura di carattere internazionale, vietandone la promozione pubblicitaria e demandando il compito di predisporre una nuova disciplina dell’accesso ai suddetti servizi telematici ad un nuovo regolamento301.
Per quanto concerne l’impegno ad indurre i minori ad acquisire una maggiore consapevolezza nell’utilizzo della rete, il D.p.c.m. 12 luglio 2002 ha istituito il “Comitato Tecnico per l’uso consapevole di Internet”, al fine di porre in essere le condizioni necessarie per garantire a tutti gli utenti “la capacità e l’effettiva possibilità di usufruire delle comunicazioni elettroniche in maniera piena e consapevole” (art. 1 ), riservando una particolare attenzione a quelle categorie di utenti che, come i minori, necessitano palesemente di una maggiore tutela. Il compito del Comitato è quello dunque di definire ed attuare una specifica strategia di intervento, monitorandone e valutandone i risultati. Particolarmente significative si sono rivelate in proposito le ricerche effettuate sull’uso passivo e negativo di Internet, le quali hanno evidenziato come l’uso passivo di Internet faciliti il meccanismo di farsi guidare dalla scoperta del proibito e dell’illegale e di farlo per tempi abbastanza prolungati, al contrario di chi invece utilizza il mezzo in modo attivo limitandosi al tempo necessario a soddisfare le proprie esigenze.
Nell’ottica di assicurare ai minori una sempre maggiore protezione, il Consiglio Nazionale degli Utenti ha poi ritenuto opportuno affermare, attraverso un’impostazione unitaria e sistematica, i “Diritti dei minori in rete”, desunti e ricostruiti sulla base delle norme appartenenti all’ordinamento interno ed internazionale, accorpando tutti quei diritti dei minori da conoscere e rispettare, dalla libertà d’espressione alla salute ed alla dignità e riservatezza della persona, conformati specificamente per l’uso e nell’uso di Internet. Ma il provvedimento che più di ogni altro dimostra la profonda preoccupazione riguardo la presenza sempre più pervasiva di contenuti illeciti o nocivi per i minori che accedono alla rete telematica è senz’altro il “Codice di autoregolamentazione Internet e minori”, adottato a Roma il 19 novembre 2003 dal Ministero delle comunicazioni, dal Ministero dell’innovazione e tecnologie, dall’Associazione per la convergenza nei
301 Cfr. R. ZACCARIA, Diritto dell’informazione e della comunicazione, cit., pp. 217-218; P. COSTANZO, Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet, cit., pp. 342-343.
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servizi di comunicazione e da alcune associazioni di providers. Lo scopo fondamentale di tale carta di autodisciplina è quello di favorire la diffusione del mezzo tra il pubblico dei più giovani tentando di arginare il rischio che contenuti nocivi veicolati dalla rete possano turbarne lo sviluppo. Tra le finalità del codice spicca la previsione di regole atte ad aiutare gli adulti ed i minori, insieme alle proprie famiglie, ad un uso corretto e consapevole di Internet, prevedendo delle forme di tutela atte a «prevenire il pericolo che il minore venga in contatto con contenuti illeciti o dannosi per la sua crescita; promuovere un accesso sicuro per il minore alle risorse di rete.»302 Il documento mira dunque a garantire una navigazione sicura in rete a tutti i minori che la utilizzano, nel tentativo di neutralizzare il pressante e diffuso problema degli abusi in Internet303. Gli strumenti predisposti a tutela del minore (art. 3) si configurano con la previsione di modalità d’accesso condizionato, la garanzia di classificazione dei contenuti e dell’utilizzo di sistemi di individuazione dell’età dell’utente, nonché di meccanismi di navigazione differenziata e di sicurezza nell’assegnazione delle password d’accesso. In particolare, il contrasto alla pedopornografia on line viene attuato attraverso la registrazione degli indirizzi di rete utilizzati per l’accesso alle funzioni di pubblicazione dei contenuti ospitati presso i server aderenti al Codice, al fine di individuare “entro e non oltre tre giorni lavorativi successivi al ricevimento del provvedimento dell’Autorità richiedente” gli assegnatari delle risorse di rete utilizzate, in collaborazione con le autorità competenti ed, in particolar modo, con il Servizio della polizia Postale e delle Comunicazioni304.
Oltre alle varie ipotesi di autodisciplina rivolte ai gestori dei servizi di rete, molto si è puntato sulla predisposizione di dispositivi di filtraggio che, unitamente
302 R. RAZZANTE, La nuova Carta di Treviso, cit., p. 377.
303 Prima dell’approvazione da parte dell’apposita commissione del “Codice internet e minori”, il Min. Gasparri annunciava: «Il governo che rappresento deve sostenere iniziative che facilitino l’accesso dei minori ad internet, attraverso la scuola, dove debbono essere superati gli ostacoli che ne limitano l’eguaglianza. Infatti a tutti deve essere assicurata la possibilità di apprendimento, con un’adeguata preparazione tecnica e con l’educazione mirata all’utilizzazione dei mezzi tecnologici. Ma la carenza se non l’assenza di norme nazionali e internazionali mi ha spinto a correre ai ripari, per salvaguardare diritti e valori fondamentali.» in CNEL, Telefono Azzurro, Il bambino da soggetto
di diritto a protagonista di scelte, Roma, 2003, p. 226.
304 Il fenomeno della pedopornografia e la corrispondente azione di contrasto saranno analizzati nel paragrafo successivo.
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al controllo operato da parte delle persone adulte presenti in famiglia, risultino più efficaci dell’intervento di organismi pubblici che difficilmente riuscirebbero a gestire in modo generalizzato le differenze, dovute ad usanze, gusti e percorsi evolutivi diversi, presenti nei vari paesi del mondo. D’altra parte, caratteristiche proprie di Internet, come la non intrusività e la malleabilità del mezzo, potrebbero indurre a considerare sufficiente l’imposizione di barriere quali i filtri all’accesso per proteggere specifiche categorie di utenti senza tuttavia negare ad altre la libertà di accedere a determinate forma espressive.
5.2.2 Tra esigenze di tutela e rischi di eccessiva restrizione della libertà