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Compiti principali dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance.

PERFORMANCE E RUOLO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

4. Compiti principali dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance.

Ruolo fondamentale nella valutazione della performance spetta di diritto all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) istituito in ogni PA, come evoluzione dei Nuclei di valutazione interna. I compiti dell’Organismo Indipendente di Valutazione sono dettagliatamente elencati nell’art. 14 del D.Lgs. 150/2009. L’OIV:

- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

- comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e di amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento di Funzione Pubblica al quale sono attribuite, tra le altre, funzioni di coordinamento degli OIV a livello nazionale;

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- valida la Relazione sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione; l’OIV deve assicurare che tale relazione sia redatta in forma chiara e immediatamente comprensibile da tutti gli interessati. Il processo di validazione e stesura della relazione finale deve essere ispirata ai principi di trasparenza, attendibilità, evidenza, tracciabilità e veridicità oltre che di indipendenza e imparzialità e tenere conto di tutti i riscontri esterni eventualmente ricevuti da parte di cittadini o altri utenti finali, nonché di eventuali risultati di indagini svolte dalle agenzie esterne e da analisi condotte da soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche o da elaborazioni fornite dall’amministrazione; tutto questo al fine di verificare che quanto riportato nella relazione corrisponda effettivamente alle performance raggiunte;

- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonché dell'utilizzo dei premi; l’attenzione dell’OIV deve essere rivolta principalmente a verificare la capacità dei dirigenti di differenziare le valutazioni in osservanza delle indicazioni e delle percentuali previste dalla norma stessa, alla corretta distribuzione dei premi e alla giusta applicazione dei contratti collettivi; in caso di differenziazione inadeguata, l’OIV si esprimerà con una valutazione che evidenzia le criticità riscontrate;

- propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all'organo di indirizzo politico- amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi. L’OIV pertanto non effettua una valutazione del personale del comparto, ma vigila sul corretto esercizio di essa, la monitora per rimuovere criticità e promuovere il miglioramento del sistema; - l’OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli

strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, supporta l’amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare formula un parere vincolante sull’aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione;

- promuove l’utilizzo da parte dell’amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa.

Quanto ai compiti degli OIV in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione si rimanda all’art. 1 della legge 190/2012 così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (FOIA) nonché agli indirizzi espressi in materia da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione16.

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L’OIV, inoltre, nell’esercizio delle sue funzioni ha poteri di accesso, immediato e senza ritardo, a tutti gli atti e documenti in possesso dell’amministrazione e utili all’espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

L’Organismo ha anche accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell’amministrazione, compreso il sistema di controllo di gestione e può accedere a tutti i luoghi dell’amministrazione per svolgere le verifiche necessarie all’esercizio delle sue funzioni anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile interni dell’amministrazione. In caso di gravi irregolarità riscontrate deve provvedere a fare le opportune segnalazioni agli organi competenti. Occorre però precisare che l’OIV non ha compiti meramente ispettivi e di controllo, ma deve agire come agente di cambiamento. Occorre dunque che ci sia reciproca fiducia, collaborazione, visione condivisa e chiara; occorre reciprocità e perfetta relazione tra vertici, dirigenza amministrativa e OIV anche se quest’ultimo deve agire con terzietà ed in assoluta libertà.

Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, deve dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance nominato dall’organo di indirizzo politico- amministrativo.

Può essere costituito in forma collegiale con tre componenti o in forma monocratica in base a criteri stabiliti dal Dipartimento di Funzione Pubblica.

La nomina è effettuata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo (nelle Aziende Sanitarie è il Direttore Generale).

L’incarico dura tre anni rinnovabile solo una volta presso la stessa amministrazione. Al fine di garantire l’indipendenza e terzietà dell’organismo, non possono essere nominati componenti dell’OIV i dipendenti dell’amministrazione interessata, i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con l’amministrazione oppure che abbiano avuto simili rapporti o incarichi nei tre anni precedenti. Anche queste incompatibilità hanno il fine di salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza dell’organismo.

Gli incarichi possono essere conferiti previa procedura selettiva pubblica a soggetti iscritti da almeno sei mesi nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione. Il d.P.R. n. 105 del 2016 all’art. 6 ha previsto l’istituzione di un Elenco nazionale dei componenti degli OIV tenuto dal Dipartimento di Funzione Pubblica e l’iscrizione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto dei requisiti generali, di integrità e di competenza e degli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua degli iscritti nell’Elenco.

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All’art. 14-bis, comma 6, è prevista la nullità delle nomine o rinnovi in caso di inosservanza delle regole di cui agli artt.14 e 14-bis del D.Lgs. 150/2009. È compito del Dipartimento della Funzione Pubblica segnalare alle amministrazioni interessate l’inosservanza di queste disposizioni.

Per l’iscrizione all’Elenco nazionale, gli interessati possono presentare domanda in qualsiasi momento dell’anno attraverso il portale della performance (www.performance.gov.it).

A seguito delle necessarie verifiche di sussistenza di tutti i requisiti richiesti, gli aventi diritto vengono collocati in una delle tre fasce esistenti sulla base dell’anzianità e dell’esperienza professionale maturata (5-8-12 anni).

Regole specifiche sono previste per la permanenza o il cambio di fascia e per l’eventuale esclusione dall’Elenco nazionale.

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