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Gli appalti in sanità: disciplina generale e peculiarità

di

Laura Spotorno, Elisa Palermo, Giulia Bertolissi, Cinzia Armani, Daniele Pizzo

A cura di

Federico Laus

Presentazione.

Il volume qui presentato viene avviato alla pubblicazione proprio durante l’emergenza sanitaria di inizio 2020 connessa all’epidemia (rectius, pandemia) di COVID-19, che ha coinvolto duramente le risorse economiche, umane e strutturali, nonché le dotazioni del Servizio Sanitario Nazionale. La situazione eccezionale che il sistema si è trovato ad affrontare ha fatto emergere ancora una volta il conflitto tra i vincoli procedurali della disciplina sui contratti pubblici e le esigenze di immediatezza dell’acquisto di dispositivi, macchinari e dotazioni in genere in casi emergenziali, evidenziando l’importanza delle disposizioni normative che consentono all’amministrazione di agire con urgenza e celerità.

Innanzitutto, emerge nella sua importanza la previsione di cui all’art. 63, in tema di uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

A tal riguardo, rileva, inoltre, il disposto di cui all’art. 163 d.lgs. 50/2016, recante le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. Il Codice dei contratti pubblici, in tale articolo, prevede che l’esecuzione dei lavori di somma urgenza possa essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente.

Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini di tale articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’art. 2, co. 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ora abrogato dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile e nello stesso trasposto all’art. 7, che richiede l’adozione di

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misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dall’art. 163.

Nel caso di specie, il riferimento è alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, co. 1, lett. c), e dell’art. 24, co. 1, del citato d.lgs. 1/2018, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

La procedura prevede una semplificazione tanto con riguardo alla comunicazione del possesso dei requisiti di partecipazione quanto con riferimento al debito di controllo della P.A., nonché con riguardo ai limiti economici degli appalti affidabili in via diretta ai sensi di tale disciplina. In generale, ogni procedura che non sia strettamente di immediata necessità viene posticipata e rimessa ad un controllo successivo, in tempi compatibili con l’emergenza incorsa.

Inoltre, in ipotesi tutt’altro che astratta, considerate le esigenze sorte in occasione dell’attuale emergenza sanitaria, limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. Su tutto quanto sopra, viene affidato all’ANAC il ruolo di controllore della correttezza e del rispetto dei presupposti, in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza.

In conclusione, si ricorda che il Governo, in seguito la delibera dello stato di emergenza, tra i tanti provvedimenti adottati, è intervenuto con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, disponendo misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con riguardo al tema oggetto della presente analisi, il decreto ha disposto, in considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l'adeguata tempestività degli interventi, l’autorizzazione a ricorrere, nei casi ivi previsti, alle procedure di cui agli articoli 63 e 163 d.lgs. 50/2016.

Svolta questa doverosa premessa, resasi necessaria dal contesto in cui si presenta il volume, gli autori dei contributi qui introdotti, proficuamente operando ed applicando quanto discusso nel corso del

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Master in diritto sanitario, si sono dedicati allo studio ed all’approfondimento della disciplina degli appalti in sanità.

In particolare, gli autori hanno analizzato i caratteri delle centrali di committenza e le criticità del processo di centralizzazione, alla luce della disciplina dell’Unione Europea, nazionale e regionale, nonché i termini del ricorso all’affidamento diretto e il ruolo dell’ANAC di controllo sulla regolarità degli appalti in sanità.

I temi affrontati evidenziano l’evoluzione della disciplina a favore di una maggiore efficienza ed economicità delle procedure di appalto, con particolare riguardo agli acquisti di forniture in sanità, esigenze certamente attuali in un contesto di emergenza in cui l’efficacia del sistema viene messa a dura prova e rappresenta essa stessa un fondamentale strumento di contenimento del contagio.

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LE CENTRALI DI COMMITTENZA NEL DIRITTO DELL’UNIONE

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