Marina Brunello
4. PTPCT e performance
Come già precisato, l’integrazione è tra i principi metodologici che devono guidare la progettazione e l’attuazione del processo di gestione del rischio. Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è infatti necessario che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione.
Il Piano Nazionale della Prevenzione della Corruzione 201940 al riguardo esplicita chiaramente come
deve avvenire l’integrazione tra il Piano della Prevenzione della Corruzione e la performance.
39 E. BARBA, Privacy e trasparenza amministrativa: due diritti speculari, articolo pubblicato il 14 febbraio 2019 sul sito
http://www.salvisjuribus.it/privacy-e-trasparenza-amministrativa-due-diritti-speculari.
40 Si veda il sito Autorità Nazionale Anticorruzione :
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L’integrazione deve avvenire sulla base di quanto espressamente previsto all’art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, e pertanto gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario agli atti di programmazione strategico-gestionale, assicurando così un coordinamento a livello di contenuti tra i due strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare.
Gli strumenti di controllo dell’amministrazione, ossia il Piano e la Relazione annuale sulla performance, e il Sistema di misurazione e valutazione della performance individuati dal D.Lgs. 150/2009 devono essere nella sostanza coordinati con il PTPCT.
In considerazione della rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione, le amministrazioni sono tenute ad inserire nel Piano della performance le attività che pongono in essere per l’attuazione della Legge 190/2012 e dei decreti attuativi nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale. Quindi, le amministrazioni includono negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l’attuazione del PTPCT. In tal modo, le attività svolte dall’amministrazione per la predisposizione, l’implementazione e l’attuazione del PTPCT vengono introdotte in forma di obiettivi nel Piano della performance nel duplice versante della performance organizzativa e della performance individuale.
In relazione alla performance organizzativa41 si fa riferimento:
- all’attuazione di piani e misure di prevenzione della corruzione, nonché alla misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti42;
- allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione al fine di stabilire quale miglioramento in termini di accountability riceve il rapporto con i cittadini l’attuazione delle misure di prevenzione.
In relazione alla performance individuale43,
- nel Piano della performance vanno inseriti gli obiettivi e i relativi indicatori assegnati al personale dirigenziale, in particolare al RPCT, ai dirigenti apicali, e ai referenti del responsabile della corruzione, qualora siano individuati tra il personale con qualifica dirigenziale;
- nel Sistema di misurazione e valutazione delle performance vanno inseriti gli obiettivi, individuali e/o di gruppo, assegnati al personale formato che opera nei settori esposti alla corruzione ed ai referenti del responsabile della corruzione, qualora siano individuati tra il personale non dirigente.
41 Art. 8 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
42 Art. 8, comma 1, lett. b), Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
43 Art. 9 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
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Tale legame di integrazione è ulteriormente rafforzato dai contenuti dell’art. 44 dal D.Lgs. 33/2013 che in particolare:
- attribuisce all’OIV il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e di valutare l’adeguatezza dei relativi indicatori;
- prevede che gli OIV, nell’ambito della funzione della misurazione e valutazione della performance, sia organizzativa che individuale del RPCT e dei dirigenti dei singoli uffici, considerino l’utilizzo delle informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza.
Gli esiti del raggiungimento degli obiettivi relativi alla prevenzione della corruzione individuati nel PTPCT (e dunque dell’esito della valutazione della performance organizzativa ed individuale) è necessario che siano esplicitati nell’ambito della Relazione delle performance, documento all’interno del quale le amministrazioni a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, rendicontano sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
È fondamentale che il Responsabile della prevenzione della corruzione tenga conto dei risultati emersi nella Relazione delle performance, affinché possa comprendere le ragioni in base alle quali si sono verificati degli scostamenti rispetto ai risultati attesi e individuare le misure correttive da prevedere nel PTPCT, in coordinamento con i dirigenti e con i referenti del responsabile della corruzione.
Lo stesso RPCT è valutato in relazione alla specifica funzione affidata attraverso l’inserimento degli obiettivi nel Piano della performance rientrando quindi nell’ambito della performance individuale. Ciò anche allo scopo di consentire un’adeguata remunerazione mediante il trattamento accessorio della funzione svolta.
In considerazione delle diverse finalità e differenti responsabilità connesse, il PTPCT e il Piano della performance non possono costituire un unico documento, ferma restando la necessità sino ad ora evidenziata di coordinare e di integrare i due strumenti programmatori.
Per molti aspetti i due documenti presentano elementi comuni e utili nella redazione di entrambi. Si pensi ad esempio come nel Piano della performance l’analisi del contesto interno in cui è necessario svolgere un esame della struttura organizzativa o la stessa mappatura dei processi possa risultare utile nell’ambito del Piano della Prevenzione e viceversa, l’individuazione dei responsabili delle misure e dei loro obiettivi nel PTPCT sia necessario considerarla in termini di performance individuale e di struttura nel Piano delle performance.
Tuttavia, per il PTPCT ciò che rileva è, da un lato, la gestione del rischio e la chiara identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità e, dall’altro, per la parte della trasparenza, l’organizzazione dei flussi informativi di ogni fase fino alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” e al monitoraggio.
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