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CONDIZIONI PER LA LETTURA: GLI ATTI LEGGIBILI E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

ANALISI DELLA DISCIPLINA CODICISTICA DELL’IRRIPETIBILITA’

2.1. CONDIZIONI PER LA LETTURA: GLI ATTI LEGGIBILI E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

L’art. 512 c.p.p. limita l’area degli atti suscettibili di lettura a quelli assunti dalla polizia giudiziaria (aggiunti con l. 7 agosto 1992, n. 356), dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private (aggiunti con l. 7 dicembre 2000, n. 397) e dal giudice nel corso dell’udienza preliminare (inseriti solo al momento della stesura definitiva del codice, poiché né la direttiva n. 76 della legge delega né l’art. 505 del progetto preliminare del codice li menzionava). L’elencazione è tassativa e la natura eccezionale della disposizione non ne consente integrazioni per analogia. Il dato giurisprudenziale, tuttavia, su questo punto appare piuttosto deludente, essendo teso ad operare forzature volte ad includere categorie ulteriori di atti nell’area del processualmente recuperabile a posteriori. È il caso della relazione di servizio proveniente dalla polizia giudiziaria e finalizzata alla comunicazione della notizia di reato che, secondo la Corte suprema, può essere acquisita al fascicolo del dibattimento, qualora per circostanze obiettive debba essere qualificata come atto irripetibile, poiché non è più possibile ottenere l’audizione del verbalizzante165. Ancora prima il giudice delle leggi si era espresso attraverso un’interpretazione del tutto peculiare della norma che aveva attribuito all’espressione <<atti assunti>> un’accezione lata, tale da ricomprendere anche quelli semplicemente ricevuti, come ad esempio una dichiarazione spontanea di querela166. Questo

165 é ritenuta legittima l’acquisizione della relazione di servizio di un agente di polizia divenuto irreperibile in quanto dimessosi dal servizio e trasferitosi in località non conosciuta (C. 11-5-2004, Mattana, in Cass. pen., 2005, p. 3449)

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orientamento, tuttavia, convince poco. In mancanza di concrete indicazioni in senso opposto, infatti, il lessico codicistico deve presumersi utilizzato nel significato tecnicamente più corretto: l’espressione atti assunti vale a circoscrivere il novero degli atti leggibili a quelli che sono stati formati dai soggetti normativamente individuati. Eppure un ricco filone giurisprudenziale ha ignorato queste e altre considerazioni che militano a sfavore di un’ esegesi contraria del testo. A questo proposito, bisogna distinguere tra due generi di atti di cui la polizia giudiziaria può essere destinataria: le notizie di reato e le dichiarazioni di querela. Le prime consistono in meri atti di scienza dal momento che enunciano un fatto costituente illecito penale; le seconde sono riconducibili, invece, alle dichiarazioni di volontà, poiché sono mezzi attraverso i quali la persona offesa manifesta la volontà che si proceda nell’accertamento del fatto di reato. L’inclusione delle notizie di reato nel novero degli atti leggibili167 contrasta con un’osservazione molto semplice: se esse nel momento in cui pervengono alle autorità competenti determinano l’avvio del procedimento attraverso la loro iscrizione nell’apposito registro, significa che precedono la nascita del procedimento, dunque è assai discutibile che possa parlarsi tecnicamente di <<atti>> e, per tale via, assoggettarli alla disciplina delle letture degli atti irripetibili168. Relativamente, invece, alla leggibilità delle dichiarazioni di querela che ha avuto notevoli riscontri in giurisprudenza169 il dato

167 La comunicazione della notizia di reato contenente dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa nei confronti dell’imputato può essere acquisita al fascicolo del dibattimento ed utilizzata per la decisione ai sensi dell’art. 512 c.p.p. poiché questa è deceduta nella more del giudizio, e per questa ragione non è più possibile sentirla (C. 6-11-2008, Ramondia)

168 Cesari, L’irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine, cit., p. 220 169

Nei casi in cui risulti impossibile la testimonianza dell’autore della denuncia- querela, l’art. 512 consente la lettura di quest’ultima non soltanto per valutare l’esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utilizzarne il contenuto ai

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normativo dovrebbe essere insuperabile nel controvertere simili conclusioni. In primo luogo l’art. 431 c.p.p. sancisce l’inserimento degli atti relativi alle condizioni di procedibilità nel fascicolo per il dibattimento autonomamente rispetto ai verbali degli atti irripetibili, riservando loro un’apposita lettera, la a). In secondo luogo, l’art. 511, comma 4, nel disciplinare la lettura del contenuto del fascicolo del dibattimento, limita l’utilizzabilità degli atti contenenti la querela alla verifica dell’esistenza della condizione di procedibilità170. Sebbene non possa trasmettersi al giudice dibattimentale una querela senza un minimo contenuto identificativo del reato cui si riferisce per consentire il vaglio sull’esistenza stessa della condizione di procedibilità, tuttavia, questa non potrà mai surrettiziamente trasformarsi in un atto avente valore probatorio. Qualche precisazione è opportuna anche con riferimento ad un’altra categoria di atti leggibili ai sensi dell’art. 512: i risultati delle indagini difensive. Nel richiamare genericamente gli atti, la disposizione sembrerebbe rendere utilizzabili anche gli atti a contenuto non dichiarativo, purché assunti dal dominus delle indagini. Per contro, l’art. 391 decies menziona le sole dichiarazioni come atti utilizzabili in dibattimento. Si deve ritenere che gli atti assunti dai difensori sono utilizzabili ex art. 512, quelli compiuti da altri soggetti no, a meno che una norma non lo consenta espressamente171: sono quindi utilizzabili gli atti compiuti dal sostituto che è equiparato al difensore dall’art. 102, comma 2,

fini della prova, poiché tra gli atti assunti dalla p.g. o dal p.m. rientrano anche quelli semplicemente ricevuti dalle predette autorità (C. 6-11-2007, Sabbia, A. n. proc. pen., 2009, p. 390); Il decesso del querelante integra un’ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l’acquisizione della querela ai sensi dell’art. 512 e l’utilizzabilità a fini probatori (C. 12-1-2016, Farina)

170 Cesari, L’irripetibilità sopravvenuta, cit., p. 219 171

Grifantini, Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi anteriori, in La prova nel dibattimento penale, Ferrua, Grifantini, Illuminati, Orlandi, p. 221

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c.p.p., oltre che nominato espressamente negli artt. 391bis e 391ter; investigatori e consulenti tecnici, invece, non sono legittimati a raccogliere dichiarazioni, dunque i loro atti non sono utilizzabili ai sensi dell’art 512. Secondariamente bisogna osservare come ci siano due casi in cui difetterebbe la prova del requisito dell’imprevedibilità dell’impossibilità di ripetizione degli atti di investigazione difensiva. Una prima ipotesi è data dal fatto che il difensore, al contrario del pubblico ministero, può selezionare a monte le conoscenze che intende ufficializzare: questo rende più arduo accertare la prevedibilità dell’evento accidentale sopraggiunto. Una seconda ipotesi riguarda gli atti di investigazione realizzati dai difensori delle altre parti diverse dall’imputato: per questi non è prevista la possibilità di richiedere l’esperimento delle prova di cui si teme l’irripetibilità in incidente probatorio, dunque non potrebbe essere loro addebitata un’eventuale prevedibilità della causa impossibilitante. Dunque, ogni volta che fosse prevedibile l’irripetibilità, nonostante la mancanza di uno strumento per farvi fronte, la conclusione sarebbe l’esclusione di questi atti dalla base decisoria del giudice, quale conseguenza naturale dell’opzione di fondo per il metodo del contraddittorio172.

Una questione che l’articolato normativo lascia scoperta è quella relativa alle modalità di documentazione degli atti recuperabili ex art. 512, dal momento che non condiziona la lettura ad una particolare forma di documentazione. Ci si è chiesti dunque se tra gli atti leggibili rientrino anche i verbali redatti in forma riassuntiva o mere annotazioni. Se, infatti, disposizioni come l’art. 513 o l’art. 511 c.p.p. parlano espressamente di <<verbali>>, potrebbe desumersene che il

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Grifantini, Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi anteriori, cit., p. 224

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legislatore, laddove abbia voluto che fosse richiesto questa forma di documentazione, l’abbia palesato expressis verbis. In realtà, come emerge dalla Relazione al progetto preliminare, secondo cui il tema della documentazione degli atti è stato affrontato nella consapevolezza della sua rilevanza in vista dell’utilizzazione degli atti medesimi, la verbalizzazione in forma integrale è un dato costante dell’utilizzabilità dibattimentale degli atti di indagine173. L’esplicitazione in giudizio del contenuto dell’atto di indagine costituisce una forma, seppure minore, di tutela dei contraddittori, che sarebbe altrimenti sacrificata in toto da forme di conservazione del sapere giudiziario, come la verbalizzazione riassuntiva o l’annotazione, che sottopongono i contenuti da documentare ad una selezione unilaterale sottratta ad ogni controllo tanto della controparte, quanto del giudice174. D’altronde la norma di chiusura in materia di letture, l’art. 515 c.p.p., destinando al fascicolo del dibattimento solo << i verbali degli atti di cui è stata data lettura >>, conferma sostanzialmente l’esegesi appena proposta.