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FORMULAZIONE ORIGINARIA E MODIFICHE DELLA LEGGE CAROTTI Il fatto che l’art 512bis c.p.p sia stato inserito negli anni della svolta

ANALISI DELLA DISCIPLINA CODICISTICA DELL’IRRIPETIBILITA’

3. L’ART 512BIS C.P.P.

3.1 FORMULAZIONE ORIGINARIA E MODIFICHE DELLA LEGGE CAROTTI Il fatto che l’art 512bis c.p.p sia stato inserito negli anni della svolta

inquisitoria, per opera della l. 7 agosto 1992, n. 356, spiega il perché della sua formulazione originaria, nonché della sua ratio, volta ad introdurre nel sistema un’ipotesi supplementare di irripetibilità, che, a ben guardare, non è in rapporto di specialità con quella “generale” di cui all’articolo precedente, ma in posizione di assoluta novità. In assenza della disposizione in esame, infatti, i casi in essa contemplati, concernenti le dichiarazioni rese da cittadino straniero (ambito operativo anteriforma), non avrebbero potuto essere ricondotti nell’alveo dell’art. 512. In primo luogo, esse non avrebbero mai potuto integrare quest’ultima fattispecie per difetto del requisito dell’imprevedibilità: la cittadinanza straniera era considerata un

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fattore di automatica prevedibilità dell’impossibile rinnovo184. A conferma della ricostruzione esegetica appena esposta c’è il dato normativo, che omette ogni riferimento al criterio dell’imprevedibilità delle circostanze impeditive, in contrapposizione evidente alla norma guida in materia di letture degli atti irripetibili. In secondo luogo l’irripetibilità delle dichiarazioni del teste straniero non corrisponde ad un’impossibilità di carattere assoluto e oggettivo, come l’interpretazione dell’art. 512 c.p.p. richiede, bensì coincide con una nozione debole di irripetibilità, una mera difficoltà di assunzione della prova: non è necessario accertare che il teste sia irreperibile, è sufficiente constatare che la sua presenza in giudizio si potrebbe ottenere solo con un rilevante dispendio di energie processuali. Evidentemente tra l’economia delle risorse processuali e la formazione in contraddittorio della prova, il legislatore ha ritenuto dovesse prevalere la prima esigenza. Scelta rimarcata dal fatto che nella formulazione originaria della norma la lettura delle dichiarazioni scattava anche nel caso in cui non fosse stata effettuata alcuna citazione. In tal modo la parte interessata all’assunzione della prova era sostanzialmente esonerata dall’attivarsi per ottenere l’audizione del teste perché ciò, alla luce della particolare condizione del dichiarante, avrebbe richiesto tempi e costi ritenuti eccessivi. L’irripetibilità finisce in questo caso per essere presunta, dal momento

184 Poiché la giurisprudenza di merito stentava a collocare la dichiarazioni rese dal teste straniero resosi irreperibile nell’alveo dell’art. 512 c.p.p., aveva cercato di ricondurle alla sfera di applicazione dell’art. 431 c.p.p., collegando alla cittadinanza straniera addirittura un’impossibilità originaria di ripetere l’atto in giudizio. Si tratta, con ogni evidenza, di una soluzione tanto forzata quanto inaccettabile. Cesari,

L’irripetibilità, cit., p. 505; le ragioni storiche d’introduzione dell’art. 512bis

s’inseriscono nel solco di una giurisprudenza incline a non ritenere imprevedibile l’impossibilità di reiterazione in dibattimento dell’audizione del teste straniero e, quindi, a sanzionare con il divieto d’acquisizione del relativo verbale il mancato espletamento dell’incidente probatorio durante le indagini preliminari, Valentini,

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che non viene accertata in concreto, ma ricollegata alla fattispecie astratta di un cittadino straniero non citato.

Facile comprendere che, appena sancito a livello costituzionale il principio dialettico ed affermato in termini precisi il fondamento delle sue eccezioni, l’equivoco art. 512bis avrebbe avuto vita assai breve185. La l. 16 dicembre 1999, n. 479 provvide ad un adeguamento in

extremis della previsione al nuovo dettato dell’art. 111 Cost,

ampliando ragionevolmente il suo ambito soggettivo di applicazione al soggetto residente all’estero e richiedendo imprescindibilmente che la citazione sia effettuata quale condizione per la lettura. La prima modifica, nonostante da una previsione attuativa di una clausola derogatoria al principio del contraddittorio ci si sarebbe aspettati un ridimensionamento del parterre dei soggetti la cui deposizione è passibile di lettura, appare ragionevole perché coerente con la ratio della disposizione: l’impossibilità di reperire il teste dovrebbe essere causata dalla distanza fisica dettata dalla residenza estera e non da una condizione meramente anagrafica, qual è la cittadinanza. La norma è ora riferibile, dunque, anche all’italiano o all’apolide residente all’estero. Non utilizza il concetto di residenza nel suo significato tecnico-giuridico, come nozione contrapposta e differenziata rispetto alla dimora: l’espressione “residente all’estero” indica esclusivamente il soggetto che di fatto ha normale e stabile residenza fuori dall’Italia, e che soltanto in via occasionale e per un periodo breve e transitorio sia stato presente nel territorio italiano186.

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Frioni, Il nuovo regime delle letture consentite in dibattimento, in Pierro (a cura di), Le recenti modifiche al codice di procedura penale, vol. II, Le innovazioni in tema

di giudizio, Giuffrè, 2000, p.215

186 In giurisprudenza Cass. 1-12-1999, Massi, in Giur. It., 2000, p. 2348; Cass. 22-10- 2002, Echbani, in Guida al diritto, 2003, p. 98; in dottrina Cesari, Dichiarazioni

irripetibili e metodo dialettico, cit., p. 263; Aprile, Silvestri, Strumenti per la formazione delle prove, cit., p.252

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La disposizione, quindi, non pare applicabile a coloro che, pur mantenendo la residenza all’estero, in realtà abbiano avuto o abbiano dimora nel nostro paese per un periodo di tempo comunque apprezzabile e non si siano limitati ad una breve permanenza in esso. La seconda modifica, decisamente più rilevante per il tentativo in essa sottinteso di assestare la previsione in una posizione di equilibrio con il sistema, riguarda la necessità di effettuare la citazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità la lettura delle dichiarazioni rese da persona residente all’estero postula l’avvenuta citazione nelle forme inderogabilmente prescritte dalla legge (artt. 727 e ss. c.p.p.) del dichiarante, senza alcuna possibilità di adozione di forme sostitutive adottate dal singolo ufficio giudiziario e dovute a difficoltà organizzative dell’ufficio medesimo187. Nonostante gli interventi manipolativi appena illustrati la disposizione in esame stenta ad essere coerente con il sistema. Tra i profili di dubbia legittimità costituzionale che saranno approfonditi di seguito spicca l’omissione tra gli atti leggibili per sopravvenuta irripetibilità di quelli compiuti dal difensore, l’assenza perdurante del criterio dell’imprevedibilità, la precisazione dell’impossibilità di ottenere l’esame dibattimentale, il criterio ambiguo degli altri elementi di prova.

3.2. PRESUPPOSTI PER LA LETTURA