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1. Il previgente sistema della responsabilità nella vendita dei pacchetti turistici delineato dal Codice del turismo.

Prima del D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 attuativo nell’ordinamento italiano della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio”636, il sistema della responsabilità nella vendita dei

pacchetti turistici era disciplinato dal complesso delle norme di cui agli artt. 43-47 del Codice del turismo che delineava una sorta di microsistema637 in cui venivano specificati la responsabilità da

mancato o inesatto adempimento (art. 43), quella per i danni alla persona (art. 44) e per i danni diversi da quelli alla persona (art. 45), le modalità di esonero di responsabilità (art. 46) per l’organizzatore e l’intermediario, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata (art. 47)638

Prima di iniziare la trattazione circa le norme poc’anzi richiamate, confrontandole successivamente con la nuova disciplina risultante dal recepimento della Direttiva (UE) 2015/2302, occorre evidenziare che soltanto negli ultimi anni si è posto un problema di tutela del turista-consumatore. Quest’ultimo è un soggetto che, per soddisfare le sue esigenze, ha inteso progressivamente affidarsi ad imprese (tour operator, agenzie di viaggio, OTA, etc.) che non conosce e con le quali non ha dimestichezza: tale processo lo ha posto in una condizione di sostanziale debolezza rispetto alla controparte professionale.

Il Codice del turismo aveva pensato di risolvere questa situazione introducendo, nel previgente art. 33, lett. c) prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, l’uso del termine “turista” in luogo della locuzione “consumatore di pacchetti turistici” presente

636 Pubblicato in GU n.129 del 6 Giugno 2018 ed in vigore dal 01 Luglio 2018.

637 ROMEO F., Viaggi tutto compreso e illegittimità della norma che prevede un massimale per il risarcimento dei danni

alla persona, in La responsabilità civile, 2012, p. 485.

638 Per un approfondimento sul sistema della responsabilità nella vendita di pacchetti turistici tracciato dal

codice del turismo si segnalano le puntuali riflessioni di MAZZAMUTO S., Il contratto di diritto europeo, Torino, 2012, pp. 419 ss.

198 nell’abrogato art. 83, lett. c) del Codice del consumo639 al fine di attestare, anche dal punto di

vista della terminologia utilizzata, che il turista fosse un consumatore speciale, ovvero non munito di strumenti e conoscenze necessarie a risolvere i problemi che possono presentarsi in un luogo lontano dalla sua dimora, cioè nel luogo della vacanza640

Considerando, infatti, le particolari caratteristiche intrinseche al pacchetto turistico si riteneva che dovesse essere accordata maggiore protezione al turista rispetto a chi acquista un comune bene di consumo, confrontabile con altri beni analoghi e della medesima specie anche antecedentemente all’acquisto. Del resto, chi acquista un pacchetto turistico ieri come oggi si trova nell’impossibilità di verificare in anticipo l’effettiva qualità del servizio prescelto.

Il pacchetto de quo, a ben vedere, è un n c.d. experience good, cioè un bene per il quale esiste una ragionevole incompletezza di informazioni, un prodotto che il consumatore non è in grado di conoscere a priori e di cui potrà verificare la qualità solo dopo l’uso. È assai forte, inoltre, il rischio di un possibile conflitto tra i diritti del turista e gli interessi commerciali dell’impresa.

Il turista-consumatore, infatti, acquista spesso il prodotto solo sulla base delle informazioni contenute nei depliant ovvero su un sito o piattaforma on-line predisposti dall’operatore turistico e non può verificare la veridicità e la qualità dei servizi acquistati se non dopo essere partito per il viaggio. Peraltro, l’esigenza di tutelare il turista ed i suoi diritti in quanto consumatore è aumentata anche in virtù della rivoluzione tecnologica che ha investito il settore ed il mercato del turismo, soprattutto a causa dell’espansione delle modalità di acquisto on-line di interi pacchetti turistici o di singoli servizi turistici.

L’evoluzione di internet nel settore turistico ha favorito, come più volte detto nel corso del presente lavoro, l’affermazione di diverse possibilità di scelta per i consumatori circa l’assemblaggio dei pacchetti turistici. Addirittura questi ultimi possono oggi avvalersi direttamente dei siti web dei vari operatori (compagnie aeree, albergatori, OTA, etc.) prescindendo

639 V. Codice del consumo, art. 83, lett. c) abrogato dal Codice del turismo secondo cui «consumatore di

pacchetti turistici è l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico». La definizione contenuta nell’art. 83 ricalcava quella

contenuta nel D.lgs. n. 111/95, differenziandosi rispetto a quella generalmente accolta fino ad allora nella disciplina consumeristica, in quanto erano assenti i due elementi della fisicità e dell’agire per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La definizione data dal codice del consumo, invece, ampliava già la nozione di consumatore definendolo semplicemente l’acquirente e non richiamando nessuno dei due requisiti suddetti, con l’effetto che la categoria risultava ampliata fino a consentire anche a soggetti “non fisici” di poter fruire della tutela del codice.

640 Cfr. ROMANO M., Squilibri di mercato e tutele dei contraenti, Collana del Dipartimento di Studi Economici

199 dall’intervento di un intermediario: ciò può realizzarsi attraverso diverse modalità, potendosi delineare una distinzione tra pacchetti combinati dal consumatore che sceglie tra i diversi servizi offerti dal fornitore su un solo sito (c.d. dynamic package one - supplier) ovvero acquistando i diversi elementi che compongo il pacchetto tramite links con rinvio a un sito esterno (pacchetti c.d.

affiliate o click-through).

Tornando al dato normativo, il D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 rubricato “Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio”, recependo la Direttiva (UE) 2015/2302 ha sostituito integralmente l’art. 33 del Codice del turismo che oggi, pur cambiando versione, ha comunque preservato l’idea di fornire al turista-consumatore un ampio framework di tutele.

Il termine “turista” è stato sostituito con quello, ex art. 33 let. g) del nuovo Codice del turismo, di “viaggiatore”, cioè chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso nell’ambito di applicazione del capo I (cioè i Contratti del turismo organizzato) del Titolo VI dell’Allegato 1 al D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 c.d. Codice del Turismo. Dunque il termine “turista” è stato sostituto in tutto il nuovo Codice da quello di “viaggiatore”: si tratta, invero, di un mero cambiamento di denominazione, tenendo sempre presente che ciò che rileva per il viaggiatore è l’acquisto di un contratto di viaggio indipendentemente da quale sia la finalità del viaggio, di svago o di vacanza, ovvero di affari o di lavoro.

Non si è certamente in presenza di una svalutazione del turista nel tentativo di accordargli una minore tutela accordata. Anzi, il viaggiatore, grazie al recepimento della Direttiva (UE) 2015/2302, vede rafforzati i suoi diritti che ora tengono conto anche dei mutamenti nel settore del turismo connessi ad internet.

Si ampliano poi le misure di tutela previste per i pacchetti turistici tradizionali proposti dagli operatori turistici o dalle agenzie di viaggio al fine di includere i pacchetti predisposti su richiesta del consumatore. Si introduce, infine, all’art. 51 septies del nuovo Codice risultante dalle modifiche apportate dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 addirittura un severo sistema di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie.

Le fattispecie relative alla violazione delle norme da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, verranno d’ora in avanti punite attraverso delle sanzioni, la cui

200 competenza per l’applicazione è stata attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si prevedono, in particolare: a) sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva; b) sanzioni amministrative accessorie, quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterata, la cessazione dell’attività.

Ciò premesso, e chiarito il ruolo del viaggiatore, dovendo inquadrare il sistema delle responsabilità nella vendita dei pacchetti turistici delineato dal Codice del turismo prima dello stravolgimento apportato dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, si osserva che l’art. 43 prevedeva che in caso di mancato o di inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e l’intermediario fossero tenuti al risarcimento del danno, in base alle rispettive responsabilità.

La stessa norma specificava che per inesatto adempimento si dovevano intendere «le

difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati», effettuando quindi un raccordo,

ai fini della determinazione dei contenuti minimi dell’obbligazione gravante sull’operatore turistico con gli elementi caratteristici del pacchetto turistico promessi e pubblicizzati nell’opuscolo informativo predisposto a cui venivano parificate le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica641

La riproduzione della formula sulla ripartizione della responsabilità tra organizzatore e intermediario, già presente nell’abrogato art. 93 Codice del consumo è stata oggetto di critiche da parte della dottrina in quanto lasciava incertezze non solo sui rapporti interni tra organizzatore e intermediario, ma anche fra le rispettive obbligazioni risarcitorie.

Invero, si osserva che la scelta della via della responsabilità concorrente dell’organizzatore e del venditore del pacchetto turistico è stata effettuata in base alla libertà accordata agli Stati membri desunta dall’art. 5, comma 1 della Direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso642

Tra queste possibilità, la soluzione del legislatore italiano si poneva «a metà strada tra la

soluzione minimalista di individuare un unico soggetto responsabile tra l’organizzatore ed il venditore e la scelta massimalista di creare un vincolo di responsabilità solidale: organizzatore e venditore erano infatti entrambi

641 Cfr. DE CRISTOFARO G., La disciplina dei contratti aventi ad oggetto “pacchetti turistici” nel “codice del

turismo” (D. Legisl. 23 maggio 2011, n. 79): profili di novità e questioni problematiche, cit., pp. 1284 ss.

642 Tale Direttiva mediante l’inciso «l’organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti

del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto» ha permesso di predisporre sia un

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