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La Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati 141 ha modificato il regolamento

(CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ed ha abrogato la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio142. Gli Stati aderenti all’Unione Europea hanno

dovuto recepire la Direttiva entro il 1° gennaio 2018 da cui sono decorsi ulteriori sei mesi per la sua entrata in vigore143.

La Direttiva (UE) 2015/2302 rileva nell’ambito della materia turistica in quanto essa ha espressamente equiparato per quanto concerne l’acquisto di pacchetti turistici, le tutele e garanzie sia per i turisti che utilizzano le tradizionali agenzie di viaggio (quindi in modalità off-line) che quelli che invece ricorrono all’acquisto di pacchetti on-line, con la formula “tutto compreso” o tramite pagine web collegate, che includono almeno un volo e un hotel o un auto-noleggio.

La Direttiva de qua ha tenuto conto, quindi dell’evoluzione avvenuta con riferimento ai mezzi a disposizione per l’offerta dei servizi turistici e la conclusione dei relativi contratti, creando

139 Cfr. SANTAGATA R., La nuova disciplina dà contratti del turismo organizzato nel codice del turismo «dimidiato»,

in Nuove Leggi civ. comm., 2012, p. 1105 ss. e PASQUILI R., La prestazione dell’organizzatore nel contratto di

viaggio, Torino, 2012, p. 30 ss.

140 Cfr. RIGHI L., Turismo nel “tiro alla fune” Stato-Regioni: la ridondanza dell’eccesso di delega dimezza il codice, in

Riv. It. Dir. Tur., 2012, 6, p. 70.

141 Pubblicata in G.U.U.E. Serie L 326, 11 dicembre 2015.

142 Il Considerando n. 5 enuncia come l’esigenza di una disciplina uniforme in materia sia sorta in relazione

alla normativa dell’Ue: «a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, e dell’articolo 49 TFUE, il mercato interno deve

comportare uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Armonizzare i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti relativi a pacchetti turistici e a servizi turistici collegati è necessario per promuovere, in tale settore, un effettivo mercato interno dei consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela per questi ultimi e la competitività delle imprese».

143 Quanto al recepimento, l’art. 28 della Direttiva (UE) 2015/2302 chiarisce che «gli Stati membri adottano

e pubblicano, entro il 1° gennaio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. 2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2018».

43 un clima di maggiore certezza giuridica e disciplina uniforme tra gli Stati144. Ed in effetti, il quadro

legislativo europeo preesistente risultava ormai carente ed inadeguato rispetto alla nuova realtà caratterizzata dall’affacciarsi dell’era digitale in materia di pacchetti turistici in relazione anche ai comportamenti dei consumatori.

La Direttiva (UE) 2015/2302 è partita dal presupposto che, potendo i servizi turistici essere associati tra loro secondo diverse combinazioni, fosse opportuno considerare “pacchetti” tutte quelle soluzioni di viaggio aventi quelle peculiarità abitualmente connesse ai pacchetti dalla maggioranza del pubblico di viaggatori; in tal modo l’organizzatore si assume una piena responsabilità della corretta esecuzione anche di servizi turistici distinti se però combinati in un unico prodotto turistico.

Nel delineare l’operazione poc’anzi descritta, si è tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue riguardante la Direttiva 90/314/CEE che sarà abrogata a partire dal 1° luglio 2018. Rileva, sul punto, la sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2002 nella causa C-400/00 Club-Tour, Viagens e Turismo SA c. Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in presenza di Club Med Viagens Ld145 secondo cui «poiché la nozione di «tutto compreso» di cui all’art.

2, punto 1, della Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» include i viaggi organizzati conformemente alle richieste del consumatore, la nozione di «prefissata combinazione», impiegata

144 Sul punto, il Considerando n. 6 della Direttiva (UE) 2015/2302 asserisce che «attualmente nell’Unione

non ancora è pienamente sfruttata la dimensione transfrontaliera del mercato dei pacchetti turistici. Le disparità delle norme che tutelano i viaggiatori nei vari Stati membri disincentivano i viaggiatori di uno Stato membro ad acquistare pacchetti e servizi turistici collegati in un altro Stato membro e, analogamente, scoraggiano organizzatori e venditori in uno Stato membro dal vendere tali servizi in un altro Stato membro. Per consentire a viaggiatori e professionisti di beneficiare appieno del mercato interno, assicurando un livello elevato di protezione dei consumatori in tutta l’Unione, è necessario ravvicinare ulteriormente le legislazioni degli Stati membri relative ai pacchetti e ai servizi turistici collegati».

145 Sentenza della Corte Giustizia Ue, Terza Sezione, 30 aprile 2002, Causa C-400/00, Club-Tour, Viagens

e Turismo SA c. Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in presenza di Club Med Viagens Ldª- Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal Judicial da Comarca do Porto - Portogallo. - Direttiva 90/314/CEE - Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. Ai punti 13-16 della sentenza resa dalla Corte si legge che «la nozione di «tutto compreso» di cui all’art. 2, punto 1, della direttiva 90/314, concernente i viaggi, le

vacanze ed i circuiti «tutto compreso», deve essere interpretata nel senso che include i viaggi organizzati da un’agenzia di viaggi su domanda di un consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste. Infatti, ai sensi della definizione della nozione di «tutto compreso», contenuta all’art. 2, punto 1, della direttiva, che intende in particolare tutelare i consumatori che acquistano viaggi «tutto compreso», è sufficiente, da una parte, che la combinazione dei servizi turistici venduti da un’agenzia di viaggi ad un prezzo forfettario comprenda due dei tre tipi di servizi indicati dalla medesima disposizione e, dall’altra, che il servizio prestato superi le 24 ore o comprenda un pernottamento. La detta definizione non comporta elementi che implicano che i viaggi organizzati su domanda di un consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste non possano essere considerati viaggi «tutto compreso» ai sensi della direttiva. Tale interpretazione è corroborata dalla direttiva, a tenore della quale, in un contratto come quello considerato dalla direttiva, figurano i particolari desideri che il consumatore ha fatto conoscere all’organizzatore o al venditore al momento della prenotazione e che le due parti hanno accettato».

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nella stessa disposizione, riguarda necessariamente i casi in cui la combinazione di servizi turistici risulta dai desideri espressi da detto consumatore fino al momento in cui le parti pervengano ad un accordo e stipulino il contratto. La nozione di «prefissata combinazione» deve essere dunque interpretata nel senso che include le combinazioni di servizi turistici stabilite al momento in cui il contratto viene stipulato tra l’agenzia di viaggi e il consumatore»146.

Ecco perché, in base alla Direttiva (UE) 2015/2302, non deve sussistere alcuna differenza tra il fatto che i servizi turistici siano stati combinati prima che sia avvenuto un qualsiasi contatto con il viaggiatore o su sua richiesta oppure in base a una selezione da questi operata; ne consegue che debbono applicarsi i medesimi principi a prescindere dal fatto che la prenotazione si concretizzi mediante professionista tradizionale oppure on-line147.

Insomma, la Direttiva (UE) 2015/2302 detiene il pregio di estendere l’ambito di applicazione delle regole a tutela dei “viaggiatori-consumatori” a tutti i pacchetti turistici, compresi quelli personalizzati, e a tutti i servizi turistici combinati compresi quelli offerti online. In questo modo si crea un clima di maggiore certezza giuridica che potrà favorire la piena realizzazione del mercato interno dei servizi turistici.

Quanto alla sua finalità principale, l’art. 1 chiarisce che l’oggetto della Direttiva (UE) 2015/2302 è «contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato

e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati»148. Si mira, dunque, a realizzare un alto

ed uniforme livello di protezione dei consumatori nella materia di contratti di vendita di pacchetto turistico e servizi turistici collegati che si concludono tra professionisti e viaggiatori. Si fissa, inoltre, un elevato livello di armonizzazione, conseguito con una attenta disciplina di molteplici aspetti del rapporto di vendita dei pacchetti turistici e dei servizi turistici collegati nonché esplicitando l’imperatività della Direttiva all’art. 23.

L’imperatività è attribuita sia alle normative nazionali di recepimento ex art. 23, comma 2 sia a quelle della Direttiva stessa, che risulta essere quasi self executing e comunque di immediata applicazione nell’ordinamento degli Stati Membri ex art. 23, comma 3 e che impone agli Stati Membri di non mantenere o introdurre, nel loro diritto nazionale, disposizioni divergenti

146 Vedasi i punti 19-20 della sentenza della Corte Giustizia Ue, Terza Sezione, 30 aprile 2002, Causa C-

400/00, cit.

147 V. il Considerando n. 8 della Direttiva (UE) 2015/2302. 148 V. l’art. 1, comma 1, della Direttiva (UE) 2015/2302.

45 restando impregiudicate esclusivamente norme che disciplinano aspetti non oggetto di trattazione.

La Direttiva (UE) 2015/2302 si contraddistingue per un’ampia applicabilità abbracciando non soltanto i pacchetti turistici ma anche i «servizi turistici collegati agevolati da professionisti a

viaggiatori» ed escludendo, specialmente ma non solo149, «quelli che si estendono su un periodo inferiore

alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento»150.Con tale ultima disposizione si introduce

nuovamente il requisito temporale della durata minima affinché possa configurarsi un pacchetto: se si è in presenza di un periodo inferiore alle 24 ore occorrerà stipulare un contratto ad hoc che non sarà soggetto al campo applicativo della Direttiva.

Ai fini dell’applicabilità, il Considerando n. 7 del preambolo alla Direttiva (UE) 2015/2302 osserva che gran parte dei viaggiatori che acquistano pacchetti o servizi turistici collegati siano da valutarsi consumatori ai sensi del diritto del consumo dell’Unione: ad essi, nella maggioranza dei casi, possono equipararsi i rappresentanti di piccole imprese o liberi professionisti che prenotano viaggi connessi alla loro attività commerciale o professionale mediante i medesimi canali utilizzati dai consumatori e dunque meritevoli di analoga tutela.

Dai rappresentanti di piccole imprese o liberi professionisti vanno distinte, invece, le imprese o società che circoscrivono le modalità di viaggio in virtù di un accordo generale, sovente concluso per molteplici servizi turistici o per un periodo definito ad esempio con un’agenzia di

149 Sul punto si evidenzia come siano infatti esclusi dal campo di applicazione, ex art. 2 della Direttiva

(UE) 2015/2302 anche: a) la vendita di pacchetti turistici o servizi turistici collegati, venduti senza scopo di lucro, a condizione che siano venduti ad un gruppo limitato di viaggiatori e solo occasionalmente (nel Considerando n. 9 si specifica che «questa tipologia può riguardare, ad esempio, viaggi organizzati non più di un paio

di volte l’anno da associazioni ricreative, associazioni sportive o scuole»; b) i pacchetti turistici e i servizi turistici

collegati relativi ai viaggi d’affari (business travel), che siano acquistati sulla base di un accordo scritto generale tra un organizzatore e un soggetto, che sia persona fisica o giuridica, che agisca nell’ambito dell’accordo per l’approvvigionamento dei detti servizi ai fini della propria attività commerciale imprenditoriale, artigianale o professionale. In detto ultimo caso si introduce un nuovo contratto tipico di organizzazione di viaggi d’affari, che si differenzia da quello concluso con i consumatori, disciplinato dall’art. 7 della Direttiva (UE) 2015/2302.

150 Rubricato “Ambito di applicazione”, l’art. 2 della Direttiva (UE) 2015/2302 asserisce che «la presente

direttiva si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati agevolati da professionisti a viaggiatori; 2. La presente direttiva non si applica a: a) pacchetti e servizi turistici collegati che si estendono su un periodo inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento; b) pacchetti offerti e servizi turistici collegati agevolati occasionalmente e senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori; c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati in base a un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale tra un professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; 3. La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva».

46 viaggio: tali imprese o società debbono essere oggetto di limitata protezione. Pertanto la Direttiva dovrebbe applicarsi a coloro che viaggiano per scopi professionali, compresi i liberi professionisti, o ai lavoratori autonomi o altre persone fisiche, purché non definiscano le modalità di viaggio in virtù di un accordo generale che vale per molteplici servizi turistici.

Dunque la Direttiva va ad escludere i viaggi professionali amministrati da agenzie specializzate, mentre va ad applicarsi a quelle fattispecie in cui il viaggiatore151 sia un libero

professionista o il rappresentante di una impresa di piccole dimensioni.

Ciò detto, l’art. 3 della Direttiva (UE) 2015/2302 offre le definizioni di servizio turistico, pacchetto turistico, servizio turistico collegato, professionista, organizzatore, venditore, circostanze inevitabili e straordinarie, punto vendita.

Anzitutto, per servizio turistico si intende: a) il trasporto dei passeggeri; b) l’alloggio (non facente intrinsecamente parte del trasporto di passeggeri) ai fini non residenziali; c) il noleggio di auto o di motocicli; d) ovvero altri servizi turistici non facenti intrinsecamente parte di un servizio turistico.

Esplicativo per individuare correttamente e concretamente le differenti tipologie di servizi turistici è il Considerando n. 17 della Direttiva ove si legge che: «l’alloggio ai fini residenziali, anche

per corsi di lingua di lungo periodo, non dovrebbe essere assimilabile all’alloggio ai sensi della presente Direttiva. Servizi finanziari come assicurazioni viaggio non dovrebbero essere considerati servizi turistici. Oltre a ciò, servizi che fanno intrinsecamente parte di un altro servizio turistico non dovrebbero essere considerati servizi a sé stanti. Si tratta ad esempio del trasporto del bagaglio fornito nell’ambito del trasporto dei passeggeri, dei servizi di trasporto su brevi distanze, come il trasporto dei passeggeri nell’ambito di una visita guidata o transfer tra un albergo e un aeroporto o stazione ferroviaria, i pasti, le bevande, forniti nell’ambito dell’alloggio, l’accesso a strutture in loco, come piscina sauna o centro benessere, palestra, incluso per clienti dell’albergo. Ciò significa altresì che, nei casi in cui, diversamente al caso di una crociera, il pernottamento sia previsto nell’ambito di un trasporto di passeggeri stradale, ferroviario, marittimo, aereo, l’alloggio non dovrebbe essere considerato servizio turistico in sé, se la componente del trasporto è chiaramente prevalente».

Al Considerando n. 18 della Direttiva, invece, si specifica invece che per “altri servizi turistici” che non sono intrinsecamente connessi ad un servizio turistico di trasporto, alloggio a

151 Per questo motivo, ai fini dell’applicazione della direttiva, bisogna distinguere il termine “viaggiatore”

47 fini non residenziali, noleggio auto e motocicli, si intende «per esempio l’accesso ai concerti, eventi sportivi,

escursioni, o siti per eventi, visite guidate, skipass e noleggio di attrezzature sportive o trattamenti benessere».152

La Direttiva (UE) 2015/2302 precisa poi la nozione di pacchetto turistico, distinguendone due tipologie a seconda della modalità di acquisto.

La prima categoria di pacchetto riguarda la combinazione di almeno due differenti tipologie di servizi turistici destinati al medesimo viaggio o vacanza: tali servizi sono combinati da un unico professionista (attraverso organizzazione programmata in anticipo da un unico professionista), anche su richiesta del viaggiatore od in conformità a una sua selezione (come si verifica nelle vendite effettuate in modalità e-commerce), prima che sia stipulato un unico contratto concernente tutti i servizi.

La seconda categoria interessa i pacchetti che derivano anche dalla conclusione di distinti contratti con fornitori dei servizi turistici quando: i) sono acquistati da un unico punto vendita o con almeno due diversi servizi turistici selezionati prima che il viaggatore acconsenta al pagamento; ii) sono offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale; iii) sono pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; iv) sono combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici (es.“smart box”); v) sono acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione on-line, ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto concluso con quest’ultimo o quest’ultimi professionisti è concluso non più di 24 ore dopo la conferma del primo servizio turistico. Tale ultima categoria di pacchetti è nota sotto il nome di

Click Throught Services.

La Direttiva (UE) 2015/2302 definisce anche il servizio turistico collegato. Esso si ha nell’ipotesi in cui almeno due tipologie di differenti servizi turistici, acquistati per un medesimo viaggio, si verifichino con la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi, quando un professionista agevola e assiste il consumatore, permettendo allo stesso: a) al momento di un’unica visita o di un unico contatto con il punto vendita, la selezione distinta e il

152 L’eventuale combinazione di tali servizi con un solo altro tipo di servizi turistici, per esempio l’alloggio,

dovrebbe portare alla creazione di un pacchetto turistico o servizio turistico collegato soltanto se essi rappresentano una parte sostanziale del prezzo complessivo del pacchetto turistico del servizio turistico collegato o sono pubblicizzati come o rappresentano altrimenti un elemento essenziale del viaggio o della vacanza. Se altri servizi turistici rappresentano il 25% o più della combinazione, tali servizi dovrebbero essere considerati come una parte sostanziale del pacchetto turistico o dei servizi turistici collegati.

48 pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei consumatori153; b) l’acquisto mirato di

almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista, quando un contratto con quest’altro professionista è concluso non oltre 24 ore dopo la conferma del primo servizio turistico154

Circa quanto or ora detto, il Considerando n. 13 della Direttiva asserisce che l’attività dei venditori tradizionali o dei venditori on-line che aiutano i viaggiatori - al momento di un’unica visita o di un unico contatto con il loro punto vendita - nella stipula di contratti distinti con i singoli fornitori155 rientra nella categoria dei servizi turistici collegati. Lo stesso Considerando n.

13 asserisce come, sempre nei servizi turistici collegati, va ricompresa l’ipotesi in cui il fornitore di un primo servizio turistico, come un vettore aereo o ferroviario, in sede di conferma di prenotazione del servizio di trasporto riceve un invito a prenotare un servizio turistico aggiuntivo disponibile alla destinazione scelta (ad esempio l’alloggio in albergo) con un link verso il sito di prenotazione di un altro fornitore di servizio intermediario.

In questo caso, ove il consumatore usufruendo del link stipuli un aggiuntivo contratto non oltre le 24 ore dopo la conferma del primo servizio turistico, si produrrà la fattispecie del servizio turistico collegato, che rappresenta un modello commerciale diverso da quello di vendita dei pacchetti turistici e che obbliga il professionista che facilita i servizi turistici collegati a rispettare gli obblighi di prestazione di garanzia in caso di insolvenza e di informazione precontrattuale di cui all’art. 19 della nuova Direttiva. Peraltro, nel delimitare le ipotesi di “servizi turistici collegati”, il Considerando n. 12 chiarisce che: «i servizi turistici collegati online andrebbero altresì distinti dai siti web collegati che non hanno come finalità la conclusione di un contratto con il viaggiatore e dai link che si limitano

a informare in modo generico i viaggiatori di altri servizi turistici, come l’albergo o l’organizzatore di un dato evento che include sul proprio sito, indipendentemente da qualsiasi prenotazione, un elenco di tutti gli operatori di servizi di trasporto verso la sua sede, oppure nel caso siano usati cookies o metadati per inserire annunci pubblicitari sui siti web».

Insomma, i pacchetti vanno distinti dai servizi turistici collegati in cui i professionisti on-

line o tradizionali facilitano l’acquisto di servizi turistici da parte dei viaggiatori conducendoli a

stipulare contratti con differenti fornitori di servizi turistici, anche mediante processi di

153 La modalità di pagamento distinta e non obbligatoriamente antecedente all’acquisto di entrambi i

servizi, differenzia questa ipotesi da quella di pacchetto dell’art. 3, punto 2, lett. b i).

154 Tale ipotesi differisce da quella di pacchetto di cui all’art. 3, punto 2, lett. b v) in quanto non c’è

trasferimento di dati.

155 Come ad esempio i venditori on-line mediante processi collegati di prenotazione on-line agevolano

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