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La Direttiva (UE) 2015/2302 riconosce esplicitamente il diritto del viaggiatore di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione170.

In tali casi di risoluzione contrattuale del pacchetto turistico il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati, ma non ha diritto ad alcun indennizzo supplementare171.

La norma ha portata innovativa per due ragioni. Anzitutto codifica il principio, già utilizzato nella prassi commerciale con le c.d. penali di annullamento, che il viaggiatore possa

169 Art. 12 Direttiva (UE) 2015/2302. 170 Art 12 par. 2 Direttiva (UE) 2015/2302.

171 Sul tema dell’indennizzo, però, va detto che l’art. 12 par. 3 della Direttiva (UE) 2015/2302 chiarisce

che «1.L’organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei

pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone registrate per il pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica la risoluzione del contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto ma non più tardi: i) di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni; ii) di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni; iii) di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; oppure b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica la risoluzione del medesimo al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell’inizio del pacchetto».

58 recedere dal pacchetto prima dell’inizio di esecuzione, a fronte del pagamento allo stesso di spese di risoluzione adeguate e giustificabili.172 In secondo luogo, allo stato dell’arte affinché il

viaggiatore possa chiedere ed ottenere il rimborso di eventuali somme già corrisposte senza alcuna penale risulta indispensabile che le circostanze inevitabili e straordinarie (c.d. cause di forza maggiore) siano oggetto di dichiarazione expressis verbis dal Ministero degli Affari Esteri. Tale Ministero è, dunque, l’unico ente di Governo autorizzato a dissuadere cittadini italiani dal recarsi in un luogo in cui è presente un problema di rilevante entità173.

Ciò detto, e posto che eccezionale è quella situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno prendendo tutte le ragionevoli misure, bisogna verificare in concreto cosa sia incluso e cosa invece sia escluso all’interno dell’area delle circostanze inevitabili e straordinarie.

Si osserva che la Direttiva (UE) 2015/2302 parla di situazioni in grado di determinare un’incidenza sostanziale sulla esecuzione del viaggio. Ed allora pare fuor di ogni dubbio che la stessa vada fortemente a ridurre, quasi eliminandoli, gli annullamenti a fronte di uno “sconsiglio” da parte del Ministero degli Affari Esteri. Parimenti oggetto di esclusione sono anche quelle situazioni in grado di produrre paure o timori unicamente per ciò che concerne l’aspetto psicologico e soggettivo, vale a dire la c.d. “psicosi da viaggio”.

Ad oggi, nell’allegato 1 alla Direttiva (UE) 2015/2302 rubricato “Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l’uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)”, si asserisce – assai vagamente - che i viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell’inizio del pacchetto «ad

esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto».

Dunque la fattispecie “seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione” rappresenterebbe l’unico motivo di risoluzione del contratto pressoché gratuito174 ipotizzato per il viaggiatore

all’interno dell’area delle circostanze inevitabili e straordinarie.

172 Peraltro, ex art. 12 par. 1 della Direttiva (UE) 2015/2302 «il contratto di pacchetto turistico può specificare

spese di risoluzione standard ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del contratto prima dell’inizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. In assenza di spese di risoluzione standard, l’importo delle spese di risoluzione corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore l’organizzatore fornisce una motivazione dell’importo delle spese di risoluzione»

173 Il Ministero degli Affari Esteri pone informazioni a disposizione dei cittadini, attraverso il sito

“Viaggiare sicuri”, informazioni di carattere generale sui Paesi stranieri e in particolare quelle relative alle condizioni ed agli eventuali rischi per l’incolumità di coloro che intraprendono viaggi all’estero.

59 Ma su questo punto occorre fare una precisazione. Invero, prima facie si ritiene non possono considerarsi circostanze inevitabili e straordinarie quegli episodi di sicurezza riguardanti Paesi notoriamente interessati da tempo da guerre, guerriglie, attentati contro turisti stranieri. Nessun organizzatore di viaggio diligente organizzerebbe viaggi con finalità turistiche verso quei Paesi: per cui si deve trattare di nuovi problemi di sicurezza internazionale (es: terrorismo internazionale) non noti al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico, non ancora rientranti nell’obbligo informativo.175

Ciò posto, nella nozione di circostanza inevitabile e straordinaria deve rientrarvi anche altro. Nel documento “Preparazione della sessione del Consiglio Competitività del 28-29 maggio 2015 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio - Accordo politico”176 infatti,

il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno chiarito – accordandosi sul punto - cosa debba intendersi per circostanze eccezionali.

Al Considerando n. 26bis del documento de quo, nel quale non si trova più traccia di riferimenti agli avvisi emessi dal Ministero degli Esteri, si esplicita la nozione di “circostanza eccezionale e inevitabile”, vale a dire «ciò può riguardare ad esempio, conflitti armati, altri gravi problemi

di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni metereologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto». In caso tali eventi

eccezionali e straordinari si determinino durante il viaggio l’organizzatore dovrà comunque garantire obbligatoriamente tre notti di alloggio a sue spese prima del rientro del viaggiatore177.

175 Ciò anche a fronte del contenuto dell’art. 10 della l. 27 dicembre 1977, n. 1084, “Ratifica ed esecuzione

della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970” il quale stabilisce che: «l’organizzatore di viaggi può, senza indennità annullare il contratto totalmente o

parzialmente qualora, prima o durante l’esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l’organizzatore di viaggi non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo».

176 Tale documento è reperibile al sito http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8969-2015-

INIT/it/pdf.

177 L’art. 13 par. 7 della Direttiva infatti specifica che «Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore

come pattuito nel contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore. Laddove nella normativa dell’Unione relativa ai diritti dei passeggeri applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto siano previsti tempi più lunghi per il ritorno del viaggiatore, si applicano tali periodi». Tale limite non applicabile per le

60 Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva confermata dall’inserimento della disposizione nell’art. 13 della Direttiva (UE) 2015/2302 concernente la responsabilità dell’organizzatore nell’esecuzione del pacchetto. Il ricorrere delle suddette circostanze è stato parificato a quella valida ed opponibile nelle norme concernenti il trasporto aereo ove, ad esempio, una recente pronuncia giurisprudenziale ha riconosciuto il rimborso totale del biglietto da parte della compagnia aerea ad una coppia con figli che, nel 2014, aveva rinunciato al viaggio dopo avere appreso dal sito del Ministero degli esteri che erano state sconsigliate vacanze con destinazione nel territorio turco per il rischio di tumulti178.

Si segnala, inoltre, che per l’art. 12 della Direttiva solo l’impedimento oggettivo e sostanziale avvenuto prima dell'inizio dell’esecuzione del pacchetto (purché inevitabile e straordinario), obbliga l’organizzatore turistico al rimborso del prezzo del viaggio ed a non potere applicare le relative penali di annullamento del viaggio, mentre non vi è alcun accenno ad impedimenti soggettivi quali malattia, infortunio o lutto familiare.

Quanto al rimborso, in concreto l’organizzatore deve procedervi in relazione a qualsiasi pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore dopo aver sottratto le spese di risoluzione. Il rimborso è, infine, effettuato al viaggiatore senza ingiusto ritardo e, comunque, entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico.

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