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Tra i soggetti del turismo risulta necessario porre l’attenzione sulla specifica figura di consumatore, quale è il turista-viaggiatore: alla protezione generale propria dei consumatori gli si affianca, infatti, quella del contraente di pacchetti turistici.

200 V. l. R. Emila Romagna 27 giugno 2014, n. 7, a norma del quale «alle agenzie di viaggio e turismo è consentito

altresì lo svolgimento di ulteriori attività, nell’osservanza delle rispettive norme di settore, purché l’attività di agenzia di viaggio e turismo sia prevalente rispetto alle altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato».

La Regione Marche invece considera le attività accessorie unicamente in relazione alle strutture ricettive, definendone la disciplina unicamente all’interno del titolo II ad esse dedicato, e con esclusivo riferimento al capo I sulle “Strutture alberghiere e all’aria aperta”, in relazione alle quali l’art. 18 della l. R. n. 9 del 2006, rubricato “Attività accessorie” asserisce che «nelle strutture ricettive di cui al presente capo possono essere

effettuate, a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, anche la somministrazione di pasti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, materiali per uso fotografico o di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, nonché l’installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo ad uso esclusivo delle medesime persone, fatta salva la normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità».

201 Tali servizi, enucleati all’art. 3 della L..R. Emilia Romagna n. 7/2003 possono rappresentare «servizi di

prenotazione e vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi, aerei; accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto; informazione e assistenza ai propri clienti; prenotazione di servizi ricettivi, di albergo e di ristorazione, attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche o di educazione al viaggio; assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari; inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell’interesse dei propri clienti; prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto; rilascio e p.amento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio valuta; operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate; distribuzione e vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd-rom turistici, nonché di souvenir, magliette e altri articoli inerenti l’attività delle agenzie di viaggio; prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni; organizzazione delle attività congressuali, convegnistiche e fieristiche».

202 V. l’art. 18 della l. R. Regione Marche n. 9 del 2006 per il quale «nelle strutture ricettive di cui al presente capo

possono essere effettuate, a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, anche la somministrazione di pasti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, materiali per uso fotografico o di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, nonché l’installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo ad uso esclusivo delle medesime persone, fatta salva la normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità».

68 La normativa in materia di turismo si è posta, nel tempo, l’obiettivo di riconoscere al turista tutele in un ambito in cui non è sempre facile essere consapevoli dei diritti e delle relative modalità di esercizio. Com’è noto, infatti, il turista per soddisfare le sue esigenze si affida ad imprese che non conosce; questa situazione lo pone in una condizione di sostanziale debolezza rispetto alla controparte professionale.

La locuzione “turista” di cui all’art. 33, comma 1, lett. c) del Codice turismo prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62 sostituiva il “consumatore dei pacchetti turistici” presente nell’abrogato art. 83, lett. c) del Codice del Consumo203. Già in precedenza,

invero, era apparsa necessaria una nozione autonoma di consumatore di pacchetti turistici rispetto a quella generale di consumatore di cui all’art. 3 Codice del Consumo evidenziandone in tal modo la sua natura speciale204.

Ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. c), Codice del Turismo il turista era definito come

«l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico». Si introduceva in modo specifico, dunque, la

categoria del “turista” che era un soggetto, anzi un consumatore, che acquistava un pacchetto turistico. Non si parlava più quindi, in generale, di “consumatore” o “viaggiatore”, ma di un soggetto tipicamente identificato in un nuovo regime giuridico relativo allo status di turista, a cui era conferita la dignità e specifici propri della figura di utente dei servizi giuridici.

La nuova disciplina contrattuale era incentrata sul presupposto che il turista, conformemente alla Relazione illustrativa al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, c.d. Codice del Turismo, fosse un “consumatore speciale”205, in virtù del particolare e più accentuato equilibrio

203 Norma abrogata dall’art. 3, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, c.d. Codice del

Turismo.

204 Cfr. DE CRISTOFARO G., Il «Codice del consumo», in Le nuove leggi civili commentate, fasc. n. 5, 2006, p.

763; KIRSCHEN S., Art. 3, comma 1, lett. a) consumatore o utente, Codice del Consumo, Commentario, in Alpa G., Rossi Carleo L. (a cura di), Napoli, 2006, p. 48.

205 Nella relazione illustrativa al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, c.d. Codice del Turismo si legge che «il

titolo VI affronta la disciplina privatistica, e quindi il delicato capitolo dei contratti tra turisti ed operatori. Da questo punto di vista il Codice tutela il turista come consumatore di tipo speciale, un consumatore non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono durante la vacanza in un luogo lontano dalla sua dimora abituale e generalmente incline a subire il disservizio pur di non perdere il poco tempo a disposizione per rilassarsi». Parte della dottrina ritiene che tale

presunta specialità del consumatore-turista avrebbe imposto e giustificato la collocazione delle norme volte a tutelarlo in un provvedimento da diverso da quello appositamente creato per raccogliere tutte le disposizioni destinate a tutelarlo con forme speciali di protezione, qual è, appunto, il Codice del Consumo: v. DE CRISTOFARO G., La disciplina dei contratti aventi ad oggetto “pacchetti turistici” nel “Codice

69 esistente tra le parti del contratto di viaggio: in quanto tale, egli meritava una regolamentazione autonoma206.

Il turista rappresentava quel soggetto cui spettano diritti ed obblighi derivanti da uno specifico contratto, a prescindere dal soggetto che per suo conto si era obbligato firmando il contratto stesso: ne conseguiva che la tutela spettante al consumatore di un pacchetto turistico vincolasse il venditore non già nei riguardi dell’acquirente diretto, bensì anche nei confronti di colui che effettivamente usufruiva del servizio207.

Erano previste cautele circa la forma dei contratti di vendita dei pacchetti turistici, che ai sensi dell’art. 35 del Codice del Turismo, prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62, doveva essere redatto per iscritto utilizzando termini chiari e precisi, e doveva essere stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o venditore prevedendo di rilasciarne apposita copia. Circa il citato requisito della forma scritta, parte della dottrina208 ha evidenziato la mancanza di

chiarezza dell’esatta valenza di tale requisito formale.

La dottrina maggioritaria ha escluso che il legislatore, con la previsione di cui all’art. 35 del Codice del Turismo prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62, avesse posto in essere una prescrizione di forma ad substantiam209; non era da abbracciare, però,

nemmeno la teoria che si trattasse di forma richiesta ad probationem210. È da condividersi, invece,

come già avvenuto sotto la vigenza dell’art. 85 del Codice del Consumo, l’orientamento secondo cui la previsione di forma scritta di cui al previgente art. 35 del Codice del Turismo fosse una modalità di adempimento degli obblighi informativi imposti al tour operator al fine di garantire un elevato livello di documentazione del contratto, conformemente alle previsioni normative in materia di consumo211.

206 Cfr. MORANDI F., I contratti di viaggio alla prova del codice del turismo, in Riv. it. Tur., 2012, 4, p. 5 ss;

SOLDATI N., Brevi note a margine del Codice del turismo – Il commento, in I contratti, nn. 8/9, 2011, p. 835.

207 Cfr. TOMMASINI M., Interventi normativi sulla responsabilità degli operatori turistici nei contratti di viaggio «tutto

compreso» (dalla convenzione internazionale del 1970 al decreto legislativo n. 111 del 1995, attuativo della direttiva CEE n. 314/’90), in Giust. civ., 2000, II, p. 262.

208 Cfr. DE CRISTOFARO G., ZACCARIA A., Commentario breve al diritto dei consumatori (Codice del consumo

e legislazione complementare), Padova, 2013, pp. 1438 ss.

209 Ex pluribus v. TURCO A. Trasporti e turismo, a cura di Antonini A. e Riguzzi M., Torino, 2008, pp. 468

ss.; VENCHIARUTTI A., La disciplina dei servizi turistici nel codice del consumo e linee di riforma a livello

comunitario, in Dir. tur., 2007, p. 333.

210 DE CRISTOFARO G., ZACCARIA A., op. cit., p. 1439, IMPARATO E, TORCHIA F., Profili di

diritto del turismo: corso istituzionale, Napoli, 2012, pp. 324ss.

70 Da tale ultimo assunto si ricava che la previsione di cui al previgente art. 35 del Codice del Turismo poteva definirsi come una manifestazione del c.d. neoformalismo, per cui l’onere formale era richiesto solo per consentire al turista di conoscere puntualmente, al momento della costituzione del rapporto, la natura e l’oggetto del contratto, non costituendo già un autonomo requisito di validità dell’atto, bensì come modalità legalmente imposta del contenuto informativo dell’accordo, vale a dire del corredo di dati ed elementi da inserirvi in modo necessariamente esplicito212.

In relazione a questa funzione si affaccia, quindi, un terzo modello di forma alternativa rispetto a quella ad substantiam e ad probationem, ovvero la cd. forma informativa, intesa come forma di protezione imposta al fine esclusivo di adempimento dei doveri di informazione, ad

trasparentiam, finalizzata al raggiungimento di elevati standards di trasparenza contrattuale213.

La disciplina sulla forma contrattuale teneva anche conto dell’avvento dell’informatica nel settore turistico, prevedendo che quando un venditore si obbligava a procurare a terzi, anche telematicamente, un servizio turistico cd. disaggregato, dovesse consegnare al turista i documenti relativi al servizio debitamente firmati, anche elettronicamente. Questa previsione costituiva una novità, in quanto non contemplata nell’abrogato art. 85 del Codice del Consumo, ed aveva la finalità di evitare che nell’ipotesi in cui la vendita non riguardasse singoli servizi disaggregati, il venditore potesse escludere di rendere informazioni inerenti a detto servizio; si parlava infatti non di “contratto” bensì di “documenti” che, in ogni caso, dovevano riportare la firma elettronica del venditore. Era previsto, inoltre, che tali documenti o la fattura relativa dovessero riportare la somma pagata per il servizio.

La normativa garantiva una maggiore tutela al consumatore-viaggiatore che voleva stipulare un contratto, assicurandogli non soltanto di avere documenti probatori in caso di insorgenza di problemi ma anche una più estesa informazione circa i diritti e gli obblighi contrattuali.

Il previgente art. 36 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, c.d. Codice del Turismo indicava invece in modo minuzioso tutti gli elementi che dovevano essere inseriti nel contratto di vendita di un pacchetto, costituenti il contenuto minimo di garanzia214. Per far fronte al pericolo di

212 Cfr. DI GIOVANNI F., La regola di trasparenza nei contratti dei consumatori, Torino, 1998, p. 59;

213 Cfr. PENNASILICO M., L’interpretazione dei contratti del consumatore, in Il diritto dei consumi, a cura di

Perlingieri P. e Caterini E., I, Rende, 2004, p. 158.

214 Per l’art. 36 del Codice del Turismo, nella versione precedente alle modifiche apportate dal D.lgs. 21

Maggio 2018 n. 62, «1. Il contratto contiene i seguenti elementi: a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione,

71 asimmetria informativa a scapito del viaggiatore nell’ambito dei contratti di acquisto di pacchetti turistici si prevedeva l’onere a carico dell’intermediatore o dell’organizzatore di fornire per iscritto al turista, già nella fase precontrattuale, tutte le informazioni riguardanti le condizioni che si applicavano ai cittadini dello Stato membro dell’Unione Europea in materia di passaporto e visto indicando i termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità necessarie ad effettuare del viaggio e del soggiorno215; ove si trattasse dei c.d. pacchetti last minute, ovvero

stipulati nell’imminenza della partenza, tali informazioni dovevano essere fornite contestualmente alla stipula del contratto216.

numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o dell’intermediario che sottoscrive il contratto; c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista; d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il p.amento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte; e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista; f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell’Unione europea; h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti; i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; l) termine entro cui il turista deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto; m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o l’intermediario e il turista al momento della prenotazione; n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo; o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto; p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’articolo 41».

215 All’art. 37 comma 1 del Codice del turismo, nella versione precedente alle modifiche apportate dal

D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62, non erano indicate le conseguenze giuridiche della violazione dell’obbligo informativo. Per cui, in mancanza di sanzioni amministrative ad hoc, le stesse conseguenze sembravano esaurirsi nella possibilità per il turista, che non aveva ricevuto le informazioni dovutegli, di pretendere il risarcimento dei pregiudizi conseguentemente sofferti, invocando la responsabilità precontrattuale dell’organizzatore o del venditore.

216 V. art. 37, comma 3 del Codice del Turismo nella versione precedente alle modifiche apportate dal

D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62. Inoltre, ai sensi dell’art. 37, comma 2, sempre del Codice del turismo nella versione precedente alle modifiche apportate dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62, «prima dell’inizio del viaggio

l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o dell’intermediario ovvero di uffici locali contattatili dal turista in caso di difficoltà; c) recapito telefonico dell’organizzatore o dell’intermediario utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali; d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno; e) la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia».

72 La finalità dell’indicazione del contenuto minimo che doveva avere il contratto era quella di limitare il potere di predisposizione dell’organizzatore o venditore del pacchetto turistico217.

Era vietato, infatti, somministrare informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto a prescindere dal mezzo mediante il quale tali ingannevoli informazioni erano comunicate al turista218.

Ai sensi dell’art. 38 del Codice del Turismo, nella versione precedente alle modifiche apportate dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62, si prevedeva che l’opuscolo informativo si inserisse normalmente nell’iter di conclusione dei contratti di vendita di pacchetti turistici; la preventiva consultazione di questa documentazione messa a disposizione dell’intermediario consentiva al turista di conoscere le caratteristiche essenziali del pacchetto.

Era assente una definizione giuridica di “opuscolo informativo”: secondo la dottrina219

ciò era dovuto alla volontà di non limitarne in alcun modo la portata precettiva, al fine di consentire l’estensione delle regole di corretta e puntuale informazione al consumatore a qualsiasi documento illustrativo, cartaceo, elettronico, posto a disposizione del turista. Si doveva quindi ritenere che, in presenza di tutti gli elementi prescritti dalla legge in via obbligatoria, sia la completezza del contenuto del documento che la sua idoneità ad assolvere alla funzione informativa consentissero di qualificare un certo atto come opuscolo informativo220.

L’opuscolo informativo poteva dirsi quindi ogni documento che per il suo contenuto completo ed esaustivo si dimostrasse idoneo alla funzione di promuovere e comunicare in modo

217 Per una esposizione sull’argomento v. SICA S., Atti che devono farsi per iscritto: art. 1350. Il codice civile:

commentario, Milano, 2003, pp. 398 ss.

218 V. art. 37, comma 4, del Codice del Turismo. 219 Sul punto v. SANTAGATA R., cit., p. 261.

220 V. art. 38 del Codice del Turismo nella versione precedente alle modifiche apportate dal D.lgs. 21

Maggio 2018 n. 62 che, rubricato “Opuscolo informativo”, chiariva come questo dovesse indicare «in

modo chiaro e preciso: a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato; b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante; c) i pasti forniti; d) l’itinerario; e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno; f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo, g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza; i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto».

73 chiaro, mediante l’illustrazione dei prodotti commerciali turistici, le offerte commerciali dell’organizzatore di viaggi221.

L’art. 38, terzo comma, del Codice del Turismo nella versione precedente le modifiche apportate dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62, parificava infine all’opuscolo informativo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica. Tanto premesso, il D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62 attuativo nell’ordinamento italiano della Direttiva (UE) 2015/2302 ha portato a compimento l’iter evolutivo di tutela dei diritti del turista- consumatore.

Nella nuova versione del Codice del turismo, al posto del termine “turista” viene utilizzato ovunque il termine “viaggiatore” che, secondo l’art. 33 comma 2 let. g) è «chiunque intende concludere

un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione del presente Capo». Il capo cui si fa riferimento è il “Capo I”, rubricato “Contratti del

turismo organizzato”, artt. 32-53 del Codice del turismo.

La modifica della parola “turista” in “viaggiatore” risiede nel fatto che la maggior parte

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