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La Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso103, è stata recepita in Italia con D.Lgs. 17 marzo 1995, n.

111104, poi abrogato dall’art. 146 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 c.d. Codice del consumo

che, agli artt. 82 ss., ha dettato in un primo momento la relativa disciplina oggi contenuta nel Codice del turismo di cui al D. Lgs. 23 maggio 2011 n. 79, rimasta intatta anche dopo l’intervento della Corte Costituzionale del 2012.

Preme esporre come la Direttiva 90/314/CEE rappresenti un tentativo riuscito di garantire, in ambito europeo, sia una disciplina uniforme valevole per tutti gli Stati membri per una serie di rapporti e situazioni a vocazione internazionale quali quelli dei contratti di viaggio base dell’attività turistica105 sia rilevanti diritti ai viaggiatori che acquistano dei pacchetti vacanza,

composti da alloggio e trasporto.

102 V. Cass. civ, Sez. III, 12 novembre 2013, n. 25410 per la quale «al fine di escludere la responsabilità

dell’intermediario di viaggi per non aver informato i clienti della necessità del visto di ingresso nel paese di loro destinazione per uno di essi, in quanto cittadino extracomunitario, occorre accertare se una tale circostanza fosse conosciuta o tuttavia conoscibile dall’intermediario, facendo uso dell’ordinaria diligenza e delle competenze tipiche degli operatori di settore».

103 Pubblicata in GUCE del 23 giugno 1990, n. L 158.

104 Per un’ampia analisi di tale testo v. VACCA’ C., Commento agli artt. 14-19 in Viaggi, vacanze e circuiti tutto

compreso. Commentario al d. lgs. 17 marzo 1995, n. 111, a cura di V. Roppo, in Nuove leggi civ. comm., 1997;

MOSCATI E., La disciplina uniforme del contratto di viaggio ed il diritto privato italiano, in Legislazione economica, a cura di VASSALLI e VISENTINI, Milano, 1979, p. 359 ss.; CARRASSI C.S., Il contratto di viaggio, in

Nuova giur. civ. comm., 1995, p. 1766.

105 Cfr. GRAZIUSO E., La vendita di pacchetti turistici. Aspetti sostanziali, processuali e risarcitori, Teoria pratica

del diritto civile e processuale, Milano, 2013, p. 5; LEZZA A., I contratti di viaggio, Trattato di diritto privato europeo,

Vol. IV - Singoli contratti. La responsabilità civile. Le forme di tutela, a cura di N. Lipari, Padova, 2003, p. 263; FRANCESCHELLI V., MORANDI F., Manuale di diritto del turismo, AA.VV., Quinta ed., Torino, 2013, p. 56.

32 La Direttiva 90/314/CEE raffigura, inoltre, il primo intervento normativo che permette agli Stati membri di trasporre nella legislazione il concetto di contratto di viaggio turistico106:

seguirà la Direttiva 94/47/CE107 del Parlamento europeo d del Consiglio, del 26 ottobre 1994,

concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

Si rammenta come la disciplina dettata dalla Direttiva 90/314/CEE sia confluita poi nella Direttiva (UE) 2015/2302 del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che espressamente modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ed abroga la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio.108

Ad ogni modo, le finalità perseguite dalla Direttiva 90/314/CEE sono enunciate e sintetizzate dai tre primi “considerando”109 e dunque si può affermare che, interpretando le

politiche europee sul tema, la Direttiva sia nata per svolgere un ruolo chiave nella composizione della dialettica tra interessi economici delle imprese turistiche e le istanze di tutela del turista- consumatore. Su quest’ultimo punto la Direttiva fornisce al consumatore una tutela in caso l’organizzatore di viaggio diventi insolvente e stabilisce norme minime identiche per gli Stati membri circa le informazioni da fornire in viaggio tutto-compreso, i requisiti formali del negozio e le norme imperative che vanno applicate alle obbligazioni contrattuali.

La novità è costituita dall’introduzione di una nuova figura di illecito civile, il c.d. danno da vacanza rovinata, la cui nascita è da ricondursi alla decisione della Corte di Giustizia che, con sentenza CE, sez. VI, 12 marzo 2002, n. 168, pronunciandosi in via pregiudiziale circa la corretta

106 Si noti che in Italia che «con il D.lgs. del 1° marzo 1995, n. 111, di attuazione della Direttiva 13 giugno 1990,

n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, il contratto di viaggio, base dell’attività turistica, trova compiuta regolazione, creando addirittura un nuovo contratto tipico o, se si preferisce, tipizzato: il contratto di viaggio». Così FRANCESCHELLI V., L’autonomia privata, in V. Franceschelli e F. Morandi (a cura di), Manuale di diritto del turismo, cit., p. 56 ss.

107 Pubblicata in GUCE del 29 ottobre 1994, n. L 280, p. 0083 ss.

108 Della Direttiva (UE) 2015/2302 del 25 novembre 2015 si parlerà dettagliatamente più avanti.

109 Si legge infatti che: «considerando che il completamento del mercato interno, di cui il settore turistico rappresenta una

componente essenziale, è uno dei principali obiettivi perseguiti dalla Comunità; considerando che in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, in seguito definiti « servizi tutto compreso», esistono notevoli divergenze tra gli Stati membri sia sul piano normativo, sia per quanto riguarda la prassi corrente, il che comporta ostacoli alla libera prestazione dei servizi tutto compreso e distorsioni di concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati membri; considerando che l’adozione di norme comuni in materia di servizi tutto compreso contribuirà all’eliminazione di tali ostacoli ed alla realizzazione di un mercato comune dei servizi, consentendo agli operatori di uno Stato membro di offrire i propri servizi in altri Stati membri ed ai consumatori della Comunità di beneficiare di condizioni paragonabili all’acquisto di un servizio tutto compreso in qualsiasi Stato membro».

33 interpretazione dell’art. 5 della Direttiva 90/314/CEE, ha riconosciuto al consumatore il risarcimento del danno morale che deriva dall’inadempimento o da una cattiva esecuzione delle prestazioni fornite durante il viaggio tutto - compreso, affermando che l’art. 5 «deve essere

interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso».110

In conclusione, l’intervento del legislatore europeo nell’emanazione della Direttiva 90/314/CEE altro non è che un mezzo per «realizzare un innalzamento del livello di tutela sul piano dei

diritti e degli obblighi contrattuali fino ad allora garantito all’utente dei servizi di viaggio»111 ed, in tal senso,

essa è stata la prima normativa a dettare una disciplina in grado di incidere direttamente sul contenuto dei rapporti contrattuali tra gli operatori del settore turistico ed il turista.

Lo sviluppo di nuove tecnologie come internet ha indebolito l’efficacia della Direttiva che non è più in grado di rispondere alle esigenze di tutela del turista-consumatore: di qui, l’emanazione della Direttiva (UE) 2015/2302 che modernizza il diritto del turismo adeguandolo alle nuove procedure di acquisto on-line dei pacchetti vacanze.

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